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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.06.2005 16.2004.116

21 juin 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,027 mots·~5 min·1

Résumé

compravendita - legittimazione passiva - identità dell'acquirente - intestazione fatture - prova dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza

Texte intégral

Incarto n. 16.2004.116

Lugano 21 giugno 2005/kc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 novembre 2004 presentato da

 RI 1   

contro  

la sentenza 28 ottobre 2004 della Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.23) promossa con istanza

14 aprile 2004 da

CO 1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'026.40 oltre accessori, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 14 aprile 2004 la società CO 1 ha convenuto __________ davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 2'026.40 rivendicati a saldo delle fatture emesse il 13 e 14 dicembre 2000, oltre alle spese esecutive e agli interessi di mora, per la fornitura di olii vari e grasso. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva, la merce fatturata dall'istante non essendo destinata al medesimo ma alla società __________, ora fallita, di cui era amministratore.

                                2.      Con sentenza 28 ottobre 2004 la Segretaria assessora, accertata la legittimazione passiva del convenuto, che non è riuscito a dimostrare la sua estraneità al rapporto contrattuale venuto in essere con l'istante, ha accolto le pretese di quest'ultima.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla deposizione di __________ dalla quale si evince che debitrice delle prestazioni fornite dall'istante era la società __________ e non egli medesimo.

                                          Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                4.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                5.      La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, costituisce un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell’azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di cau­sa (DTF 126 II 63 consid. 1, 123 III 62 consid. 3a, 118 Ia 130 consid. 1) e in caso di sua mancanza l'azione non è respinta in ordine ma necessita di un giudizio di merito emanato in base ai fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 97, m. 1 e 2; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., 1979, pag. 139; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17 e 18; Häflinger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, 1987, pag. 5, 32 e segg.). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/Trezzini, CPC–TI App., ad art. 181, m. 23).

                                6.      In concreto, si tratta pertanto di stabilire se tra l'istante e il convenuto sia insorto, direttamente o indirettamente, un eventuale rapporto contrattuale. A sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto le fatture 13 e 14 dicembre 2000 (doc. B) e i bollettini di consegna della merce fatturata (doc. C), tutti intestati al convenuto. Ora, se l'intestazione di fatture non basta ancora per indicare la titolarità del rapporto contrattuale, il convenuto, al quale incombeva l'onere della prova, non ha addotto nessun elemento dal quale poter dedurre che egli agiva in qualità di rappresentante della ditta __________, a suo dire debitrice delle prestazioni dell'istante. Nulla giova alla sua tesi il richiamo alla deposizione di __________, ritenuto che la stessa non fa alcun riferimento alle due fatture controverse, né sostiene di aver comunicato all'istante l'erronea intestazione delle fatture al convenuto piuttosto che alla ditta __________. Non avendo il ricorrente fornito nessun indizio dal quale poter dedurre che la controparte era a conoscenza dell'esistenza della società __________ –poco importa al proposito a chi fossero destinati i prodotti o chi avesse pagato precedenti fatture– la sentenza dedotta in cassazione, con la quale il primo giudice ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non può essere considerata arbitraria.

                                7.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice, deve essere respinto.

                                          Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 15 novembre 2004 di __________ è respinto.

                                2.      Gli oneri del presente giudizio consistenti in:

                                          a)  tassa di giustizia     fr.  110.–

                                          b)  spese                       fr.     50.–

                                                                                  fr.  160.–

                                          già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                3.      Intimazione:

–   ; –  .  

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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