Incarto n. 16.2005.39
Lugano 15 giugno 2005/kc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Camponovo
visto il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 7 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa promossa dal ricorrente contro
CO 1
richiamata la diffida 26 aprile 2005 della presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 19 maggio 2005 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 150.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso nonostante la raccomandata contenente la richiesta di anticipo, ancorché non ritirata dalla ricorrente, sia stata regolarmente notificata ai sensi giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale un invio raccomandato si reputa notificato l'ultimo dei sette giorni di giacenza presso l'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124, m. 19);
decreta 1. Il ricorso 18 aprile 2005 di RI 1 , avverso la decisione 7 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Vezia, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
La presidente La segretaria