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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 01.04.2005 16.2004.89

1 avril 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·888 mots·~4 min·1

Résumé

rigetto definitivo - sentenza di divorzio quale titolo - contributo alimentare indicizzato - esigibilità del credito

Texte intégral

Incarto n. 16.2004.89

Lugano 1 aprile 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 settembre 2004 presentato da

RI 1  

contro  

la sentenza 26 agosto 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Leventina nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.73) promossa con istanza 7 luglio 2004 nei confronti di

CO 1 patr. dall' RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Leventina, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 7 luglio 2004 __________RI 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ al PE n. __________dell'UEF di Leventina notificatogli per l'incasso di fr. 3'586.05 rivendicati a titolo di pagamento di 39 pasti che il figlio __________ avrebbe consumato presso di lei, e di indicizzazione del contributo alimentare dovuto per le figlie __________, __________ e __________ dal gennaio 2000;

                                         che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 30 dicembre 1998 del Pretore del Distretto di Leventina, passata in giudicato, e una transazione giudiziaria sottoscritta dalle parti il 19 ottobre 2000 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         che il convenuto si è opposto all'istanza contestando la sussistenza del credito posto in esecuzione, avendo egli regolarmente pagato le cene del figlio durante il periodo scolastico (18 cene) e adeguato gli alimenti di spettanza delle figlie come stabilito nella sentenza di divorzio;

                                         che con sentenza 26 agosto 2004 il Segretario assessore ha respinto l'istanza, non avendo l'istante provato la sussistenza del credito rivendicato;

                                         che con atto ricorsuale 6 settembre 2004, trasmesso per competenza a questa Camera con decreto 11 ottobre 2004 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio, rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e di avere ritenuto corretto e conforme alla sentenza di divorzio l'adeguamento del contributo alimentare effettuato dal convenuto;

                                         che con osservazioni 25 ottobre 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);

                                         che questo esame tende ad accertare l’identità tra il titolo menzionato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che comprende la verifica della regolarità e autenticità della forma del titolo, la regolarità della sua intimazione e la sua forza di cosa giudicata;

                                         che mentre non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo della sentenza di divorzio 30 dicembre 1998 sulla quale l'istante basa la sua pretesa, controversa è l'esigibilità dell'importo posto in esecuzione, con particolare riferimento all'indicizzazione del contributo alimentare per le figlie __________ e __________;

                                         che a questo proposito la sentenza di divorzio prevede espressamente l'adeguamento dei contributi alimentari dovuti dal convenuto per le figlie __________ e __________ il 1° gennaio di ogni anno all'indice ufficiale del costo della vita sulla scorta dell'indice in vigore nel novembre precedente, a condizione che il salario netto dell'interessato sia aumentato in egual misura (cfr. punto 4.1 sentenza di divorzio);

                                         che dalla documentazione prodotta dal convenuto, in particolare dalla dichiarazione 19 luglio 2004 del suo datore di lavoro (doc. 2), si evince un aumento di salario dal gennaio 2000 dell'1,9%;

                                         che, pertanto, prevedendo la sentenza di divorzio quale limite massimo per l'adeguamento del contributo alimentare di spettanza delle figlie l'aumento del salario praticato dal datore di lavoro, il conteggio prodotto dal convenuto (doc. 3), e non contestato dall'istante, contempla espressamente quest'adeguamento per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 luglio 2004, con un saldo a favore dell'istante di fr. 1'909.30, importo che il convenuto sostiene di aver regolarmente versato senza che l'istante abbia contestato tale affermazione;

                                         che il fatto per il convenuto di aver provato l'avvenuto pagamento dell'importo di spettanza dell'istante a titolo di contributo alimentare per le figlie basta per non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice;

                                         che pertanto il ricorso, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

                                         che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 6 settembre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre la ricorrente verserà al convenuto fr. 150.- a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.

3.Intimazione:

-;

-.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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