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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.02.2003 16.2003.7

10 février 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·646 mots·~3 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.7

Lugano 10 febbraio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 2003 presentato da

__________ (rappr. da __________)

  Contro  

la sentenza 15 gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 dicembre 2002 da

__________ (rappr. __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 11 dicembre 2002 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 845.80 oltre accessori, corrispondenti al saldo dell’imposta comunale 2001 (fr. 780.90), agli interessi di ritardo e alla tassa di diffida;

                                          che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 22 ottobre 2001 e la decisione di assoggettamento 31 ottobre 2001 regolarmente passate in giudicato, nonché il conteggio degli interessi di ritardo;

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale la convenuta non ha opposto nessuna eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l'istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ -rappresentata dal marito __________ - è insorta contro il predetto giudizio;

                                         che anzitutto - la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che tra i presupposti processuali esaminati d’ufficio e in ogni stadio di causa dal giudice vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

                                          che nelle cause di competenza del giudice di pace la rappresentanza processuale è riconosciuta alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), sicché dinanzi a quel giudice la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);

                                          che per contro, legittimati a presentare ricorso per cassazione per conto di una persona fisica sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone (art. 64 CPC);

                                          che __________ non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale rappresentante legale della moglie;

                                          che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso da lui presentato per conto della moglie è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 16 gennaio 2003 di __________ è nullo.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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