Incarto n. 16.2004.52
Lugano 22 dicembre 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 24 giugno 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.102) promossa con istanza 26 aprile 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 24 giugno 2004 il Segretario assessore della Pretura di Riviera ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, notificatole per l’incasso di fr. 2'264.45 oltre interessi rivendicati a titolo di contributi professionali previsti dal Contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito e delle pietre naturali, al quale la convenuta ha aderito;
che con atto ricorsuale 7 luglio 2004 la RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che con osservazioni 29 luglio 2004 la controparte ha proposto di respingere il ricorso;
che con scritto 11 novembre 2004 la CO 1 ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto, la ditta avendo nel frattempo provveduto a pagamento l'importo posto in esecuzione, circostanza confermata dall’UEF di Riviera su interpellazione di questa Camera;
che decadendo l’esecuzione, il ricorso diviene così privo d'oggetto;
che ai fini processuali il pagamento dell'importo posto in esecuzione da parte della ricorrente permette di considerarla come soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 m. 12), con il conseguente addebito a quest'ultima delle spese del presente giudizio, mentre non vengono riconosciute ripetibili alla controparte che non le ha neppure rivendicate.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 luglio 2004 di RI 1 è stralciato dai ruoli.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria