Incarto n. 16.2003.61
Lugano 4 giugno 2004/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2003 presentato da
RI1
contro
la sentenza 30 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella causa civile inappellabile (inc. n. 6/2003/O) promossa con istanza 7 febbraio 2003 nei confronti di
CO1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.– oltre accessori, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________ RI1 e __________ CO1 si sono occupati nel 1999 della vendita di prodotti __________. Nel 2000 RI1 ha deciso di cessare l'attività e ha proposto a CO1 di ritirare la merce che gli era rimasta, e meglio quella indicata nella riCO1 ha sottoscritto quale accettazione del suo impegno di acquisto della merce indicata, rispettivamente di restituzione della medesima in caso di mancata vendita (ricevuta in conto vendita). Con istanza 7 febbraio 2003 __________ RI1 ha convenuto in giudizio __________ CO1 per ottenere il pagamento di fr. 900.– quale corrispettivo della merce da questi ritirata e mai pagata né restituita. Il convenuto si è opposto all'istanza contestando di essersi impegnato a ritirare la merce e a pagarla fr. 900.–. A suo dire l'accordo con l'istante prevedeva il ritiro della merce che egli avrebbe cercato di vendere, caso contrario la stessa sarebbe stata restituita all'istante senza alcun corrispettivo, ciò che di fatto è avvenuto ad eccezione della scatola con 12 barattoli del prodotto F1, che l'istante non ha più voluto.
2. Con sentenza 30 maggio 2003 il Giudice di pace, confrontato alle versioni discordanti delle parti sul contenuto delle loro pattuizioni, ha respinto l'istanza non avendo l'istante provato la sua pretesa.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ RI1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al Giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le prove non ritenendo provata la sua pretesa, a comprova della quale il giudice avrebbe perlomeno dovuto richiamare l'incarto penale pendente a seguito della denuncia dallo stesso sporta nei confronti del convenuto per appropriazione indebita e procedere all'interrogatorio delle parti.
Nelle sue osservazioni del 2 luglio 2003 __________ CO1 si è opposto all'accoglimento del gravame.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
5. La ricevuta sottoscritta dal convenuto l'11 ottobre 2000 con la quale egli attesta di aver ritirato dall'istante determinata merce in conto vendita (doc. B), comprova la conclusione tra le parti di un cosiddetto contratto estimatorio (Trödelvertrag), ovvero di un contratto innominato in virtù del quale una persona consegna a un'altra determinata merce che questa venderà a suo nome e conto, impegnandosi a pagare il relativo prezzo o a restituire la merce (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 68 ad art. 151 CO; Schluep/Amstutz, Basler Kommentar, OR I, 3.ed., n. 181 e 188 ad Einl. vor art. 184 CO). Il consegnatario ha un'obbligazione alternativa (art. 72 CO), nel senso che può scegliere se versare al consegnante il prezzo pattuito o restituirgli la merce (Tercier, Les contrats spéciaux, 2003, 3.ed., n. 6944 e 6958; Schluep/Amstutz, op. cit., n. 188; Meier–Hayoz in FJS n. 680). Nel caso di specie, mentre non è provata la pattuizione di un termine entro il quale il convenuto avrebbe dovuto eseguire la prestazione scelta, è ammesso da entrambe le parti che sei mesi dopo la consegna della merce lo stesso l'ha restituita, o quantomeno ha cercato di restituirla all'istante che però non l'ha accettata (cfr. istanza, punto 7). Con la restituzione o proposta di restituzione della merce, il convenuto ha chiaramente manifestato di voler così adempiere la sua prestazione derivante dal contratto estimatorio concluso con l'istante. Spettava pertanto all'istante, che come detto ha rifiutato la prestazione del convenuto non accettando la merce di ritorno, provare che questa era scaduta, allegazione contestata dal convenuto (cfr. verbale 3 aprile 2003) e smentita dall'istante medesimo che nel suo ricorso in cassazione afferma che la merce consegnata al convenuto non era scaduta ma aveva validità almeno ancora di un anno (cfr. ricorso, pag. 4). Ciò significa che al momento in cui il convenuto ha restituito o tentato di restituire la merce all'istante, ossia sei mesi dopo la consegna, questa non era ancora scaduta per cui nulla ostava alla sua accettazione. Il rifiuto dell'istante deve quindi essere interpretato quale implicita rinuncia alla prestazione regolarmente offerta, senza che egli possa pretendere il pagamento del prezzo, avendo il convenuto chiaramente optato, come suo diritto sulla base del contratto estimatorio, per la riconsegna della merce. Del tutto ininfluente, siccome sollevata per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), è l'affermazione del ricorrente secondo la quale la riconsegna della merce sarebbe avvenuta solo nel mese di maggio 2002. L'infondatezza della richiesta di pagamento dell'istante rende pure priva d'oggetto la verifica volta a sapere dove si trovi effettivamente la merce e in quale quantitativo.
6. Del tutto destituito di fondamento è il rimprovero mosso al giudice di pace di non aver assunto agli atti l'incarto penale e di non aver proceduto all'interrogatorio delle parti, prove che spettava semmai all'istante proporre, non potendo pretendere che sia il giudice a dover supplire alle sue carenze probatorie non trattandosi di un caso di applicazione dell'art. 191 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 191, m. 1).
7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del giudice di pace che, seppur con motivazioni diverse, è giunto a una conclusione conforme alle risultanze istruttorie, deve essere respinto poiché la censura d'arbitrio può riferirsi unicamente al risultato della decisione impugnata e non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 327, m. 14).
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 giugno 2003 di __________ RI1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.– già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte un'indennità di fr. 80.– per ripetibili di questa sede ricorsuale.
3. Intimazione:
– o.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria