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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.07.2003 16.2003.6

14 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,348 mots·~7 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.6

Lugano 14 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 gennaio 2003 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 31 dicembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 aprile 1999 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'562.50 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza 7 aprile 1999 la tipografia __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'562.50 a saldo della fattura 23 aprile 1998 (doc. E) per un'inserzione pubblicitaria da questi richiesta nel catalogo ufficiale di __________. Sul costo complessivo di fr. 2'500.-, risultante dall'ordine di inserzione sottoscritto il 2 aprile 1998 (doc. D), il convenuto ha infatti versato un acconto di soli fr. 1'100.-. __________ si è opposto alla pretesa avversaria, contestando di aver concordato con l'istante una mercede di fr. 2'500.-, l'ordine di inserzione sottoscritto (doc. 1) non recava infatti nessuna indicazione di prezzo, mentre la cifra prestampata di fr. 2'500.- era stata cancellata. L'importo che egli sostiene di aver pattuito con l'istante per le sue prestazioni professionali corrisponderebbe invece all'importo di fr. 1'100.- da lui debitamente pagati.

                                   2.   Con il querelato giudizio il giudice di pace, confrontato a due ordini di inserzione di diverso contenuto (doc. D e 1) e a due deposizioni testimoniali discordanti che non hanno permesso di accertare l'effettivo contenuto delle pattuizioni, ha nondimeno concluso alla condanna del convenuto al pagamento di fr. 700.- ritenendo che il valore della prestazione fornita dall'istante superasse i fr. 1'100.- già pagati dal convenuto.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio. Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove dalle quali, a suo dire, non può essere dedotto il benfondato della pretesa di parte istante.

                                         Con scritto 17 febbraio 2003 la controparte ha formulato le proprie osservazioni al ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali siccome riferite alla valutazione delle prove ad opera del primo giudice, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                5.      L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova dei fatti costitutivi del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, in Comm. di Berna, N. 20 ad art. 8 CC). Nel rispetto di questo principio, il giudice valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e di conseguenza, se un certo fatto debba o no ritenersi provato (Kummer, op. cit., N. 64 ad art. 8 CC).

                                          Trattandosi come in concreto di una pretesa derivante da un contratto di appalto, a fronte della contestazione del committente in merito all'ammontare del prezzo concordato, spettava all'appaltatore provare la pattuizione della mercede di fr. 2'500.- (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1014), prova che l'istante non è riuscita a fornire. Infatti, come correttamente ritenuto dal primo giudice, dalle risultanze istruttorie non è possibile dedurre con certezza come si siano effettivamente svolte le trattative tra le parti, ossia se la crocetta sulla casella indicante il costo della pubblicazione in fr. 2'500.sia stata apposta dall'istante al momento della sottoscrizione dell'ordine di pubblicazione da parte del convenuto (doc. D), o invece successivamente, rispettivamente se sia stato sottoscritto un secondo ordine per la stessa pubblicazione, dove la stessa cifra era stata cancellata (doc. 1). In particolare sia l'ordine prodotto in originale (doc. D), sia quello (formalmente diverso dal primo) prodotto in fotocopia risultano firmati dalla stessa persona nella stessa data, ma indicano prezzi diversi: addirittura il convenuto è sicuro che esistano due versioni diverse dello stesso ordine (cfr. contraddittorio 14 settembre 2000). Inoltre, la teste __________ ha deposto che, al momento della sottoscrizione dell'ordine di pubblicazione, non era stata fatta nessuna indicazione riguardo alla scelta del costo in fr. 2'500.-. Scelta che il teste __________, della ditta istante, non afferma esplicitamente essere stata operata dalla rappresentante del convenuto, limitandosi all'osservazione: compare la x sul prezzo di fr. 2'500.- (deposizione 14 gennaio 2003). In simile evenienza, ossia in presenza di prove documentali e testimoniali contraddittorie e discordanti su un punto essenziale del contratto, ossia la mercede, vale il principio secondo il quale se le risultanze si elidono, il giudice deve assumere come veri i fatti addotti dalla parte non gravata dall'onere della prova (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 90, m. 4). Nel caso di specie ciò significa che l'istante, alla quale, come detto incombeva l'onere della prova, non è riuscita a provare il perfezionamento di un accordo in virtù del quale il convenuto l'avrebbe incaricata di procedere alla pubblicazione di un annuncio pubblicitario per un costo di fr. 2'500.-. Per il che, accogliendo, ancorché parzialmente, la pretesa dell'istante, il giudice di pace ha effettivamente violato l'art. 8 CC (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 183 CPC, m. 1). In particolare non può essere tutelata la soluzione equitativa adottata dal primo giudice secondo il quale, a fronte delle diverse e opposte versioni fornite dalle parti, torto e ragione vanno ripartiti in uguale misura.

                                6.      A titolo abbondanziale, va ancora osservato che la deposizione del teste __________, a prescindere dalla sua rilevanza, dev'essere considerata nulla in virtù dell'art. 238bis CPC poiché dal relativo estratto di verbale non risulta l'ossequio delle disposizioni di cui agli art. 234 cpv. 3 e 235 CPC. Né tale situazione potrebbe essere sanata sulla base del giuramento reso in occasione della seconda audizione (verbale 24 gennaio 2002), valendo il medesimo -semmai- per le dichiarazioni rese successivamente all'espressa solenne volontà di rispondere conformemente alla verità.

                                7.      Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. g CPC), deve essere accolto.

                                          Ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere la controversia con la conseguente reiezione dell'istanza.

                                          Tasse e spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 8 gennaio 2003 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 31 dicembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Taverne è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                          1.   L'istanza è respinta.

                                          2.   La tassa di giustizia e le spese di questa sede sono poste

                                               a carico della parte istante.

                                 II.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-,

                                          già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.

                                III.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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