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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.07.2006 16.2005.137

24 juillet 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,174 mots·~6 min·1

Résumé

mancato adempimento di un obbligo di fare - convenzione che prevede l'obbligo di sistemazione di una strada

Texte intégral

Incarto n. 16.2005.137

Lugano 24 luglio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 novembre 2005 presentato da

 RI 1  patr. dall'  RA 1   

contro  

la sentenza 8 novembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa civile inappellabile (inc. n. 21/2005) promossa con istanza 29 aprile 2005 nei confronti di

  CO 1    CO 2    CO 3   

con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento

di fr. 1'700.- oltre accessori così come che venisse loro fatto obbligo di ripristinare il manto stradale sulla particella n. 303 RFD __________ di loro proprietà, domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nell'ambito di discussioni e trattative intervenute tra RI 1, proprietari della particella n. 303 RFD __________, e i membri della Comunione ereditaria fu __________ ed __________ __________composta di CO 1, CO 2 e CO 3 proprietari delle particelle n. 502 e 503, le parti hanno sottoscritto il 27 ottobre 2003 una convenzione con la quale entrambe si assumevano reciproci impegni. Mentre RI 1 e RI 2 sostengono di aver fatto fronte agli impegni assunti, essi si dolgono dell'inadempienza degli eredi __________ che non hanno provveduto alla sistemazione di una strada, segnatamente non eliminando un cordolo a ridosso della particella n. 300 appartenente a un terzo, opera che essi si erano impegnati ad eseguire entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo e alla quale hanno dovuto loro stessi provvedere.

                                   2.   Con istanza 29 aprile 2005 RI 1 e RI 2 hanno convenuto CO 2, CO 1 e CO 3 davanti al Giudice di pace del circolo di Agno postulandone la condanna in via solidale al pagamento di fr. 1'700.-, corrispondente alla spesa da loro sostenuta per la sistemazione della strada e la rimozione del cordolo, già dedotta la loro partecipazione concordata di fr. 300.-. Essi hanno inoltre chiesto la condanna dei convenuti al ripristino del manto stradale asportato per la realizzazione delle loro canalizzazioni.

                                         I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria, riconoscendo agli istanti unicamente una loro partecipazione nella misura di fr. 700.-. Al riguardo essi hanno richiamato  una sentenza 21 giugno 2004 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, adito dai proprietari della particella n. 300 RFD __________, aveva fatto ordine a RI 1 e RI 2 di eseguire i lavori necessari per l'arretramento e il consolidamento della strada edificata sul mappale n. __________ RFD di __________.

                                   3.   Con sentenza 8 novembre 2005 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, non potendo gli istanti porre a carico dei convenuti il pagamento di interventi ai quali sono stati loro stessi astretti con la menzionata sentenza pretorile. Il primo giudice ha pure respinto la domanda intesa al ripristino del manto stradale non avendo gli istanti quantificato la loro pretesa, ciò che non permette di verificare la sua competenza.

                                   4.   Con il presente tempestivo gravame RI 1 e RI 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulando l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non deducendo nessuna conseguenza, neppure quella del risarcimento del danno, dalla violazione da parte dei convenuti degli obblighi assunti contrattualmente con la sottoscrizione della convenzione 27 ottobre 2003.

                                         Con osservazioni 8 gennaio 2006 la parte convenuta ha postulato la reiezione del ricorso.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   6.   I ricorrenti lamentano il mancato accoglimento della loro istanza, ovvero il fatto per il primo giudice di non aver considerato l'impegno assunto dai convenuti nella convenzione 27 ottobre 2003, che non è stato annullato dalla sentenza 21 giugno 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che – per altro – neppure li riguarda.

                                         In concreto, non è contestato che contrariamente agli accordi presi con la nota convenzione i convenuti non hanno eliminato dalla strada degli istanti il cordolo che invadeva la proprietà di terzi. Trattandosi del mancato adempimento di un obbligo di fare, l'art. 98 cpv. 1 CO concede al creditore la possibilità di farsi autorizzare dal giudice ad eseguire, lui stesso o tramite un terzo, la prestazione a spese del debitore (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, ad art. 98, n. 3), possibilità alla quale gli istanti non hanno fatto ricorso. Essi non possono neppure pretendere il pagamento della spesa sostenuta per l'esecuzione del lavoro controverso, non avendo fissato ai convenuti un ultimo termine entro il quale procedere all'opera controversa, ciò che si rendeva necessario ai fini dell'esigibilità della prestazione pecuniaria sostitutiva (Thévenoz/Werro, op. cit., ad art. 98, n. 5; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, 7ª ed., vol. II, n. 2590).

                                         Ne discende che gli istanti, costretti in esito all'azione giudiziaria promossa dai vicini a eliminare loro stessi l'ostacolo, non possono pretendere dai convenuti, ai quali non hanno neppure denunciato la lite (art. 56 segg. CPC), il rimborso delle spese sostenute. Ciò posto, la sentenza del primo giudice, che non appare errata e tantomeno insostenibile nel suo risultato, deve essere confermata con conseguente reiezione del ricorso che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC.

                                         Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso per cassazione 21 novembre 2005 di RI 1 e RI 2 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.b) spese                         fr.   50.fr. 150.già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l'obbligo pure solidale di versare alla controparte fr. 60.- a valere quale indennità.

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________;

                                         - __________                                                        - __________

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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