Incarto n. 16.2003.75
Lugano 7 luglio 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 agosto 2003 presentato da
RICO1 patr. dall' RAPP1
contro
la sentenza 16 luglio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.00018) promossa con istanza 24 gennaio 2003 nei confronti di
CON1
con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 4'813.85 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 24 gennaio 2003 lo RICO1l ha convenuto in giudizio l'architetto __________ CON1 per ottenere il pagamento di fr. 4'813.85 oltre accessori rivendicati a saldo delle fatture emesse il 17 maggio e 22 novembre 1999 (doc. B e C) e il 31 gennaio 2000 (doc. D) per prestazioni professionali eseguite su richiesta di quest'ultimo e aventi per oggetto interventi e misurazioni varie effettuate sulla particella n. 264 RFD __________ appartenente a __________ __________. Il convenuto si è opposto all'istanza contestando la sua legittimazione passiva, avendo agito su incarico di __________ __________, che gli aveva conferito mandato per l'allestimento di un piano di quartiere sul citato fondo.
2. Con sentenza 16 luglio 2003 il Pretore, accertata la carenza di legittimazione passiva del convenuto, che aveva agito in qualità di rappresentante del promotore immobiliare __________ e del proprietario del fondo __________, come del resto riconosciuto dall'istante medesima avendo essa indirizzato a queste persone le sue fatture, ha respinto l'istanza, non potendosi considerare il convenuto un falsus procurator e non potendosi quindi applicare al medesimo l'art. 39 cpv. 1 CO.
3. Con il presente tempestivo gravame lo RICO1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo provata la legittimazione passiva del convenuto che ha agito in qualità di falsus procurator come si evince dal doc. N che il Pretore non ha neppure considerato.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
5. Il ricorrente contesta l'accertamento pretorile che ha negato la legittimazione passiva del convenuto. La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non costituisce un presupposto processuale, ma è invece un elemento del diritto sostanziale, sul quale il giudice statuisce con un giudizio di merito sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (II CCA 20 aprile 2004 in re I./J.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 181). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (II CCA 6 giugno 2000 in re S.A.C.C.A./A). Nel caso di specie si tratta pertanto di stabilire in quale veste il convenuto abbia agito, ovvero se questi abbia agito in qualità di rappresentante o quale falsus procurator del proprietario del fondo.
6. La prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se ne prevale (art. 8 CC; Watter, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.ed., n. 34 ad art. 32 CO) ovvero, nel caso concreto, al convenuto. Le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO). La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma, anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale. Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Watter, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 32 CO).
7. Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie è emerso che il convenuto ha dichiarato all'istante di non agire a titolo personale bensì per conto di __________ __________, dando disposizioni affinché le fatture venissero emesse a nome di quest'ultimi (cfr. punto 1 istanza e doc. B e C). A dimostrazione del fatto che l'istante ha individuato nel convenuto un rappresentante del promotore e del__________ vi è l'invio dei richiami di pagamento 6 settembre e 15 novembre 1999 a quest'ultimi (doc. E e F) e lo scritto 13 gennaio 2000 (doc. G) con il quale l'istante ha chiesto al convenuto di intervenire presso i suo clienti per sollecitare il versamento dei due importi l'uno di fr. 4'570.90 e l'altro di fr. 60.20 (doc. G). Di nessun sostegno alla tesi dell'istante è il contenuto dello scritto 31 gennaio 2002 (doc. N) del legale del proprietario del fondo, sia perché lo stesso non esclude il conferimento al convenuto della facoltà di rappresentanza, sia per il fatto che il proprietario era evidentemente interessato, dovendo rispondere a una richiesta di pagamento dell'istante. L'irrilevanza ai fini del giudizio di questa prova documentale permette di escludere la pretesa violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, ovvero di considerare del tutto infondato il rimprovero mosso al primo giudice di aver ignorato questa prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 10). Considerato l'ampio margine di apprezzamento delle prove di cui gode il primo giudice sulla base dell'art. 90 CPC, questa Camera non ritiene arbitraria la conclusione cui egli è giunto e secondo la quale il convenuto avrebbe agito in qualità di rappresentante del proprietario del fondo e del promotore (e per questi dei suoi eredi), ai quali l'istante deve semmai inoltrare la sua richiesta di pagamento.
8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili al convenuto che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 25 agosto 2003 dello RICO1 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 230.b) spese fr. 50.fr. 280.già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria