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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.02.2005 16.2005.14

28 février 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·734 mots·~4 min·1

Résumé

locazione - legittimazione alla rappresentanza processuale

Texte intégral

Incarto n. 16.2005.14

Lugano 28 febbraio 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 febbraio 2005 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 27 gennaio 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud nella procedura in materia di contratto di locazione (inc. n. DI.2004. 215) promossa con istanza 9 novembre 2004 nei confronti di

CO 1 

rappr. dallo  RA 1   

con la quale l'istante ha chiesto che venisse accertata la nullità della decisione 13 ottobre 2004 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che il 19 agosto 2000 __________ RI 1 ha sottoscritto con la CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________; la locazione, iniziata il 1° settembre 2002 si è conclusa il 31 agosto 2003, data per la quale la locatrice ha preso in consegna l'appartamento;

                                         che, adito dalla locatrice, con decisione 13 ottobre 2004 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso ha ordinato la liberazione a suo favore del deposito di garanzia di fr. 2'000.-;

                                         che il 9 novembre 2004 __________ RI 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di accertare la nullità della menzionata decisione con conseguente liberazione del deposito di garanzia a suo favore a parziale copertura dei danni da lei subiti a dipendenza di pretesi difetti dell'ente locato, domanda alla quale la parte convenuta si è opposta;

                                         che con sentenza 27 gennaio 2005 il Segretario assessore, accertata preliminarmente la carenza di legittimazione alla rappresentanza dell'istante, ha confermato la conclusione del rapporto di locazione per il 31 agosto 2003, con conseguente accertamento della mora della conduttrice nel pagamento della pigione per i mesi da giugno ad agosto 2003;

                                         che con atto ricorsuale 7 febbraio 2005 __________ RI 1 è insorta  contro il predetto giudizio;

                                         che, come già rilevato dal primo giudice, la legittimazione alla rappresentanza processuale è riconosciuta, oltre agli avvocati ammessi al libero esercizio e alle persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC), ad altre persone solo nei limiti delle eccezioni contemplate dall’art. 64a CPC;

                                         che __________ __________ non rientra in nessuna di queste categorie sicché egli non era legittimato a presenziare all'udienza per conto della parte istante;

                                         che in siffatta evenienza, il segretario assessore, accertata la carenza di legittimazione del rappresentante della parte istante, anziché verbalizzare le allegazioni di __________ __________ per poi non tenerne conto avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 99 cpv. 3 CPC, riconvocare le parti a una nuova udienza avvertendo la parte istante della necessità di una sua comparsa personale oppure della possibilità di farsi rappresentare da un legale o da un amministratore di immobili o da un impiegato di un’associazione di categoria, trattandosi di una controversia derivante da contratto di locazione ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 lett. b CPC (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64, m. 4);

                                         che la sentenza impugnata, che non ha permesso all'istante di sanare il vizio di rappresentanza, deve essere censurata poiché così facendo il giudice ha attualizzato il motivo di cassazione di cui art. 327 lett. e CPC;

                                         che pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti alla discussione dell'istanza;

                                          che alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);

                                         che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 7 febbraio 2003 di __________ RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 27 gennaio 2005 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

-    ;

-    

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria