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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.08.2004 16.2003.84

18 août 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,891 mots·~9 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.84

Lugano 18 agosto 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 2003 presentato da

RICO1 patr. dall' RAPP1 Chiasso  

contro  

la sentenza 10 settembre 2003 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.00001) promossa con istanza 16 dicembre 2002 da

CON1 patr. dall' RAPP2  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'005.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nel novembre 2001 la ditta CON1 ha fornito, installato e configurato a __________ RICO1 due computer, un programma di gestione garage personalizzato e tre programmi di contabilità standard. Per questi interventi CON1 ha emesso la fattura 27 novembre 2001 di fr. 10'566.40 (doc. B) e le fatture 18 febbraio 2002 di fr. 301.30 (doc. C) e 29 luglio 2002 di fr. 204.45 (doc. D). Con istanza 16 dicembre 2002 CON1 ha convenuto in giudizio __________ RICO1 per ottenere il pagamento del saldo delle menzionate fatture, ovvero fr. 5'005.75 oltre accessori. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che la prestazione fornita dall'istante non sarebbe conforme a quanto pattuito, in particolare i tre programmi di contabilità __________ non sarebbero compatibili con il programma personalizzato di gestione del garage e sarebbero pertanto inutilizzabili anche perché installati nella versione dimostrativa e quindi non operativi, mentre le fatture del 18 febbraio 2002 e del 29 luglio 2002 sono relative a interventi effettuati per rimediare a difetti ed errori imputabili alla fornitrice.

                                   2.   Il segretario assessore, constatato che il convenuto aveva pagato il programma di gestione garage e i due computer con la relativa installazione e configurazione, per un totale di fr. 4'839.75, ha limitato il suo esame alla verifica della fondatezza della pretesa relativa al pagamento dei tre programmi di contabilità standard __________ (fr. 5'030.30) e delle fatture doc. C (fr. 301.30) e D (fr. 204.45) per interventi effettuati sul computer del convenuto. Egli ha accertato che i tre programmi di contabilità non erano conformi a quanto pattuito siccome non compatibili con il programma di gestione garage, e ha qualificato il contratto concluso tra le parti di compravendita, nella quale l'istante avrebbe fornito una cosa diversa da quella pattuita, che il convenuto non ha mai rifiutato né restituito, senza formulare scelte tra i suoi diritti di garanzia. Il segretario assessore ha negato poi al convenuto la facoltà di prevalersi dei diritti di garanzia, mancando la prova dell'esistenza di un difetto nell'oggetto venduto, ovvero del mancato funzionamento dei tre programmi di contabilità, e lo ha pertanto condannato a pagare il saldo residuo per tali programmi, pari a fr. 4'370.05 oltre interessi del 5% dal 13 novembre 2002, rigettando per quest'importo l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio. Il primo giudice ha invece accolto le contestazioni del convenuto sulle fatture doc. C e D. 

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 30 settembre 2003, __________ _RICO1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, non riconoscendo nella fornitura dei tre programmi di contabilità rivelatisi inutilizzabili, la fornitura di un'opera difettosa ai sensi dell'art. 368 CO che egli ha ricusato.

                                         Con osservazioni 5 novembre 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

                                   5.   Il ricorrente rimprovera al segretario assessore di non aver considerato la difformità dei programmi informatici forniti dall'istante come un difetto ai sensi dell'art. 368 CO e di aver invece ammesso la consegna di una cosa diversa da quella pattuita (aliud). Queste due ipotesi hanno conseguenze giuridiche differenti: la prima porta all'applicazione delle norme sulla garanzia per i difetti della cosa (art. 197 e segg. CO nell'ottica del segretario assessore o art. 368 CO secondo il ricorrente), mentre la seconda configura l'eccezione del mancato adempimento del contratto (art. 82 CO). Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la fornitura da parte dell'istante di programmi di contabilità non compatibili con il programma di gestione di un garage, e come tali inutilizzabili, non costituisce la consegna di una cosa diversa da quella richiesta, bensì un difetto. L'istante, infatti, ha fornito un programma di contabilità che non presentava le qualità desiderate dal committente. Come risulta dalla deposizione di __________ __________, informatico alla dipendenze dell'istante, il convenuto aveva richiesto un programma che gli permettesse da un lato di vedere quali erano i lavori eseguiti alle auto, e dall'altro la fatturazione, il relativo pagamento e in generale la contabilità del garage. A tal fine è stato fornito il programma gestione garage 2001 con magazzino e tutte le voci __________ che erano il programma di contabilità. Si tratta quindi di due programmi separati che secondo le richieste del convenuto dovevano essere compatibili nel senso di permettere un travaso di dati da uno all'altro. In merito all'efficacia dei programmi, o meglio alla conformità degli stessi alle esigenze del convenuto. Il teste ha inoltre affermato che quanto da noi fornito non era esattamente quanto richiesto poiché non permetteva di ottenere il risultato al quale si sarebbe potuti giungere con un ulteriore sviluppo del programma molto significativo (cfr. verbale 20 maggio 2003). Oggetto del contratto non era pertanto la semplice consegna di un programma di gestione del garage e di un programma di contabilità, ma la fornitura di programmi interattivi e compatibili tra loro, ciò che presupponeva l'intervento di uno specialista. Il contratto concluso tra le parti non può dunque essere qualificato come contratto di compravendita, ma come contratto di appalto (Rep. 1994 n. 52). 

                                   6.   Per difetto dell'opera ai sensi dell'art. 368 CO si intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta difettosa l’opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra loro o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell’opera appaltata. In concreto ciò si è verificato, il programma di contabilità fornito dall'istante non permettendo un'interazione con quello di gestione del garage, come invece espressamente richiesto dal committente (cfr. deposizione __________ __________), di modo che esso è da considerare difettoso (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1355 e segg. in particolare n. 1364). L'art. 368 CO offre al committente, in caso di difetti dell'opera, la scelta tra la ricusa dell'opera, la sua riparazione, il riconoscimento di un minor valore, oppure, cumulativamente, il risarcimento del danno. Nella fattispecie, il 30 novembre 2001 (doc. 2), il convenuto ha tempestivamente segnalato il difetto (a conferma di quanto avvenuto già al momento dell'installazione dei programmi, come confermato da Tiziano __________) e ha richiesto l'intervento dell'istante per rendere operativi i programmi installati, optando quindi per la riparazione gratuita dell'opera. Egli ha infatti precisato che "quando il tutto sarà funzionante …..accetteremo di ricevere una vostra fattura". L'istante sostiene di essere intervenuta il 7 dicembre 2001 (doc. B). Se non che, il 15 dicembre 2001 il convenuto ha ribadito l'esistenza di problemi di funzionamento dei programmi forniti, chiedendo all'istante un incontro per verificare personalmente il mio detto (doc. 1), e riproponendo ancora il 9 febbraio 2002 la propria intenzione di pagare le prestazioni dell'istante solo quando sarà tutto funzionante (doc. 3).

                                   7.   Per consolidata giurisprudenza, il committente è di principio legato alla scelta del mezzo di difesa da lui operata tosto che ne ha dato comunicazione all’appaltatore: si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio è - in linea di principio irrevocabile e implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate; in questo senso se, come in concreto, il committente opta per la riparazione dell'opera (ovvero la messa in funzione dei programmi informatici forniti), egli rinuncia implicitamente alla sua ricusa e alla riduzione della mercede (IICCA, sentenza del 24 marzo 2003 12.2002.97, pubblicata in NRCP 2003 407; Gauch, op. cit., n. 1836). Il diritto di scelta del committente viene ripristinato solo qualora l'appaltatore sia in mora con l'esecuzione dei lavori di riparazione, se tali lavori si rivelano oggettivamente impossibili, se nonostante la loro esecuzione l’opera permane difettosa, oppure ancora, in virtù dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (Gauch, op. cit., n. 1843 segg). La mora dell'appaltatore presuppone che il committente gli abbia fissato un termine per la sistemazione dell'opera. Ora, non risulta dagli atti che il convenuto abbia in concreto mai fissato all'istante tale termine, di modo che egli è tuttora vincolato alla scelta da lui operata, ossia alla riparazione dei difetti. Esclusa la mora dell'istante e l'esistenza di una delle altre ipotesi sopra menzionate, il convenuto non può prevalersi dei suoi scritti 5 e 16 ottobre 2002 (doc. 5 e 6), nei quali sembra manifestare per la prima volta l'intenzione di ricusare l'opera. Tale ricusa è tardiva e senza effetto, ragione per la quale, come correttamente concluso dal segretario assessore ancorché per motivi diversi, il convenuto è tenuto a pagare la mercede pattuita.

                                   8.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto, poiché la censura d'arbitrio può riferirsi esclusivamente al risultato della decisione impugnata, ma non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 327, m. 14). Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

                                   1.   Il ricorso per cassazione 25 settembre 2003 di __________ _RICO1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 300.b) spese                                                                 fr.   50.fr. 350.già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

-.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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