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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.12.2004 16.2004.56

20 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,588 mots·~8 min·3

Résumé

lavoro - credito per pretese salariali - onere della prova del pagamento - ricevuta

Texte intégral

Incarto n. 16.2004.56

Lugano 20 dicembre 2004/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 luglio 2004 presentato da

RI 1  (patr. dall'  RA 1 )  

contro  

la sentenza 15 luglio 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. CL.2003.00090) promossa con istanza 19 agosto 2003 da

 CO 1  (I) (patr. dall'  RA 2 )  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'229.18 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.    Con istanza 19 agosto 2003 __________ CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 di __________, presso la quale ha lavorato dal 23 gennaio al 31 maggio 2002 in qualità di muratore (doc. I), per ottenere il pagamento di fr. 4'229.18 rivendicati a saldo delle sue pretese salariali per i mesi da marzo a maggio 2002 oltre alla quota parte di tredicesima. La convenuta si è opposta all'istanza sostenendo di aver saldato le citate pretese salariali il 23 luglio 2002 durante un incontro tra le parti, in occasione del quale essa ha consegnato al lavoratore l'importo da questi rivendicato, come risulta dalla ricevuta da lui sottoscritta quel giorno medesimo (doc. L). L'istante, senza negare di aver sottoscritto tale dichiarazione, sostiene di averlo fatto poiché l'amministratore della convenuta gli ha mostrato il denaro senza però consegnarglielo.

                                   2.    Con sentenza 15 luglio 2004 il Segretario assessore ha accolto l'istanza non ritenendo provato da parte della convenuta l'effettivo pagamento dell'importo rivendicato dall'istante e non contestato nel suo ammontare. Il primo giudice non ha infatti attribuito alla dichiarazione sottoscritta dall'istante il 23 luglio 2002 la qualifica di una ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, tantomeno ha ritenuto rilevanti le deposizioni di __________ e __________ che non hanno confermato di aver visto l'istante prendere il denaro mostratogli dall'amministratore della convenuta, e neppure la documentazione contabile prodotta dalla ditta, siccome allegazione di parte.

                                   3.    Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 23 luglio 2004, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare la ricevuta sottoscritta dall'istante il 23 luglio 2002 a conferma dell'avvenuto pagamento del saldo delle sue pretese salariali, come pure le deposizioni testimoniali che confermano questa circostanza.

                                          Con osservazioni 11 agosto 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   4.    Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   5.    Controversa nella fattispecie è la sussistenza del credito fatto valere dalla parte istante. L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (DTF 125 III 78 consid. 3b; 115 II 300 consid. 3; Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In questo senso spetta al creditore dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico all'origine del suo credito, mentre il debitore  deve dimostrarne l'estinzione (Kummer, op. cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.ed., pag. 325;Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 183, m. 27). Trattandosi di una pretesa derivante da un contratto di lavoro, il lavoratore deve provare di aver fornito la prestazione mentre il datore di lavoro deve provare il pagamento delle relative spettanze salariali. Nel caso di specie, mentre non sono in discussione le pretese salariali dell'istante, contestato è il fatto di sapere se queste siano state remunerate dalla datrice di lavoro oppure no.

                                          A questo proposito va rilevato che l'onere della prova del pagamento di un debito pecuniario spetta al debitore; a tal fine una ricevuta fa fede del suo contenuto fino a prova del contrario (Weber, Berner Kommentar, n. 20, 48 e 57 ad art. 88 CO; Loertscher, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 4 ad art. 88 CO; II CCA 24 marzo 1995 in re N./M., 26 gennaio 1995 in re I./P.). Se la stessa è stata allestita a saldo (Saldoquittung), con la sua sottoscrizione il creditore riconosce l'esecuzione della prestazione da parte del debitore e che egli non ha ulteriori pretese da far valere nei suoi confronti a dipendenza del contratto che li vincolava (DTF 127 III 444; Loertscher, ibidem; Weber, op. cit., n. 25 ad art. 88). Sennonché, il problema che si pone in concreto non è tanto quello del significato di una ricevuta bensì l'esistenza medesima di tale documento. In altre parole, e come correttamente concluso dal primo giudice, al conteggio sottoscritto dall'istante e di cui al doc. L non può essere attribuita la qualifica di ricevuta, intesa quale scritto firmato dal creditore con il quale questi attesta di aver ricevuto una determinata somma di denaro (Loertscher, op. cit., ibidem). Infatti, con la sottoscrizione di tale documento l'istante non dice di aver ricevuto del denaro ma attesta unicamente di essere d'accordo con tutta la liquidazione e non ho più nulla da pretendere nei confronti della RI 1, ovvero di accettare il conteggio finale allestito dalla datrice di lavoro, con un saldo a suo favore di fr. 4'229.18. Ne discende che la valutazione effettuata dal primo giudice di questa prova documentale, nel senso che la stessa, indipendentemente dai termini utilizzati dall'istante, non prova l'avvenuto pagamento delle sue pretese salariali, non è arbitraria.

                                   6.    La ricorrente censura inoltre di arbitraria anche l'interpretazione data dal segretario assessore alle prove testimoniali dalle quali la stessa vorrebbe dedurre la conferma dell'avvenuto pagamento della somma fatta valere in giudizio. Anche su questo punto il ricorso non merita tutela ritenuto che __________ si è limitato a confermare la presenza sulla scrivania dalla convenuta di denaro, circostanza pacificamente ammessa anche dall'istante il quale non nega che gli siano stati mostrati i soldi bensì di averli ricevuti, ciò che il teste non ha mai confermato sostenendo esplicitamente di non sapere alla fine chi ha preso i soldi (cfr. verbale 3 dicembre 2003). __________, che ha confermato la presenza delle banconote sul tavolo della convenuta, sostiene che a un certo punto __________ CO 1 aveva in mano queste banconote (cfr. verbale 3 dicembre 2003). Ora, a parte il fatto che questa deposizione contrasta con quella resa dinanzi alle autorità penali da __________ il quale, sentito nell'ambito della denuncia penale inoltrata dall'istante nei confronti del presidente della società convenuta e conclusasi con un decreto di non luogo a procedere, ha affermato che il 23 luglio 2002 egli si trovava, unitamente al collega __________, nel magazzino/ufficio della convenuta e che sia io che il __________ ci appoggiavamo allo stipite della porta. Questo per non essere troppo invadenti. Potevamo comunque vedere e sentire quello che il __________ ed il __________ __________ facevano (…..) Vedevo il __________ __________ sortire dalla tasca una somma ad occhio di 3'000–4'000.– CHF e poggiarli sulla scrivania. Il __________ firmava qualcosa, non saprei dire di più, e poi si alzava. Lo stesso usciva dal locale senza salutare nessuno (….) Questo è tutto ciò che io ho visto (….) Non ho visto se prendeva i soldi. In quel momento sia io che il __________ ci siamo girati per non guardare (doc. P), ciò che sembra escludere che  __________ __________ abbia potuto vedere che l'istante aveva in mano queste banconote (cfr. verbale 3 dicembre 2003); questa circostanza da sola non basta per considerare arbitrario, ovvero insostenibile, il giudizio impugnato che non ha ritenuto provato l'effettivo pagamento da parte della convenuta delle pretese dell'istante.

                                   7.    Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

                                          Il presente giudizio è esente da spese mentre le ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:              1.    Il ricorso per cassazione 21 luglio 2004 di RI 1 è respinto.

                                   2.    Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. La ricorrente verserà alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.    Intimazione:

–        .  

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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