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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.04.2005 16.2004.43

6 avril 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,586 mots·~8 min·1

Résumé

istanza per inibire l'uso di un posteggio - posteggio annesso a un bene amministrativo dello Stato - qualifica del bene interessato - beni patrimoniali e amministrativi - congiunzione di due ricorsi

Texte intégral

Incarto n. 16.2004.43

Lugano 6 aprile 2005/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 14 giugno 2004, presentati nella forma dell'appello, da

RI 1 rappr. dalla RA 1  

contro  

le sentenze 28 maggio 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano nelle cause possessorie (inc. n. 05-04Po-835 e inc. 11-04Po-2009) dallo stesso promosse con separate istanze 22 dicembre 2003/27 gennaio 2004

tendenti a ottenere l'autorizzazione alla posa di un cartello indicante il divieto di utilizzare illecitamente i fondi di sua proprietà a scopo di posteggio (art. 375bis CPC), domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                     1.    Con istanze 22 dicembre 2003/27 gennaio 2004 lo RI 1, quale proprietario delle particelle n. __________ e n. __________ RFD Lugano sulle quali sono sorgono degli edifici scolastici, ha chiesto - per il tramite della RA 1 - l'autorizzazione ad affiggere sulle citate proprietà un cartello indicante il divieto di utilizzare illecitamente i posteggi esistenti sulle stesse (art. 375bis CPC).

                                     2.    Con separate sentenze 28 maggio 2004 il Giudice di pace, qualificati di beni amministrativi gli edifici scolastici di proprietà dell'istante, compresi i posteggi agli stessi annessi, ha ritenuto quest'ultimi di uso comune e come tali non soggetti a una limitazione d'utilizzo quale quella ventilata dall'ente pubblico, che peraltro non ha neppure ne provato un'occupazione abusiva, donde la reiezione delle istanze.

                                     3.    Con tempestivi gravami lo __________, debitamente rappresentato in giudizio come accertato da questa Camera, è insorto contro i predetti giudizi postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi erroneamente chinato sulla questione relativa alla natura dell'area di posteggio oggetto delle sue istanze anziché esaminare le stesse nella sola ottica dell'art. 375bis CPC, la cui applicazione si imponeva nel caso concreto con conseguente accoglimento delle sue istanze.

                                     4.    Conformemente alla giurisprudenza di questa Camera (CCC 10 giugno 1998 in re C. SA / L. e S. D.; CCC 29 ottobre 1999 in re D. e C. L. / C. SA; CCC 18 ottobre 2000 in re B. / M. e CD SEI), in applicazione analogica dell’art. 320 CPC, anche i ricorsi per cassazione di identico contenuto, presentati contro le sentenze 28 maggio 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano  possono essere decisi con un’unica sentenza: si tratta infatti di vertenze di identico contenuto e identica natura, rette dalle stesse norme di diritto procedurale e sostanziale (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep. 1989, 334).

                                     5.    Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale sono implicitamente basati i gravami, erroneamente presentati come “appello”, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                     6.    Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la distinzione effettuata dal primo giudice con riferimento alla natura delle aree di posteggio oggetto delle istanze in discussione, non può essere censurata, essendo necessaria per l'accertamento della competenza del giudice civile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1, m. 1 e 5) e dell'applicabilità o meno delle norme del diritto privato. Come correttamente rilevato dal primo giudice l'ente pubblico può essere proprietario di beni patrimoniali o amministrativi. Sono beni amministrativi quelli che servono direttamente all'adempimento di compiti di diritto pubblico, ovvero tutti i beni destinati, in quanto necessari, al soddisfacimento dei bisogni e della vita comunitaria e sociale degli abitanti residenti e segnatamente: quelli di tipo amministrativo, educativo e culturale. Essi non sono direttamente accessibili al pubblico, sono utilizzati dai dipendenti dell'ente pubblico e servono come strumento materiale per la fornitura ai cittadini delle prestazioni che competono allo Stato (Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, pag. 321). Rientrano tra i beni patrimoniali tutti gli altri, ovvero quelli privi di uno scopo pubblico diretto e contribuiscono all'adempimento di compiti pubblici solo indirettamente, per mezzo del loro valore capitale o mediante il loro reddito (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, n. 512 e 514; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band II, 1993, p. 594 e segg.).

                                            I beni patrimoniali soggiacciono di principio alle regole del diritto civile (Scolari, op. cit., n. 519; SJ 2002, pag. 128), mentre i beni amministrativi, tra i quali rientrano le scuole (Scolari, op. cit., n. 525; SJ 2002 p. 126), soggiacciono in parte alle regole del diritto pubblico e in parte a quelle del diritto privato (Scolari, op. cit., n. 528), a condizione che queste norme non si oppongano o impediscano l'utilizzazione dei beni conformemente alla loro destinazione (DTF 103 II 234). In altre parole, lo Stato è libero di disporre del suo patrimonio amministrativo come meglio ritiene e secondo le regole del diritto privato, a condizione che una legge non lo impedisca e che ciò non comprometta il compimento dei suoi compiti (DTF 97 II 378; Moor, op. cit., pag. 324).

                                     7.    I posteggi annessi a un bene amministrativo non costituiscono, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, beni d'uso comune ma rientrano nella categoria dei beni amministrativi di modo che il loro uso, nell'ottica dei principi sopra enunciati, può essere disciplinato liberamente dal proprietario, a condizione di rispettarne la destinazione. Di regola questi posteggi vengono messi a disposizione degli utenti dell'infrastruttura pubblica (magistrati, docenti, funzionari, ecc., cfr. Scolari, op., cit., n. 568). Il fatto per l'istante di voler riservare l'uso dei posteggi annessi alle scuole ai dipendenti dell'istituto scolastico - ipotizzando peraltro anche un uso misto riservato durante certi giorni e orari e libero durante altri quando l'infrastruttura pubblica non viene utilizzata secondo la sua specifica destinazione (cfr. ricorso pag. 4) - non solo non è vietato da nessuna norma del diritto pubblico ma è ammesso anche dalla dottrina secondo la quale tale uso accresciuto del demanio pubblico è possibile da parte di una certa categoria di utenti, se questo uso non pregiudica l'assolvimento dei compiti di diritto pubblico riservati allo Stato, ciò che non è certo il caso garantendo l'uso dei posteggi ai dipendenti della scuola (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, pag. 560).

                                            Accertata la natura dell'area di posteggio oggetto delle istanze in esame nonché l'assenza di una normativa che impedisca esplicitamente o esplicitamente all'ente pubblico di far capo all'art. 375bis CPC (cfr. al proposito il Messaggio 2902 del 26 febbraio 1985 relativo all'introduzione dell'art. 375 bis CPC pubblicato nei Verbali del Gran Consiglio, 1987, vol. I, pag. 130), e avendo l'istante reso verosimile (la prova certa non è richiesta, come ritenuto a torto nel giudizio impugnato, cfr. Messaggio n. 2902, pag. 130) sia il proprio diritto sul fondo essendone proprietario, sia l'occupazione illecita dei posteggi situati su di esso, nulla osta all'applicazione delle norme del CPC relative all'inibizione dell'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio.

                                     8.    Alla luce di quanto sopra esposto i ricorsi, che hanno evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, che pur avendo attribuito ai fondi dell'istante la qualifica di bene amministrativo, li ha considerati a torto d'uso comune, devono essere accolti con il conseguente accoglimento delle istanze.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

                                     I.     I ricorsi per cassazione 14 giugno 2004 dello RI 1 sono accolti.

                                            Di conseguenza:

                                            la sentenza 28 maggio 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano, inc. n. 05-04Po-835, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                            1.    L'istanza 22 dicembre 2003/27 gennaio 2004 dello RI 1 è accolta. Di conseguenza __________ un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli sul fondo e che commina ai contravventori una multa da fr. 20.- a fr. 500.-.

                                            2.    La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- sono poste a carico dell'istante.

                                            del pari anche la sentenza 28 maggio 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano, inc. n. 11-04Po-2009, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                            1.    L'istanza 22 dicembre 2003/27 gennaio 2004 dello __________ è accolta. Di conseguenza l'istante è autorizzato ad affiggere sulla particella n. __________ RFD Lugano, e meglio come risulta dalla planimetria annessa, un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli sul fondo e che commina ai contravventori una multa da fr. 20.- a fr. 500.-.

                                            2.    La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- sono poste a carico dell'istante.

                                     II.    Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

                                     III.   Intimazione:

                                            -

                                            Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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