Incarto n. 16.2004.120
Lugano 20 aprile 2005/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 dicembre 2004 presentato da
RI 1 patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 19 novembre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.2341) promossa con istanza 16 agosto 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________-02 dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 16 agosto 2004 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________-02 dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 7'429.50 oltre interessi del 5% dal 17 marzo 2004. Tale importo corrisponde ai canoni di noleggio dovuti dal convenuto sulla base del contratto leasing n. 33-3247800 dallo stesso sottoscritto il 4/23 ottobre 2002 - quale debitore solidale - per l’utilizzo di un'autovettura Daewoo Matiz 800 SE (fr. 7'529.60) oltre alle spese sostenute per la rimessa a punto del veicolo (fr. 3'000.30). Oltre al contratto di leasing, concluso per la durata di 48 mesi con inizio il 23 ottobre 2002 e scadenza al 22 ottobre 2006 e che prevedeva il pagamento di 48 canoni di locazione di fr. 262.55 l’uno, IVA inclusa, l'istante ha prodotto il conteggio 25 febbraio 2004 allestito sulla base di quanto previsto dalla clausola 4.3. delle condizioni generali del contratto nel caso di disdetta anticipata, in concreto notificata il 1° ottobre 2003. RI 1 non è comparso al contraddittorio ed è rimasto precluso.
2. Con sentenza 19 novembre 2004 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto __________accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale non è stata opposta nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 4'429.20 corrispondente ai canoni di noleggio del veicolo, mentre ha escluso la presenza di un riconoscimento di debito per l'importo di fr. 3'000.30 rivendicato per la rimessa a punto del veicolo.
3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 dicembre 2004, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante, in particolare al contratto di leasing sottoscritto dalle parti, la qualifica di valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 4'429.20 oltre interessi, nonostante questo sia stato disdetto il 1° ottobre 2003, perdendo quindi la sua validità quale riconoscimento di debito, e la vettura riconsegnata nel successivo mese di novembre.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84). Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in esame è il contratto di leasing sottoscritto dalle parti il 4 ottobre 2002. Di principio simile contratto costituisce riconoscimento di debito per i canoni di leasing pattuiti in complessivi fr. 262.55 mensili per la durata di 48 mesi (doc. A). In concreto, il contratto è stato disdetto prima della sua scadenza (ossia il 1° ottobre 2003 anziché il 22 ottobre 2006), sicché occorre riferirsi alla sua clausola n. 4.3 secondo la quale il canone di leasing in base alla durata effettiva viene nuovamente calcolato dall'inizio del contratto secondo la tabella e fissato definitivamente, la quale figura a pagina 4 del contratto e ne costituisce quindi parte integrante, tanto più che in calce a questa pagina figura la firma del convenuto (doc. A). Siccome il rapporto contrattuale tra le parti ha avuto inizio il 23 ottobre 2002 e si è concluso con la disdetta 1°ottobre 2003 (cfr. conteggio 25 febbraio 2004 doc. C) e ritenuto che i mesi iniziati vengono arrotondati al mese intero (cfr. tabella di cui a pag. 4 del doc. A), il contratto è durato 12 mesi e non 13 come indicato dall'istante nel suo conteggio. Dovendosi quindi calcolare il canone sulla base di un coefficiente del 4,37%, l'importo dovuto dal convenuto ammonta a fr. 7'283.90 (prezzo del veicolo di fr. 13'890.- x 4,37% x 12 mesi). Deducendo da quest'importo i canoni pagati (fr. 2'100.40) e la cauzione (fr. 1'000.-: cfr. doc. C), risulta uno scoperto a favore dell'istante di fr. 4'183.50 al quale va aggiunta l'IVA del 7,6%, per un totale di fr. 4'501.45. Per questo importo il contratto di leasing costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione oltre gli interessi al 5% dal 17 marzo 2004. Sennonché, avendo il primo giudice riconosciuto all'istante un importo inferiore e non potendosi procedere a una reformatio in pejus del giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 36 e ad art. 22 LALEF, m. 1), il ricorso, manifestamente infondato, non può che essere respinto.
6. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 2 dicembre 2004 di RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria