Incarto n. 16.2004.114
Lugano 22 giugno 2005/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 novembre 2004 presentato da
RI 1 (patr. dall' RA 1 )
contro
la sentenza 29 ottobre 2004 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. CL.2003.16) promossa con istanza 23 giugno 2003 nei confronti di
CO 1 (patr. dall' RA 2 )
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'583.80 netti oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. RI 1 ha lavorato alle dipendenze della società CO 1 di __________ come responsabile dell'amministrazione, per un salario mensile lordo di fr. 4'400.-, dal 1° marzo 2002 al 1° marzo 2003, data per la quale ha notificato regolare disdetta del contratto di lavoro. Nelle sue mansioni rientrava l'allestimento dei conteggi di salario e delle ore dei dipendenti della ditta mediante trascrizione dei cartellini di timbratura, compresa la ripresa dei dati relativi agli anni 2001/2002.
Con istanza 23 giugno 2003 RI 1 ha convenuto CO 1 CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 4'538.80 netti oltre interessi, corrispondenti al saldo del salario per il mese di febbraio 2003 (fr. 4'100.80), alla quota parte di tredicesima per il 2003 (fr. 733.35), oltre al pagamento di fr. 2'225.80 pari a 64 ¾ ore di lavoro straordinario, per un importo complessivo di fr. 7'059.95, dai quali devono essere dedotti gli oneri sociali (fr. 732.75) e fr. 1'743.40 già percepiti sul salario del mese di febbraio 2003. La convenuta si è opposta all'istanza contestando l'esecuzione di ore di lavoro straordinario, peraltro mai autorizzato. Per quanto attiene alla rivendicazione del salario residuo per il mese di febbraio 2003, essa ha opposto in compensazione un suo credito per i danni cagionati dalla dipendente la quale, al termine del suo rapporto di lavoro, ha asportato tutti i dati riferiti ai conteggi delle ore eseguite dai dipendenti che aveva immesso su supporto informatico, rendendo necessario l'intervento di una terza persona per il recupero di queste informazioni. Ha soggiunto inoltre che la dipendente aveva sempre effettuato una mezz'ora di pausa giornaliera senza esserne autorizzata, effettuando così 37 ore ½ settimanali anziché le 40 ore pattuite contrattualmente.
2. Con sentenza 29 ottobre 2004 il Pretore, accertato il diritto della lavoratrice al pagamento del salario residuo per il mese di febbraio 2003 così come alla quota parte di tredicesima, basandosi sulle deposizioni testimoniali che hanno confermato l'esecuzione di lavoro straordinario da parte della lavoratrice, ha ammesso la pretesa di quest'ultima a questo titolo limitatamente a 50 ore, valutate secondo il suo libero potere di apprezzamento. Dall'importo riconosciuto all'istante di complessivi fr. 6'695.15 lordi a titolo di salario residuo, quota parte di tredicesima e ore di lavoro straordinario, il primo giudice ha dedotto fr. 1'743.40, pari a quanto rivendicato dalla convenuta per il risarcimento dei danni che l'istante le ha cagionato asportando i dati relativi al conteggio delle ore dei dipendenti, lavoro che ha poi dovuto essere effettuata da una terza persona remunerata dalla convenuta.
3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Essa rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie non avendo ammesso 57.5 ore di lavoro straordinario, benché la convenuta avesse implicitamente ammesso ritenendole compensate con la mezz'ora di pausa caffè giornaliera. Contesta anche al primo giudice di aver ammesso una violazione contrattuale a suo carico, rispettivamente il danno fatto valere dalla datrice di lavoro.
Con osservazioni 25 novembre 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Per quanto attiene alle ore di lavoro straordinario rivendicate dalla lavoratrice sulla base dell'art. 321c CO, e che il pretore ha prudenzialmente quantificato in 50 ore, va rilevato che secondo dottrina e giurisprudenza spetta al lavoratore fornire la prova delle ore di lavoro supplementari effettuate (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 10 ad art. 321c CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., n. 13 ad art. 321c CO). Qualora il loro esatto numero non possa più essere dimostrato, il giudice può stabilirlo secondo il suo prudente criterio in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (Streiff/von Kaenel, ibidem; Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail annoté, 2001, n. 1.14 ad art. 321c CO). Il ricorso a tale modo di procedere, ammesso dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 128 III 276), non deve però condurre ad un rovesciamento dell'onere della prova: spetta sempre al dipendente fornire, nel limite del possibile, tutti gli elementi utili a stabilire il numero di ore lavorative supplementari che egli ha prestato per il proprio datore di lavoro. In tal senso è però in linea di massima sufficiente che questi pervenga a far apparire verosimile il fatto di aver lavorato regolarmente oltre l'orario previsto, non essendo ragionevolmente esigibile la prova di ogni singola ora di lavoro supplementare effettuata.
6. In concreto, mentre non è oggetto di contestazione l'esecuzione di ore di lavoro straordinario da parte della lavoratrice, quest'ultima dissente dalla loro quantificazione, operata dal primo giudice sulla base dell'art. 42 cpv. 2 CO. A questo proposito la tesi della ricorrente secondo la quale il pretore avrebbe dovuto ammettere almeno 57,5 ore siccome implicitamente riconosciute dalla convenuta, non può essere condivisa siccome non trova nessun riscontro nelle tavole processuali. Dalle stesse, in particolare dal doc. E, richiamato dalla ricorrente, non risulta affatto che la convenuta abbia inteso effettuare una compensazione tra queste ore e le pause caffè che la lavoratrice avrebbe effettuato in esubero; da questo scritto si evince unicamente che le pause caffè del mattino e del pomeriggio (1/2 ora al giorno) sono da considerarsi come sospensione del lavoro a carico del lavoratore e non del datore di lavoro quindi da un calcolo approssimativo risulta che ha fatto 57.5 ore in meno, senza che da questa constatazione la convenuta abbia dedotto una qualsiasi conseguenza, tantomeno quella della ventilata compensazione con le ore di lavoro straordinario rivendicate dall'istante e da lei contestate. Mancando qualsiasi dimostrazione da parte dell'istante circa il numero di ore di lavoro straordinario effettuate, non può certo essere considerata arbitraria la conclusione del pretore che gliene ha riconosciute una cinquantina, avendo questi agito entro i limiti del suo potere di apprezzamento.
7. Secondo l'art. 321e CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro. Questa responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.13 ad art. 321e CO). Mentre al datore di lavoro incombe l'onere della prova della violazione degli obblighi contrattuali, del danno e del nesso di causalità (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.13 ad art. 321e CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 13 ad art. 321e CO), spetta al lavoratore addurre e provare le circostanze che escludono la sua colpa (Streiff/von Kaenel, ibidem; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3.ed., 2005, pag. 195). La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.1 ad art. 321e CO). Tali circostanze possono essere prese in considerazione per stabilire l'estensione del risarcimento (art. 99 cpv. 3 CO, che rinvia agli art. 42 e 44 CO), nell'ambito della cui quantificazione il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Favre/Munoz/Tobler, ibidem). La colpa può consistere sia in una violazione dei doveri contrattuali del lavoratore che del suo dovere di fedeltà (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.3 ad art. 321e CO).
8. Nel caso di specie il pretore ha individuato una violazione dei doveri di diligenza della lavoratrice per avere asportato i dati relativi ai conteggi delle ore dei dipendenti della convenuta. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente simile accertamento non è arbitrario. È vero che la convenuta non ha richiesto l'elaborazione elettronica di questi dati, ovvero la loro stesura su supporto informatico anziché cartaceo, nondimeno la stessa, per ammissione dell'istante, le ha espressamente richiesto l'allestimento del conteggio delle ore degli operai per gli anni 2001/2002 (cfr. istanza p.to 1), conteggi che, come ha confermato __________ __________, non risultano essere stati messi a disposizione della convenuta. E al proposito il teste ha affermato che per quanto riguarda i conteggi, ricordo di averli chiesti e questi non arrivavano mai; si trattava di conteggi vecchi che la signora RI 1 doveva allestire per un periodo in cui lei non lavorava ancora. Malgrado le mie sollecitazioni io questi conteggi non li ho mai ricevuti. Il personale non ha mai avuto a disposizione dei conteggi e tutte le volte che un dipendente lasciava la ditta, occorreva fare un apposito conteggio in merito ai rapporti di dare/avere (cfr. verbale 30 marzo 2004). Questa deposizione, non contestata dall'istante, smentisce quindi la sua tesi secondo la quale ella avrebbe assolto i suoi compiti consegnando alla convenuta i conteggi richiesti in formato cartaceo. Ne discende che l'istante, non solo non ha consegnato alla convenuta quanto richiesto ma, eliminando i documenti elettronici contenenti queste registrazioni, tanto che __________ __________ ha affermato che a un certo momento la signora Togni ha detto che il programma del PC era suo e che non si potevano più inserire i dati perché erano stati cancellati, ha violato i suoi doveri di fedeltà nei confronti della datrice di lavoro Favre/ Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad art. 321a CO).
9. Per quantificare il danno subìto dalla convenuta in seguito alla cancellazione da parte dell'istante dei dati relativi ai conteggi orari dei suoi dipendenti, il pretore si è basato sulla deposizione di __________ __________ -assunta in sostituzione dell'istante- che ha confermato di essere stata incaricata di allestire i conteggi di tutti i dipendenti perché non c'erano precisando che all'inizio della mia attività ho dovuto riprendere i dati dei dipendenti, in particolare, con una certa urgenza, i dati riguardanti 8 dipendenti e sono risalita agli anni 2001/2002. Per eseguire questo lavoro ci ho impiegato circa un mese dedicando circa il 70% del tempo giornaliero (verbali pag. 18). A proposito di questa teste, ancorché sentita senza delazione di giuramento poiché figlia dell'amministratrice unica della convenuta, va rilevato che la deposizione non può essere considerata inattendibile, ciò che per altro neppure la ricorrente sostiene. Infatti, per costante giurisprudenza, qualora l'attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un motivo che determini un interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza fra i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove: in questo senso il giudice può fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando, per tale motivo, la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/ Trezzini, CPC, art. 90, n. 19), ciò che non è il caso in concreto, le risultanze istruttorie non permettendo di ritenere la teste inattendibile. Ne discende che la deposizione di __________ __________, nella misura in cui permette al giudice di ritenere giustificato l'importo fatto valere dalla convenuta a titolo di risarcimento danni, può senz’altro essere tenuta in considerazione senza che debba essere suffragata da ulteriori prove come preteso dalla ricorrente, la teste avendo chiaramente confermato di aver dovuto rifare il lavoro affidato all'istante di aver impiegato il 70% del suo tempo per la durata di un mese.
10. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 novembre 2004 di RI 1 è respinto.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. Assunta Togni verserà alla controparte fr. 300.- per ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – no.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria