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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.01.2006 16.2005.119

16 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·557 mots·~3 min·5

Résumé

eccezione di non ritorno a miglior fortuna - carattere definitivo della decisione del pretore - impugnabile solo con ricorso di diritto pubblico al al TF - ricorso per cassazione irricevibile

Texte intégral

Incarto n. 16.2005.119

Lugano 16 gennaio 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 2005 presentato da

RI 1 rappr. dal RA 1  

contro  

la sentenza 7 ottobre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n. EF.2005.2022) nella procedura sommaria di ammissione dell'opposizione - per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) - interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano da parte di

 CO 1   

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con sentenza 7 ottobre 2005 il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli dal RI 1 per l'incasso di fr. 3'864.15 oltre accessori a titolo di imposta comunale 1999, tassa di diffida e interessi, ha ammesso l'opposizione dell'escusso motivata e comprovata con il mancato ritorno a miglior fortuna;

                                          che con atto ricorsuale 20 ottobre 2005 il RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato alla fattispecie l'art. 265a LEF nonostante il credito dallo stesso fatto valere in via esecutiva sia sorto sei anni dopo la chiusura del fallimento del convenuto per mancanza di attivi;

                                          che secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;

                                         che il giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna è definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun rimedio di diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF; DTF 126 III 112; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m. 5 );

                                          che ne consegue l'improponibilità del presente atto quand'anche la decisione del segretario assessore sia palesemente errata, il credito posto in esecuzione essendo sorto dopo il fallimento del convenuto (Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n. 17 ad art. 265a LEF);

                                          che l'unico rimedio proponibile contro la decisione del giudice di prime cure è quello del ricorso di diritto pubblico (Dallèves/ Foëx/Jeandin, op. cit. n. 21 ad art. 265a LEF), ferma restando la possibilità per il creditore di proporre una nuova esecuzione;

                                          che le spese seguono la soccombenza, mentre non vengono assegnate ripetibili al convenuto che non ha formulato osservazioni al ricorso.                                       

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 20 ottobre 2005 del RI 1 è irricevibile.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

16.2005.119 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.01.2006 16.2005.119 — Swissrulings