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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.07.2003 16.2003.50

18 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·975 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.50

Lugano 18 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 maggio 2003/4 giugno 2003 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 15 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 marzo 2003 da

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE

n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 25 marzo 2003 __________ ha chiesto il rigetto  dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'671.- oltre interessi e spese, corrispondenti alle ripetibili poste a carico di quest'ultimo con sentenza 13 febbraio 2003 del Bezirksgericht Baden (doc. C), prodotta quale titolo esecutivo;

                                         che al contraddittorio il convenuto ha riconosciuto l'importo capitale di fr. 1'671.contestando la richiesta di pagamento degli accessori;

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace, riconoscendo nella documentazione prodotta dall'istante un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;

                                         che con atto ricorsuale 3 maggio 2003 __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: rileva che al momento della notifica del PE il credito posto in esecuzione di fr. 1'671.- non era esigibile, ragione per la quale, pur riconoscendo di dovere quest'importo, contesta l'addebito degli interessi di mora e delle spese esecutive;

                                         che con osservazioni 18 giugno 2003 __________ postula la reiezione del ricorso, eccependone anzitutto la tardività e la nullità dal punto di vista formale;

                                         che il ricorso è tempestivo poiché il primo allegato (in lingua tedesca) introdotto dal ricorrente il 3 maggio 2003 e determinante ai fini della verifica della tempestività del ricorso (art. 142 cpv. 3 CPC, in fine) rispetta il termine di 10 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 23 aprile 2003 come verificato da questa Camera;

                                         che, per contro, l’allegato 4 giugno 2003, notificato alla controparte per le osservazioni, è la traduzione in italiano del ricorso, richiesta da questa Camera;

                                         che in merito alla ricevibilità del ricorso, pure contestata da controparte, per costante giurisprudenza di questa Camera anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato, così come prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 329, m. 2);

                                         che,  nella fattispecie, il titolo di cassazione sul quale il ricorrente basa implicitamente il suo gravame è l’errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice (art. 327 lett. g CPC), con particolare riferimento alla mancata verifica dell'esigibilità del credito posto in esecuzione;

                                         che la documentazione allegata per la prima volta al ricorso deve essere estromessa dall'incarto, ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                         che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 115 ad art. 80 LEF);

                                         che quest'esame comprende anche quello relativo all'esigibilità del credito posto in esecuzione, che, secondo la dottrina maggioritaria, dev'essere data al momento della notifica del PE (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 202; Staehelin, op. cit., art. 82 LEF, N. 77);

                                         che pertanto, al momento della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 20 marzo 2003, il credito posto in esecuzione era scaduto, l'esigibilità del medesimo essendo data dal momento del passaggio in giudicato della sentenza 13 febbraio 2003 del giudice argoviese (Staehelin, op. cit., N. 39 ad art. 80 LEF), notificata al ricorrente il 25 febbraio 2003 e divenuta definitiva -per mancata impugnazione- alla decorrenza del termine di 20 giorni, dettato da quella procedura confederata ed esplicitamente indicato in calce alla decisione;

                                          che quindi il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'errata applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, dev'essere respinto;

                                         che alla base della domanda vi è un titolo che permette il rigetto definitivo dell'esecuzione, come peraltro ha espressamente riconosciuto il primo giudice che nella sentenza ha correttamente richiamato gli art. 80 e 81 LEF;

                                         che pertanto questa Camera può procedere d'ufficio alla rettifica del dispositivo n. 1 della sentenza che ha erroneamente pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione (anziché quello definitivo), trattandosi di manifesto errore di scrittura da parte del Giudice di pace;

                                         che la domanda della resistente con cui chiede che il ricorrente sia chiamato a prestare cauzione processuale per le spese e le ripetibili è inammissibile poiché l'istituto invocato è sconosciuto alla procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 153 CPC, m. 16);

                                         che le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148 CPC), mentre alla controparte vengono riconosciute indennità ridotte a dipendenza dell'inammissibilità della domanda di cauzione, formulata in sede di osservazioni.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 3 maggio 2003/4 giugno 2003 di __________ è respinto.

                                   2.   L'istanza di cauzione processuale di __________ è respinta.

                                   3.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del ricorrente. Questi verserà alla controparte la somma di fr. 100.- a titolo di indennità ridotte.

                                   4.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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