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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.08.2003 16.2003.70

11 août 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·577 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.70

Lugano 11 agosto 2003/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 luglio 2003 presentato da

__________ (rappr. __________)

    contro  

la sentenza 25 giugno 2003 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 maggio 2003 da

__________ (rappr. __________)  

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE n__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 26 maggio 2003 lo __________, per il tramite della Sezione della circolazione, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla società __________ e __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 35.-, corrispondenti alla tassa per mancata presentazione al collaudo e relativa tassa di richiamo emesse il 19 settembre 2002;

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione  prodotta dall'istante, ha accolto l’istanza, rimasta incontestata dalla convenuta assente al contraddittorio;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ e __________ insorge contro il predetto giudizio lamentando di non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendole pervenuta la relativa citazione;

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore dev’essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che nella concreta fattispecie al ricevimento dell'istanza il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 21 giugno 2003 per il contraddittorio;

                                          che poiché la citazione non è stata spedita mediante invio raccomandato come ammesso dal giudice medesimo e come imposto dall’art. 124 cpv. 1 CPC, non si ha la prova che la stessa sia effettivamente giunta a destinazione;

                                          che quindi, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 21 giugno 2003 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata;

                                          che l’incarto deve quindi essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio previa valida riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

                                          che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);

                                          che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 14 luglio 2003 di __________ e __________ è accolto.

                                          È accertata la nullità della sentenza 25 giugno 2003 del Giudice di pace del circolo di Vezia con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice perché proceda ai sensi dei considerandi.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. Lo __________ verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 60.- per questa sede ricorsuale.

                                3.      Intimazione a:

                                          –    __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                              La segretaria

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