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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.06.2004 16.2003.58

18 juin 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,448 mots·~12 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.58

Lugano 18 giugno 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 presentato da

 RICO1  patr. dallo  _PAT1  

contro  

la sentenza 8 maggio 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.00027) promossa con istanza 5 giugno 2002 nei confronti di

 _CON1   

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'500.- a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 28 novembre 2001 __________RICO1 ha acquistato da ___________CON1, titolare dell'omonimo garage a __________, un veicolo d'occasione SAAB 900 2.OT del 1997 con 141'000 km di percorrenza al prezzo concordato di fr. 11'000.-. Il veicolo è stato venduto collaudato ma esente da garanzia (doc. B). In seguito a problemi emersi nell'utilizzo del veicolo (difficoltà di inserimento della seconda marcia) e tempestivamente segnalati al venditore (cfr. doc. E), __________ RICO1 ha riportato l’automobile in garage per le verifiche del caso, dalle quali è emersa la necessità di procedere alla sostituzione del cambio con un costo preventivato di fr. 4'600.- di cui fr. 4'000.- sarebbero stati a carico del compratore. Questi non ha accettato la proposta, optando invece per la rivendita del veicolo nello stato in cui si trovava, ossia munito di un cambio inutilizzabile, dalla quale ha recuperato fr. 5'500.- (doc. G). Con istanza 5 giugno 2002 RICO1 ha convenuto __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, rivendicando di fr. 5'500.- pari alla differenza con il prezzo d’acquisto. Egli rimprovera al venditore la violazione dell'obbligo di informazione che gli imponeva di avvisare l'acquirente sui problemi al cambio riscontrati già prima che il veicolo gli fosse venduto. Il convenuto si è opposto all'istanza, contestando ogni sua responsabilità per i difetti lamentati dall'istante e per i quali le parti, su proposta dell'istante medesimo, hanno comunque escluso qualsiasi garanzia.

                                2.      Con il querelato giudizio il Pretore ha innanzi tutto estromesso dall'incarto le conclusioni scritte 11 marzo 2003 dell'istante siccome proposte tardivamente. Nel merito egli ha respinto la pretesa dell'istante, non avendo questi provato la violazione da parte del convenuto dell'obbligo di informazione che gli competeva in virtù del contratto, non potendo in particolare essere rimproverato a quest'ultimo di aver sottaciuto la presenza di difetti al cambio del veicolo, avendo il teste __________ confermato il perfetto funzionamento del veicolo al momento dell’acquisto da parte dell'istante; donde la validità della clausola di esclusione della garanzia pattuita contrattualmente tra le parti.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________RICO1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per l'estromissione dall'incarto delle sue conclusioni scritte 11 marzo 2003, ritenute dal Pretore a torto tardive, estromissione che configura altresì un'errata applicazione dell'art. 119a cpv. 3 CPC da parte del primo giudice. Nel merito egli rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non riconoscendo nell'agire del convenuto una violazione dell'obbligo di informazione che in concreto gli imponeva di rendere attento l'acquirente sui problemi al cambio del veicolo riscontrati già prima della sua vendita. Contesta da ultimo il riconoscimento di ripetibili al convenuto e il loro ammontare.

                                         Con osservazioni 26 giugno 2003 __________ _CON1 ha postulato la reiezione del ricorso. Lo scritto 4 luglio 2003 del ricorrente, con il quale questi prende posizione in merito a queste osservazioni di controparte, deve essere estromesso dall’incarto poiché il CPC non prevede la possibilità di formulare controsservazioni.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. Il ricorrente ravvisa simile violazione nel fatto per il Pretore di non aver considerato le sue conclusioni 11 marzo 2003, estromettendole dall'incarto. L'art. 119a cpv. 3 CPC permette alle parti, con il consenso del giudice, di rinunciare a essere citate per il dibattimento finale chiedendo unicamente la fissazione del termine per la presentazione delle conclusioni scritte. Ciò significa che le parti possono spedire le loro conclusioni scritte senza dover partecipare al dibattimento finale per la semplice consegna delle stesse al giudice, evitando così perdite di tempo tanto per il Giudice, quanto per le parti e i loro legali (cfr. Messaggio n. 4603 pubblicato nella raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sess. ord. aut. 1996, vol. 3, 2452). Nel caso di specie, non avendo le parti rinunciato concordemente al dibattimento finale, o quantomeno non risultando nulla in tal senso dagli atti istruttori, il Pretore le ha citate con ordinanza 4 febbraio 2003 a comparire al dibattimento finale fissato per l'11 marzo 2003 con facoltà per le stesse di inviare un riassunto scritto (art. 119a CPC) entro tale data, rinunciando alla comparsa. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, dal tenore della citazione doveva essere chiaro alle parti che l'allegato di conclusioni doveva pervenire alla Pretura prima dell'11 marzo 2003 o al più tardi al momento del dibattimento finale, così da permettere al convenuto di esprimersi al loro proposito, caso contrario il Pretore avrebbe proceduto al dibattimento finale, ciò che di fatto è avvenuto alla sola presenza del convenuto, il quale non si è mai espresso su una sua eventuale rinuncia a comparire a quest'udienza. L'estromissione delle conclusioni scritte dell'istante, giunte alla Pretura dopo l'11 marzo 2003 in quanto spedite quel giorno medesimo, non può pertanto essere censurata, le stesse dovendo essere considerate tardive, ciò che esclude una lesione del diritto di essere sentito del ricorrente e un'errata applicazione dell'art. 119a cpv. 3 CPC da parte del Pretore. Le conclusioni allegate al ricorso devono invece essere estromesse dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                6.      Nel caso di specie, mentre non è in discussione la presenza di difetti al cambio del veicolo acquistato dall'istante, controverso è il fatto di sapere se al convenuto incombesse il dovere di informare l'acquirente sull'avvenuta sostituzione del sincronizzatore della seconda marcia prima che il veicolo gli fosse venduto.

                                          Secondo l'art. 197 CO il venditore risponde nei confronti del compratore delle qualità promesse e dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui essa è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze gli siano o meno note. Se è dato uno di questi casi, il compratore, premessa la notifica tempestiva del difetto ai sensi dell'art. 201 CO, può chiedere la risoluzione della vendita o il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 CO), oppure la sostituzione dell'oggetto venduto (art. 206 CO) come pure il risarcimento del danno (art. 208 CO). Tutte queste norme sono di diritto dispositivo, così che le parti hanno la facoltà di derogarvi pattuendo, come nel caso di specie, una clausola di esclusione dell'obbligo di garanzia del venditore, che non è tuttavia illimitata (Maissen, Sachgewährleistungs-probleme beim Kauf von Auto-Occasionen, 1999, pag. 110). La responsabilità del venditore sussiste infatti nel caso in cui egli abbia dolosamente dissimulato i difetti della cosa (art. 199 CO) o qualora risulti che pattuendo l’esclusione della garanzia egli abbia agito in urto al principio dell’affidamento (Honsell, Basler Kommentar, OR I, 3. ed., 2003, n. 4 ad Vorbem. zu art. 197-210, n. 1 ad art. 199). In altre parole, la clausola di esclusione della garanzia per difetti è nulla se il venditore ha violato il suo obbligo di informazione, obbligo che di regola non sussiste nell'ambito di un contratto di compravendita a meno che, secondo il principio della buona fede, il venditore poteva dedurre dalle circostanze che la comunicazione di determinate informazioni all'acquirente era necessaria ai fini della determinazione della sua volontà di perfezionare il contratto di compravendita (Maissen, op. cit., pag. 117). La dissimulazione dolosa del difetto, che spetta all'acquirente provare (Gauch/Aepli/ Stöckli, Präjudizienbuch zum OR, 2002, n. 1 ad art. 199 CO; Honsell, op. cit., n. 7 ad art. 199 CO; DTF 116 II 434), presuppone inoltre la conoscenza del medesimo da parte del venditore o quantomeno il fatto che questi lo potesse prevedere, ben sapendo che l'acquirente non avrebbe concluso il contratto di compravendita o non alle stesse condizioni (Maissen, op. cit., pag. 118).

                                7.      Nella fattispecie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione pretorile secondo la quale la clausola di esclusione della garanzia pattuita tra le parti è valida, non potendosi rimproverare al convenuto di aver dolosamente sottaciuto la presenza di difetti al cambio del veicolo prima della sua vendita all'istante, non è errata e tantomeno arbitraria. Infatti, dalle risultanze istruttorie, in particolare dalla deposizione di ____________________(cfr. verbale 25 settembre 2002), è emerso che prima della vendita all'istante il veicolo presentava effettivamente dei problemi per l'eliminazione dei quali è stato smontato tutto il cambio e sostituito il sincronizzatore della seconda marcia, intervento che il convenuto ha eseguito per preparare il veicolo al collaudo, di fatto superato. In merito all'esito di questa riparazione, che come detto ha permesso il superamento del collaudo, che è poi l'unica condizione posta dall'acquirente al perfezionamento del contratto di compravendita (cfr. doc. B), il predetto teste ha confermato di avere eseguito personalmente la riparazione: dopo di che ho provato la macchina sulla strada ed ho potuto costatare che la riparazione era a mio modo di vedere perfettamente riuscita. Di fronte a queste risultanze, dalle quali si evince che al momento della vendita il veicolo era perfettamente funzionante (cfr. nello stesso senso il verbale di interrogatorio formale del convenuto), nessun rimprovero può essere mosso al convenuto per non aver informato l'istante sui problemi precedentemente riscontrati al cambio del veicolo, e meglio sulla sostituzione del sincronizzatore della seconda marcia, anche perché dagli atti non è emerso nessun indizio che avrebbe potuto e dovuto indurre il convenuto a ritenere che questi problemi si sarebbero potuti ripetere, come di fatto avvenuto. A questo proposito spettava semmai all'istante provare la sua allegazione secondo la quale la sostituzione del sincronizzatore della seconda marcia non era atta a escludere il ripetersi di problemi al cambio. Irrilevante ai fini del giudizio è il fatto di sapere a che cosa corrisponda la data del mese di dicembre 2001 indicata sul tagliando relativo all'ultimo servizio effettuato sul veicolo (doc. D), ovvero se si tratta della data del collaudo (tesi del convenuto) o di quella di esecuzione dei lavori alla frizione e al sincronizzatore. Pure irrilevante, in quanto frutto di un evidente errore di trascrizione, è il fatto per il Pretore di aver riportato in sentenza la data del 12 gennaio 2002 anziché quella del mese di dicembre 2001 di cui al doc. D. Determinante è invece il fatto, accertato da ____________________, che prima della vendita del veicolo all'istante sullo stesso sono state effettuate quelle riparazioni necessarie e atte a garantirne il buon funzionamento e il superamento del collaudo, avvenuto il quale il veicolo è rimasto in esposizione per la vendita. Ciò è sufficiente per ritenere provato che al momento dell'acquisto da parte dell'istante, il quale ha rinunciato a qualsiasi garanzia per eventuali difetti (garanzia che il convenuto, senza essere stato sconfessato, sostiene di aver inizialmente offerto proponendo la vendita del veicolo a fr. 11'500.- con 3 mesi di garanzia o km. 5mila di percorrenza in garanzia, cfr. verbale 2 luglio 2002), il veicolo era funzionante e quindi privo di difetti. L'assenza di difetti al momento della vendita permette quindi di escludere la violazione del contratto da parte del convenuto, in particolare del suo obbligo di informazione, nonché la dissimulazione dolosa del difetto al cambio. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato la pretesa arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Pretore e tantomeno l'errata applicazione del diritto materiale da parte di quest'ultimo, deve essere respinto.

                                   8.   Da ultimo il ricorrente rimprovera al Pretore di aver riconosciuto al convenuto, non patrocinato da un legale, il diritto alle ripetibili e il loro ammontare. A questo proposito va rilevato che anche la parte non patrocinata da un legale ha diritto a un'equa indennità, segnatamente volta a compensare almeno gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10; Rep. 1990 pag. 213; DTF 113 Ib 353). Per quanto attiene all'ammontare delle ripetibili, va rilevato che il convenuto ha dovuto partecipare a quattro udienze per difendere la sua posizione, ragione per cui e tenuto in considerazione l’ampio margine di apprezzamento che compete al giudice in questa materia (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 150, m. 19 e 22), non si può ritenere arbitraria la decisione sull'indennità riconosciuta al convenuto. Anche su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto.

                                9.      Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).      

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                1.      Il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 di __________RICO1

                                          è respinto.

                                2.      Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.      270.b) spese                         fr.        30.fr.      300.già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a valere quale indennità per questa sede.

                                   3.   Intimazione a:

                                         -   ;

                                         -   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria

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