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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.07.2003 16.2003.63

14 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·639 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.63

Lugano 14 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 5 giugno 2003 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 21 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 maggio 2003 da

__________ rappr. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'893.- oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 5 maggio 2003 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'893.- rivendicati a saldo della fattura emessa il 22 maggio 2000 per interventi di manutenzione e riparazione eseguiti sul veicolo di quest'ultima (doc. B), e sulla quale la convenuta ha versato acconti per fr. 419.10;

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e non contestata dalla convenuta che non ha partecipato all'udienza di discussione, ha accolto l'istanza;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 5 giugno 2003 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre le proprie argomentazioni a sostegno del mancato pagamento della pretesa avversaria, che sostiene non essere dovuta sia a dipendenza della presenza di difetti nel veicolo vendutole dall'istante, sia del fatto che gli acconti versati sarebbero superiori a quelli conteggiati da controparte;

                                          che queste argomentazioni, mai proposte dinanzi al primo giudice, non possono essere considerate poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che è del tutto irrilevante ai fini della verifica del benfondato della pretesa di parte istante (ed è anche questo un argomento nuovo) il fatto che la ricorrente non abbia sottoscritto un riconoscimento di debito, poiché la procedura che oppone le parti non è una procedura di rigetto dell'opposizione bensì un'azione ordinaria;

                                          che a titolo abbondanziale può essere osservato che la forma utilizzata dal primo giudice per l'invio della citazione all'udienza, è conforme all'art. 124 cpv. 1 CPC secondo il quale la notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio raccomandato;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 5 giugno 2003 __________ è nullo.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

                                          - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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