Incarto n. 16.2003.78
Lugano 16 settembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° settembre 2003 presentato da
__________ rappr. da
contro
la sentenza 22 agosto 2003 del Giudice di pace del circolo di __________ nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 maggio 2003 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'236.10 oltre interessi, domanda respinta dal giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 28 maggio 2003 __________ rappresentato dal padre __________ ha convenuto in giudizio __________ davanti al Giudice di Pace del Circolo di __________ per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 1'236.10 oltre accessori;
che l'importo rivendicato dall'istante corrisponde a quanto questi sostiene aver versato in eccedenza al convenuto a titolo di mercede, per le opere da muratore che gli sono state commissionate nell'ambito della ristrutturazione di uno stabile di sua proprietà a __________ oltre a fr. 200.- per la perizia che egli ha fatto allestire al fine di provare il superamento del preventivo;
che all'udienza di discussione del 7 luglio 2003 il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver fatturato unicamente gli interventi effettivamente eseguiti, ovvero quelli preventivati oltre alle opere supplementari successivamente concordate tra le parti e sulle quali rimane uno scoperto a suo favore di fr. 879.80;
che con sentenza del 22 agosto 2003 il giudice di pace, ritenendo che tutte le opere fatturate dal convenuto siano state effettivamente eseguite, ha respinto l'istanza, mentre ha accolto la domanda riconvenzionale del convenuto, con conseguente condanna dell'istante al pagamento di fr. 879.80, oltre alla tassa di giustizia di fr. 130.– e le spese di fr. 30.-;
che il 1° settembre 2003 __________ i, rappresentato dal padre __________, è insorto con ricorso in cassazione contro il giudizio precitato, chiedendone l'annullamento;
che il ricorso non è stato notificato alla controparte;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);
che per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 301);
che __________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale rappresentante legale del figlio maggiorenne (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 17 ad art. 64);
che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________ per conto del figlio __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante (art. 97 n. 4 CPC);
che il ricorso per cassazione, inammissibile, può di conseguenza essere evaso con breve motivazione senza notifica alla controparte, come prevede l'art. 313bis CPC, applicabile alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio contenuto all'art. 331 cpv. 1 CPC;
che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, al quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese l'art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° settembre 2003 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria