Incarto n. 16.2005.31
Lugano 20 aprile 2005/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 3 dicembre 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.2503) promossa con istanza 31 agosto 2004 da
CO 1 patr. dall' RA 1
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 31 agosto 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 6'000.- rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi da novembre 2003 a gennaio 2004, per la locazione di un locale commerciale situato in __________ a Lugano;
che con sentenza 3 dicembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 2001 al quale l'escusso, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 10 aprile 2005 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio, lamentando di non essere stato a conoscenza della sentenza pretorile, se non al momento della sua convocazione per la procedura di pignoramento;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC) sicché il ricorso 10 aprile 2005 è manifestamente tardivo;
che anche qualora si volesse esaminare la fattispecie nell'ottica dell'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., va rilevato che il ricorrente non pretende di non essere stato regolarmente citato al contraddittorio e neppure che la notifica della sentenza non sia avvenuta correttamente, limitandosi questi a sostenere che analizzando la data della sentenza, noto che io in quel periodo sono stato assente dal mio domicilio per motivi personali da metà novembre a inizio dicembre;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 127 I 131, 123 III 492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124, n. 236);
che in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo, spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza dal domicilio;
che di conseguenza, la mancata partecipazione del ricorrente al contraddittorio così come il mancato ricevimento della sentenza, citazione e sentenza regolarmente intimate con invio raccomandato e ritornate al mittente per mancato ritiro da parte del destinatario, non possono essere addebitati all'autorità di prima istanza bensì al ricorrente medesimo, che non può quindi dolersene in questa sede;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2005 di __________ RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria