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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.05.2006 16.2005.26

2 mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,693 mots·~13 min·3

Résumé

distanze piante di alloro - tolleranza decennale per le piante esistenti non per polloni germogliati su vecchie ceppaie - onere della prova - contenuto dell'istanza - perizia giudiziaria - partecipazione delle parti

Texte intégral

Incarto n. 16.2005.26 16.2005.33

Lugano 2 maggio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 marzo 2005 presentato da

  RI 1 Lugano

 patr. dall'  RA 2   

e  

il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 presentato da

 CO 1 Lugano patr. dall'avv. Giuseppe RA 1  

contro la sentenza 15 marzo 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile ( inc. n. IU.1999.325) promossa da quest'ultimo con istanza 22 luglio 1999,

con la quale l'istante ha chiesto la rimozione di piante situate sulla particella n. 857 RFD __________ appartenente ai convenuti in contrasto con le distanze previste dalla LAC e da una servitù a favore della particella n. 880, di sua proprietà, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   CO 1 è proprietario della particella n. 880 __________ mentre RI 1 sono comproprietari della contigua part. n. 857 sulla quale si trovano diverse piante a ridosso del confine con il fondo n. 880. A carico della particella n. 857 e a favore della n. 880 è stata iscritta, il 28 aprile 1942, una servitù di limitazione di piantagioni, che vieta al proprietario del fondo serviente di piantare o lasciar crescere piante aventi un'altezza superiore ai sei metri misurati dal piede della pianta.

                                         Con istanza 22 luglio 1999 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo che fosse loro fatto obbligo di rimuovere le piante cresciute sul loro fondo a distanza inferiore rispetto a quella prevista dagli art. 155 e 156 LAC, in particolare le palme (10 piante), le piante di alloro (4 piante singole e 3 gruppi di piante) e un ligustro nipponico, lamentando altresì che quest'ultimi due tipi di piante sono lasciati crescere in deroga alla predetta servitù di limitazione di altezza. I convenuti si sono opposti all'istanza contestando la violazione della servitù, poiché tutte le piante presenti sulla loro particella avrebbero un'altezza inferiore a sei metri. Essi, non negando che alcune piante si troverebbero ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dagli art. 155 e 156 LAC, hanno sollevato la prescrizione della pretesa, il termine decennale previsto dall'art. 160 LAC essendo decorso. Infine, i convenuti, hanno contestato l'esistenza di immissioni eccessive ai sensi degli art. 679 e 684 CC dovute alla presenza degli alberi.

                                   2.   Con sentenza 15 marzo 2005 il Segretario assessore, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare su quelle del sopralluogo e  quelle della perizia giudiziaria (la cui validità dal punto di vista formale è stata preliminarmente accertata dal segretario assessore), ha escluso una violazione della nota servitù poiché nessun albero superava l'altezza massima prescritta di sei metri, ma ha accertato che solo due palme, indicate alla posizione n. 7 del referto e le piante di alloro indicate alle posizioni n. 5 e n. 6 erano poste a dimora in violazione delle distanze previste dagli art. 155 e 156 LAC senza beneficiare della protezione decennale di cui all'art. 160 LAC, donde l'accoglimento parziale dell'istanza con ordine di rimozione riferito a queste sole piante. Quanto alla  domanda formulata dall'istante sulla rimozione delle piante siccome fonte di immissioni eccessive ai sensi degli art. 679 e 684 CC, il primo giudice l'ha ritenuta tardiva poiché espressa solo con le conclusioni, tanto più l'istante si era espressamente riservato di far valere tale problematica in altra sede.

                                   3.   Con ricorso del 29 marzo 2005, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31 marzo 2005, RI 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti, non contestando l'obbligo loro imposto di eliminare le due palme indicate alla posizione n. 7 della perizia, rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie non ritenendo provata la decorrenza del termine decennale di protezione di cui all'art. 160 LAC anche per le piante di alloro menzionate alle posizioni 5 e 6 della perizia giudiziaria, che il primo giudice ha considerato a torto alla stregua di nuove piante, senza che questo accertamento trovi un qualsiasi riscontro nelle risultanze istruttorie.

                                         Con osservazioni 18 aprile 2005 la controparte postula la reiezione del gravame.

                                   4.   Anche CO 1 ha impugnato la sentenza del Segretario assessore con tempestivo gravame 18 aprile 2005. Il ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver omesso la verifica dei presupposti di cui agli art. 679 e 684 CC che permettono di ottenere l'eliminazione delle immissioni eccessive, che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale possono derivare anche dalla presenza di piante che tolgono luce, vista e sole al fondo vicino come è indubbiamente il caso in concreto. Egli contesta inoltre l'intervenuta decorrenza del termine decennale di prescrizione criticando il primo giudice per essersi basato su una perizia giudiziaria priva di rilevanza probatoria siccome assunta in  dispregio del suo diritto di essere sentito e quindi nulla. Il ricorrente rimprovera infine al primo giudice di non aver considerato lo scopo della servitù di limitazione delle piantagioni iscritta il 4 aprile 1942 a carico della part. 857. 

                                         Con osservazioni 1° giugno 2005 i convenuti si sono opposti all'accoglimento del gravame.

                                   5.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                    I.   Sul ricorso di RI 1

                                   6.   I ricorrenti rimproverano al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le risultanze peritali, non ritenendo comprovata la decorrenza del termine decennale di tolleranza anche per le piante di alloro di cui alle posizioni 5 e 6 del referto.

                                         Secondo l'art. 156 LAC gli alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta, tra i quali si annovera l'alloro (Jacomella/ Lucchini, I rappor­ti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137 seg.), possono essere piantati alla distanza di 4 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 3 m da al­tri fabbricati e fondi coltivi. In concreto non è contestato che le piante di alloro, la cui qualifica trova pure riscontro nella perizia allestita dall'architetto paesaggista __________, sono poste a distanza inferiore a quella prevista dalla norma citata.

                                         Qualora le piante siano state allocate o lasciate crescere a una distanza inferiore, il vicino deve tollerarle senza indennità se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 LAC). Ciò premesso, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi chiede la rimozione di alberi piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare pertanto di avere sollevato opposizione nel termine di dieci anni (Scolari, Commentario della LALPT/LE/LAC, 1996, pag. 674 n. 1500 ad art. 160 LAC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 23; Rep. 1982 pag. 109 seg.). In concreto, spettava quindi ai convenuti provare che le piante di alloro indicate alle posizioni 5 e 6 della perizia giudiziaria hanno almeno 10 anni, fermo restando che questo termine decennale di tolleranza riguarda gli alberi esistenti ma non i polloni germogliati su vecchie ceppaie, che come tali costituiscono nuove piante (Scolari, op. cit., pag. 672 n. 1493; Rep. 1942 pag. 517, 2000 pag. 175).                              

                                   7.   Nella fattispecie, limitatamente alle piante controverse in questa sede, dalle risultanze istruttorie è emersa la presenza di due gruppi di piante di alloro (cfr. perizia pag. 3). Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, l'accertamento peritale secondo il quale si tratterebbe di diverse piante e non di due sole piante con diversi rami, trova puntuale riscontro nelle risultanze del sopralluogo al quale anche gli stessi hanno partecipato, e dalle quali si evince per l'appunto la presenza di diverse piante di alloro (cfr. verbale 4 giugno 2002). Il perito, per altro, si è limitato ad accertare l'età dei due ceppi alla base di questi gruppi di piante di alloro indicandola in circa 30–40 anni per quello di cui alla posizione 5 e in 20–25 anni per quello di cui alla posizione 6 della perizia. E siccome il medesimo perito ha pure accertato che dal ceppo rinascono nuovi germogli (cfr. perizia pag. 2 ad 5 e 6, con il rinvio ad 2), spettava ai convenuti provare che queste nuove piante cresciute su vecchi ceppi e che si trovano a distanza inferiore a quella minima prescritta dalla LAC, hanno un'età superiore ai 10 anni. Sennonché, come correttamente rilevato dal segretario assessore, i convenuti non hanno fornito nessuna indicazione in tal senso, ragione per la quale la conclusione cui egli è giunto ordinando l'abbattimento di queste piante, non può essere considerata arbitraria ovvero insostenibile. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

                                   II.   Sul ricorso di CO 1   

                                   8.   Innanzi tutto, per quanto attiene alla censura sollevata dal ricorrente, secondo il quale il segretario assessore avrebbe arbitrariamente omesso di verificare la fattispecie alla luce degli art. 679 e 684 CC che regolano le immissioni eccessive, va rilevato che nell'istanza egli si è limitato a richiamare l'art. 679 CC senza fondare nessuna domanda su detta norma. Certo alla discussione sull'istanza egli ha sostenuto che il mantenimento delle controverse piantagioni costituisce altresì -  a non averne dubbio - un eccesso (a causa della privazione della vista e della luce, nonché delle condizioni di ombreggiamento che le stesse comportano) pregiudizievole alla proprietà CO 1 ai sensi dell'art. 684 CCS (cfr. verbale 7 febbraio 2002), tuttavia nelle domande di giudizio egli ha chiesto l'eliminazione di tutte le piante che non rispettano le distanze dal confine stabilite dalla LAC, rispettivamente i termini della servitù costituita in data 28.04.1942, riservandosi esplicitamente la facoltà - a dipendenza delle constatazioni operabili a seguito di detta eliminazione - di chiedere un'ulteriore limitazione delle piantagioni rimanenti nel caso in cui queste dovessero comunque comportare delle immissioni eccessive ai sensi degli art. 679 e 684 CCS. Riserva che l'istante ha ribadito anche in sede di conclusioni osservando di voler chiedere successivamente……..un'ulteriore limitazione delle piantagioni rimanenti nel caso in cui queste dovessero comunque ancora comportare delle immissioni eccessive ai sensi degli art. 679 e 684 CCS (cfr. conclusioni 28 novembre 2003, punto 3). Ciò premesso, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, l'interpretazione data dal primo giudice a questa riserva non può essere considerata arbitraria, ovvero insostenibile, ritenuto l'obbligo imposto all'istante di indicare chiaramente nell'istanza l'oggetto e i motivi della domanda (cfr. art. 292 lett. c CPC) e di esporre, al più tardi all'udienza di discussione, i fatti e le sue ragioni (art. 294 cpv. 1 CPC). È infatti con l'allegato introduttivo che la parte deve indicare in modo chiaro e preciso le sue domande, mentre non è consentita la riserva di ulteriori e diverse domande (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 165, m. 14 e 15). Stanti queste premesse non può essere censurata la conclusione del  primo giudice che ha ritenuto adempiuto tale obbligo di allegazione a carico dell'istante unicamente con riferimento alla ventilata violazione delle disposizioni della LAC in materia di distanze delle piante e della servitù di limitazione delle altezze delle piantagioni costituita a favore del suo fondo. Altrettanto incensurabile è la conclusione dedotta dal segretario assessore da tale accertamento, secondo il quale, con riferimento alla pretesa violazione degli art. 679 e 684 CC, l'istante non avrebbe evidenziato i presupposti per l'applicazione di dette norme, non avendovi fatto esplicito riferimento.

                                         Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

                                   9.   Altrettanto priva di fondamento è la censura ricorsuale secondo la quale il segretario assessore avrebbe disatteso lo scopo della servitù di limitazione delle altezze delle piantagioni iscritta a favore del suo fondo.

                                         Infatti, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo giudice, basandosi sulle risultanze del sopralluogo dalle quali è emerso che nessuna delle piante situate sulla proprietà dei vicini superava l'altezza massima di sei metri (cfr. verbale 4 giugno 2002), ha ritenuto tale stato di cose perfettamente conforme allo scopo della servitù iscritta a carico del loro fondo di vietare la piantagione e la crescita di piante a carico della particella 857 aventi un'altezza superiore di m. 6 misurata dal piede della pianta (cfr. doc. F). Ogni altra interpretazione della servitù proposta dal ricorrente esula dal testo chiaro della stessa e non può quindi essere considerata e tantomeno essere richiamata a dimostrazione di una pretesa arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice.

                                10.   Per quanto attiene alla nullità della perizia giudiziaria poiché assunta in violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, va rilevato che la procedura non prevede la partecipazione diretta delle parti ai rilevamenti del perito, il loro diritto di essere sentite essendo infatti garantito dalla possibilità loro concessa di proporre dei quesiti al perito (art. 247 cpv. 3 CPC), di formulare delle opposizioni e/o dei controquesiti (art. 247 cpv. 4 CPC), nonché di consultare la perizia e prendere posizione sulle conclusioni ivi contenute (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 248 CPC, n. 754), chiedendo se del caso la completazione o la delucidazione della perizia (art. 252 CPC). Queste possibilità offerte alle parti permettono di ritenere sufficientemente tutelato il loro diritto di essere sentite, che deve essere garantito non solo dal giudice ma anche dal perito (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994 pag. 168).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, considerato lo scopo della perizia giudiziaria – intesa ad accertare la qualifica e l'età delle piante controverse (accertamento già di per sé estraneo a qualsiasi eventuale intervento delle parti) – e le facoltà procedurali concesse alla parte istante e alle quali la stessa non ha ritenuto di dover far capo, ne discende che dalla sua mancata partecipazione al sopralluogo indetto dal perito non può essere dedotto nulla, tantomeno la pretesa violazione del suo diritto di essere sentita. Anche questa censura ricorsuale si rivela pertanto infondata, con la conseguente integrale reiezione del ricorso.

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

                                11.   Alla luce di quanto sopra esposto entrambi i ricorsi, che non hanno evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, devono essere respinti.

                                         Tasse e spese seguono la soccombenza delle parti, che per questa sede può essere suddivisa in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 29 marzo 2005 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Le tasse di giustizia e le spese di questo giudizio, per complessivi fr. 300.- rimangono a loro carico. I ricorrenti rifonderanno alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

                                   3.   Il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 di CO 1 è respinto.

                                   4.   Le tasse di giustizia e le spese di questo giudizio, per complessivi fr. 300.rimangono a suo carico. Il ricorrente rifonderà alle controparti fr. 400.– per ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

-     ; - ,  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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