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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.01.2005 16.2005.1

17 janvier 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·712 mots·~4 min·2

Résumé

procedura ordinaria - spetta al convenuta eccepire la mancata conciliazione dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione - notifca della citazione alla parte e non al legale sconosciuto al pretore

Texte intégral

Incarto n. 16.2005.1

Lugano 17 gennaio 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 gennaio 2005 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1

contro  

la sentenza 21 dicembre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.339) promossa con istanza 1° ottobre 2004 da

CO 1  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'164.50 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 1° ottobre 2004 __________ CO 1 ha convenuto __________ RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 3'163.50 a saldo della fattura emessa il 2 luglio 2004 (doc. B) per opere da muratore e pittore eseguite in uno stabile di proprietà di quest'ultimo a __________;

                                          che con sentenza 21 dicembre 2004 il Segretario assessore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza di discussione, ha accolto l’istanza;

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente, sostenendo implicitamente che le pretese dell'istante sarebbero attinenti a un contratto di locazione stipulato tra le parti, rimprovera innanzi tutto al primo giudice di non aver preliminarmente sottoposto la vertenza al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione; si duole inoltre della mancata convocazione delle parti a una nuova udienza nonostante la richiesta del suo legale del 22 novembre 2004, e nel merito rimprovera al giudice di aver accolto le pretese dell'istante nonostante fosse a conoscenza della sua opposizione al loro pagamento, come risulta da un'altra procedura pendente dinanzi allo stesso giudice;

                                         che per quanto attiene al mancata procedura conciliativa davanti al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, dalla documentazione agli atti non emerge nessun indizio dal quale il giudice avrebbe dovuto ritenere trattarsi di una contestazione derivante da un rapporto di locazione, così che spettava al convenuto partecipare all'udienza di discussione e sostenere in quella sede tale sua allegazione;

                                         che per quanto concerne la richiesta di una nuova udienza, a prescindere dal fatto che dallo scritto 22 novembre 2004 del legale del convenuto non risulta nessuna richiesta in tale senso, il segretario assessore non era tenuto a darvi seguito, avendo regolarmente citato le parti all'udienza del 17 novembre 2004 (art. 120 cpv. 1 CPC), alla quale solo la parte istante ha partecipato;

                                         che spettava se del caso al convenuto trasmettere la citazione al suo legale, ritenuto che al momento della notifica della citazione  l'esistenza di un rappresentante non era nota al primo giudice;

                                         che l'assunto secondo cui il primo giudice sarebbe stato a conoscenza della contestazione della pretesa avversaria da parte del convenuto non trova nessun riscontro negli atti istruttori, ritenuto che il convenuto deve esporre le proprie argomentazioni e contestazioni solo nel corso dell'udienza di discussione (art. 294 cpv. 2 CPC);

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

                                         che non si assegnano ripetibili all’istante, cui il ricorso non è stato intimato e non ha provocato costi presumibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 5 gennaio 2005 di __________ RI 1 è respinto.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-,  sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

–;

      –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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