Incarto n. 16.2005.100
Lugano 30 settembre 2005/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 25 agosto 2005 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.27) promossa con istanza 22 giugno 2004 nei confronti di
CO 1 patr. dall' PA 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'900.- oltre accessori come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 22 giugno 2004 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 3'900.–, a titolo di risarcimento dei danni che egli pretende aver subito per l'utilizzo abusivo della sua proprietà da parte del convenuto durante i lavori di ristrutturazione della propria abitazione nel periodo da dicembre 2002 a febbraio 2003. Il convenuto si è opposto alla pretesa sostenendo che l'utilizzo del fondo di proprietà dell'istante sarebbe avvenuto previo tacito accordo con quest'ultimo, che peraltro non ha mai sollevato contestazione alcuna, e solleva in ogni caso l'eccezione di prescrizione della pretesa avversaria in quanto basata sull'art. 41 CO;
che con sentenza 26 agosto 2005 il Pretore ha respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato la sussistenza del credito rivendicato nei confronti del convenuto, in particolare l'eventuale esistenza di un contratto di locazione in virtù del quale il vicino sarebbe tenuto al pagamento di una pigione per l'occupazione del fondo dell'istante, occupazione che secondo il primo giudice le parti non hanno inteso assoggettare a una qualsiasi remunerazione, tant'è che l'istante si è attivato subito ma ha atteso la fine dei lavori prima di far valere le proprie pretese;
che con scritto 1°settembre 2005, indirizzato alla Pretura e trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che per la mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza del pretore, occorre rilevare che, contrariamente a quanto vale – in linea di principio – nell'ambito del diritto pubblico, l'indicazione dei rimedi di diritto in procedura civile non è necessaria, non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 285, m. 22);
che nel merito va rilevato che secondo l'art. 8 CC, norma che regola la ripartizione dell'onere probatorio e le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo 2005), chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che pertanto spettava all'istante provare la fondatezza della sua pretesa, ovvero la conclusione di un accordo con il convenuto circa la remunerazione dell'utilizzo del suo fondo durante i lavori di riattazione del suo stabile, rispettivamente l'utilizzo abusivo del fondo da parte del medesimo e conseguentemente il danno patito, prove che l'istante non ha apportato;
che il solo fatto per il convenuto di aver occupato il fondo dell'istante non comporta automaticamente un obbligo di remunerazione anche perché, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'istante ha tollerato tale stato di cose per parecchi mesi senza nulla eccepire, ciò che permette di non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante avrebbe permesso l'utilizzo del suo fondo a titolo gratuito per la durata dei lavori di ristrutturazione dello stabile del convenuto;
che tale conclusione, è peraltro implicitamente ammessa dall'interessato nel suo scritto 20 dicembre 2002 ove questi si limita ad impartire al convenuto un termine di cinque giorni per liberare il suo fondo dalle strutture ivi istallate per i lavori di riattazione ritenuto che trascorso questo tempo ci vediamo costretti a fatturarle una adeguata somma di risarcimento per l'uso della nostra proprietà (cfr. doc. B);
che a queste risultanze l'istante nulla ha contrapposto, tantomeno l'esistenza di un qualsiasi accordo circa il carattere oneroso dell'occupazione del suo fondo o l'eventuale buon diritto di una pretesa di risarcimento danni;
che per quanto attiene alla procedura adottata dal primo giudice, egli si è correttamente conformato ai disposti di cui agli art. 291 segg. CPC che regolano la procedura inappellabile dinanzi al pretore, in particolare all'art. 292 CPC secondo il quale se un parte non compare all'udienza di discussione dell'istanza, il giudice procede nella lite giudicando in base all'istanza e alle prove addotte;
che nel caso di specie, siccome la parte convenuta ha proposto l'audizione di alcuni testi, l'istante ha potuto partecipare alla loro assunzione e ha produrre un memoriale conclusivo dal quale il pretore ha correttamente estromesso la documentazione fotografica allegata conformandosi agli art. 191a e 192 CPC, caso contrario, ovvero se il convenuto non avesse proposto nessuna prova oltre a quelle documentali prodotte all'udienza del 21 settembre 2004, la procedura si sarebbe conclusa quel giorno medesimo con l'emanazione della sentenza;
che in merito alla presenza del legale del convenuto all'udienza, va rilevato che l'art. 64 cpv. 1 CPC permette alla parte di farsi rappresentare in giudizio da un avvocato iscritto nell'apposito Registro, ciò che è il caso per l'avvocato __________ sicché la sua partecipazione alla trattazione della presente causa era consentita dal punto di vista procedurale, mentre la pretesa violazione di norme deontologiche da parte del legale non può essere verificata e tantomeno sanzionata da questa Camera alla quale non spetta alcuna competenza in tale ambito;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione il pretore avendo correttamente applicato il diritto procedurale e materiale e avendo valutato le risultanze istruttorie in modo sostenibile, deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 1° settembre 2005 di RI 1 è respinto.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria