Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.09.2004 16.2003.92

30 septembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,957 mots·~10 min·2

Résumé

incidente - risarcimento danni - attribuzione delle responsabilità - affidabilità teste - risultanze rapporto di polizia - valutazione prove da parte del giudice

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.92

Lugano 30 settembre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 2003 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1

contro  

la sentenza 29 settembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.00062) promossa con istanza 14 novembre 2002 nei confronti di

CO 1 patr. dall' RA 2

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'132.- oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   La presente vertenza trae origine da un incidente della circola–zione avvenuto l'8 dicembre 2001 in via __________ a __________o, all’altezza dell__________ __________ __________ __________. La collisione - che ha causato solo danni materiali - è avvenuta tra il veicolo guidato da __________ RI 1 e quello condotto da __________ __________, assicurato per la RC presso la CO 1. Con istanza 14 novembre 2002 __________ RI 1 ha convenuto in giudizio  quest'ultima per ottenere il pagamento di fr. 6'132.- oltre accessori, corrispondenti al danno complessivo che ella sostiene aver subito a seguito della collisione (doc. C-E). Essa addebita infatti al conducente __________ la causa dell'incidente per essersi immesso nella circolazione uscendo da un posteggio posto a destra della carreggiata, senza prestare la necessaria attenzione al suo veicolo che stava regolarmente circolando nella sua corsia di marcia, ostacolando così il suo diritto di precedenza e contravvenendo quindi all'art. 36 cpv. 4 LCS. La convenuta si è opposta all’istanza, contestando la versione dei fatti e ritenendo l'istante responsabile dell'accaduto per non essersi accorta della presenza dell’altro veicolo fermo sulla carreggiata dinanzi a lei, siccome intenzionato a svoltare a sinistra per accedere al suo posteggio privato. La convenuta contesta altresì l’ammontare del danno fatto valere, in particolare la posta relativa alle spese di noleggio del veicolo (doc. C), di riparazione del medesimo (doc. D) e l’importo di fr. 500.- per la sostituzione di quattro pneumatici (doc. E); trattandosi di danno totale lo stesso può essere quantificato al massimo in fr. 4'000.- come alla perizia __________ __________ SA (doc. 2).

                                2.      Con sentenza 29 settembre 2003 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sulla deposizione di __________ __________ che ha confermato la versione del conducente __________ secondo la quale al momento della collisione egli si trovava fermo sulla carreggiata poiché intenzionato a svoltare a sinistra, escludendo invece che questo si sia immesso nella circolazione proveniente da un posteggio posto alla sua destra, ha respinto l'istanza non potendosi addebitare a quest'ultimo la causa dell’incidente. Eventuali scorrettezze da questi commesse nella manovra di inversione di marcia e in quella di preselezione non potendo in ogni caso giovare all'istante, mancando un nesso causale tra le stesse e la collisione.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi basato sulla testimonianza__________ nonostante le incongruenze e contraddizioni tra la stessa e la versione dei fatti fornita dallo stesso coprotagonista __________. Una corretta valutazione di tutte le prove documentali, in specie del rapporto di polizia e della documentazione fotografica circa il punto di impatto dei due veicoli, avrebbe dovuto condurre a una diversa conclusione, ovvero all'accoglimento dell'istanza, l'incidente dovendo essere ascritto alla manovra di immissione nella circolazione intrapresa dall’altro coprotagonista, senza prestare la necessaria attenzione al suo veicolo, che già si trovava a circolare regolarmente nella sua corsia di marcia.

                                          Con osservazioni 17 novembre 2003 la controparte postula la reiezione del gravame.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   5.   Preliminarmente deve essere estromessa dall’incarto la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

                                   6.   Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte. Il modo e la misura del risarcimento sono determinati secondo i principi del CO concernenti gli atti illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS), ovvero in funzione delle rispettive colpe.

                                          Sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del coprotagonista, che si sarebbe immesso nella circolazione senza prestare la necessaria attenzione al suo veicolo, prioritario.

                                7.      L’attribuzione della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento (art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui dispone, per giungere a una soluzione adeguata alle circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del Pretore secondo la quale l'incidente non può essere ascritto a colpa dell’altero conducente non è arbitraria. Gli estremi dell'arbitrio sono infatti dati unicamente in presenza di una sentenza che contiene una valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova riscontro anche solo in determinate prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 27), come è il caso in concreto.

                                   8.   Sulla deposizione di __________ __________, sulla cui affidabilità la ricorrente sembra esprimere dubbi, va rilevato che per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti o per altri motivi, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove. Il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90, m. 34). In concreto, la versione fornita dal teste sulla posizione del veicolo __________ al momento della collisione e secondo la quale La macchina rossa (guidata da __________)…..era ferma nella propria carreggiata senza oltrepassare la mezzaria. Era orientata leggermente verso sinistra (cfr. verbale 24 giugno 2003), corrisponde esattamente a quella fornita dal __________ medesimo agli agenti di polizia ai quali ha dichiarato che al momento dell'urto io ero fermo (cfr. verbale di interrogatorio 8 dicembre 2001), versione confermata dinanzi al Pretore al quale ha dichiarato che avevo messo il segnale per svoltare a sinistra ed ero fermo perché stavano arrivando della vetture da __________ (cfr. verbale 24 giugno 2003). Le pretese discrepanze in merito alla manovra di inversione di marcia da effettuata da Pombinho Mestre in precedenza, ovvero se egli si sia o meno immesso nel vicolo cieco che conduce all'imbarcadero per poi ritornare su via __________, possono rimanere indecise poiché ininfluenti ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'incidente, la ricorrente non pretendendo, a giusta ragione, l'esistenza di un nesso causale tra questa manovra di inversione di marcia e la successiva collisione con il suo veicolo. Ad ogni buono conto, da un'eventuale discrepanza delle due versioni su questo punto non può essere dedotta l'inattendibilità della deposizione testimoniale di __________, ritenuto che questa coincide esattamente con quella del __________ sull'esclusione della sua manovra di immissione nella circolazione in provenienza da un posteggio sito alla destra della carreggiata.

                                   9.   Per quanto attiene alle risultanze del rapporto di polizia, in particolare alla posizione finale dei due veicoli, che secondo la ricorrente escluderebbe la manovra di svolta a sinistra del conducente __________ siccome il suo veicolo si trovava in posizione avanzata rispetto all'imbocco della via di accesso al suo posteggio, va rilevato che quest'accertamento non è determinante, avendo il __________ affermato che a seguito dell'incidente, la mia auto è strisciata qualche metro più in avanti (cfr. verbale di polizia 8 dicembre 2001), spostamento confermato anche da Luis __________ secondo il quale ho sentito l'urto, quindi ho girato la testa per guardare e ho visto i veicoli che andavano avanti dopo il colpo (cfr. verbale 24 giugno 2003). Il fatto che gli agenti non abbiano rilevato nessuna traccia sul campo stradale (cfr. rapporto di polizia), non basta per escludere lo spostamento dei veicoli dopo la collisione. Altrettanto irrilevante, e comunque non sufficiente a dimostrare il preteso arbitrio del Pretore nella valutazione delle prove, è il fatto che il veicolo guidato da __________ non si trovasse in posizione parallela rispetto all'asse della strada ma leggermente di traverso. Da quest'accertamento non si può infatti dedurre che sia stato lui a investire l'istante uscendo da un posteggio laterale, ritenuto il medesimo così come __________ __________s, hanno confermato che al momento dell'incidente il veicolo __________ era orientato verso sinistra siccome intenzionato ad accedere al suo posteggio (cfr. verbale d'udienza 24 giugno 2003).

                                10.   Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, anche il punto di impatto dei due veicoli non permette di considerare arbitraria la conclusione del Pretore, non potendosi desumere dal medesimo che sia stato il veicolo assicurato presso la convenuta ad investire quello dell'istante e non il contrario, tant'è che dalla documentazione fotografica il veicolo di quest’ultima appare in posizione sopraelevata rispetto a quello dell’altro protagonista. Del tutto irrilevanti sono poi gli apprezzamenti degli agenti di polizia sulla dinamica dell'incidente, ritenuto che incombeva all'istante l'onere della prova della responsabilità del coprotagonista, responsabilità che il Pretore non ha ritenuto provata. Questa sua conclusione non può essere considerata arbitraria, non essendo in contrasto con le risultanze istruttorie e apparendo del tutto sostenibile nel suo complesso.

                              11.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 9 ottobre 2003 di __________ RI 1 è respinto.

                                2.      Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr. 370.–

                                          b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 420.–

                                          già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3.Intimazione a:                     

-

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                              La segretaria

16.2003.92 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.09.2004 16.2003.92 — Swissrulings