Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.09.2004 16.2004.75

22 septembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·857 mots·~4 min·2

Résumé

ipoteca legale dell'artigiano - iscrizione in via provvisoria - competenza del pretore e non del giudice di pace indipendentemente dal valore

Texte intégral

Incarto n. 16.2004.75

Lugano 22 settembre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 agosto 2004 presentato da

RI 1 e RI 2 patr. dallo PA 1 Locarno  

contro  

la sentenza 13 luglio 2004 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa in materia di provvedimenti cautelari (inc. n. 28/2004/O) promossa con istanza 25 giugno 2004 da

CO 1  

con la quale l’istante ha chiesto l'iscrizione in via provvisoria di un'ipoteca legale a carico delle particelle n. 1353 e 710 RFD __________ di proprietà dei convenuti a garanzia dell'importo di complessivi fr. 1'456.- oltre interessi del 5% dal 25 giugno 2004;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che la ditta CO 1di __________ si è occupata, su incarico dell'impresa generale di costruzioni __________, dell'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e isolazione in un complesso immobiliare costituito di nove case unifamiliari edificate a __________, di cui una di proprietà, in ragione di un mezzo ciascuno, di __________;

                                         che le prestazioni della ditta appaltatrice sono rimaste in parte insolute, il credito residuo dalla stessa rivendicato nei confronti della ditta __________ __________ ammontando a fr. 23'104.- oltre interessi;

                                         che con istanza 25 giugno 2004 CO 1 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di pace del circolo di Giubiasco, ____________________ e __________ RI 1e __________ RI 2 chiedendo l'iscrizione in via provvisoria, a carico dei fondi di proprietà di quest'ultimi (part. 710 e 142/1019 della part. 1353 RFD __________), di un'ipoteca legale a garanzia del credito rivendicato di complessivi fr. 1'456.- oltre interessi e l'assegnazione di un termine per l'inoltro dell'azione di merito;

                                         che con decreto 28 giugno 2004 il giudice di pace, accogliendo la domanda supercautelare formulata in tal senso dall'istante, ha ordinato l'iscrizione in via provvisoria dell'ipoteca legale, citando le parti alla discussione del 12 luglio 2004, alla quale solo la parte istante ha presenziato;

                                         che con sentenza 13 luglio 2004 il giudice di pace, accertata la tempestività della domanda di iscrizione dell'ipoteca legale dell'artigiano (art. 839 cpv. 2 CC) e la sussistenza del suo credito, ha ordinato l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale condannando nel contempo __________ __________ a pagare all'istante l'importo di fr. 1'456.- oltre interessi del 5% dal 25 giugno 2004;

                                         che il 25 agosto 2004 __________ RI 1 e __________ RI 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui all’art. 327 lett. a, b e f CPC;

                                          che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

                                         che la richiesta di iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (art. 839 CC) deve essere decisa dal pretore secondo la procedura di cui agli art. 361 segg. CPC (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 361, m. 4);

                                          che avendo l'istante espressamente chiesto l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale a carico dei fondi di proprietà dei convenuti, il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza, dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;

                                          che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente;

                                         che ciò corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti emanati da un giudice cui difetta la competenza (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 237 n. 25), nullità che nel caso concreto si estende al decreto 28 giugno 2004 e alla sentenza 13 luglio 2004 del Giudice di pace;

                                          che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

                                          che a dipendenza dell'esito del ricorso non è necessario esaminare le ulteriori censure ricorsuali;

                                          che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, diversi da quelli evidenziati nel ricorso, non si prelevano spese e tasse di giustizia né si assegnano ripetibili ai ricorrenti.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 25 agosto 2004 di __________ RI 1 e __________ RI 2 è accolto.

                                         Di conseguenza è accertata la nullità del decreto 28 giugno 2004 e della sentenza 13 luglio 2004 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

-, Locarno; - CO 1,  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco e all'Ufficio del Registro fondiario di Bellinzona.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

16.2004.75 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.09.2004 16.2004.75 — Swissrulings