Incarto n. 16.2004.122
Lugano 15 dicembre 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1° dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 23 novembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n.123b/04/O) promossa con istanza 31 ottobre 2003 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'974.10 oltre interessi a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda ridotta a fr. 1'274.10 é così accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 31 ottobre 2003 il garage CO 1 di __________ ha convenuto in giudizio __________ RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'974.10 rivendicati a saldo delle fatture 12 agosto e 20 dicembre 2002 emesse per prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo, pretesa in seguito ridotta a fr. 1'274.10;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di dover pagare la fornitura di quattro pneumatici siccome già compresi nel prezzo di compravendita del veicolo, da lui debitamente saldato;
che con sentenza 23 novembre 2004 il Giudice di pace ha accolto l'istanza per l'importo ridotto di fr. 1'274.10;
che con scritto 1° dicembre 2004 __________ RI 1 ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido deve contenere, oltre alle domande di ricorso, i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 1° dicembre 2004 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere ritenendo la sentenza impugnata ingiustificata per i vari motivi già esposti nelle udienze;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nella domanda ricorsuale;
che la proposta di nuova convocazione del ricorrente per chiarire molti punti che nella stessa sentenza del Giudice Architetto Giovanni Gherra non rispettano per niente la realtà dei fatti non è ammissibile poiché estranea al rimedio della cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso 1° dicembre 2004 di __________ RI 1 è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente.
3.Intimazione:
- .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria