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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.08.2003 16.2003.5

14 août 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,706 mots·~14 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.5

Lugano 14 agosto 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 gennaio 2003 presentato nella forma dell'appello da

__________ rappr. dal __________  

  contro  

la sentenza 29 gennaio 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 30 agosto 2002 nei confronti di

__________ patr. dall'avv. __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'742.20 a titolo di pretese salariali,

domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con contratto scritto 8 maggio 2002 __________ è stato assunto alle dipendenze di __________, titolare del Ristorante __________, in qualità di aiuto cucina per il periodo dal 22 maggio al 31 agosto 2002, con un salario mensile lordo di fr. 3'300.- (doc. E). Il rapporto di lavoro si è concluso anticipatamente il 26 luglio 2002 a seguito della disdetta con effetto immediato del contratto notificata dalla datrice di lavoro a motivo dell'inosservanza degli obblighi di servizio da parte del lavoratore (doc. F), e meglio per il fatto che questi si sarebbe rifiutato di riordinare la cucina e pulire le pentole al termine della sua giornata lavorativa.

                                   2.   Con istanza 30 agosto 2002 __________, contestando la liceità del licenziamento in tronco in difetto di una causa grave atta a giustificare questa misura, il rifiuto di prestare servizio addotto dalla convenuta non essendo tale poiché la richiesta di prolungare il suo orario lavorativo il giorno 26 luglio 2002 gli è giunta all'ultimo momento, di modo che non ha potuto darvi seguito a causa di impegni precedentemente assunti, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'742.20 rivendicati a titolo di pretese salariali, e meglio: fr. 3'330.- lordi quale salario per il periodo di disdetta (agosto 2002), oltre a fr. 3'300.- a valere quale indennità per licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, nonché fr. 1'142.20 per il pagamento delle vacanze non godute (9.5 giorni).

                                         La convenuta si è opposta alle pretese avversarie ritenendo grave, e tale da giustificare il suo licenziamento in tronco, il rifiuto del lavoratore di eseguire il lavoro richiestogli. Per quanto attiene alla pretesa relativa al pagamento delle vacanze rileva che come si evince dal conteggio di cui al doc. 4 sottoscritto dal lavoratore, questi ha effettuato tutte le vacanze e i festivi di sua spettanza, per cui nulla gli è dovuto a questo titolo.

                                   3.   Con istanza 3 ottobre 2002 la Cassa di disoccupazione del __________, basandosi sull'art. 29 LADI, ha rivendicato per sé il pagamento di fr. 2'731.10 netti, corrispondenti alle indennità di disoccupazione versate all'istante per il periodo dal 30 luglio al 31 agosto 2002, importo per il quale questi ha conseguentemente ridotto le sue pretese nei confronti della datrice di lavoro.

                                   4.   Con il querelato giudizio il pretore, pur avendo intravisto nel  rifiuto dell'istante di dar seguito alle legittime richieste della datrice di lavoro circa il riordino della cucina il pomeriggio del 26 luglio 2002 una violazione dell'art. 321c CO, ha nondimeno escluso che simile violazione possa costituire una causa grave tale da giustificare il licenziamento in tronco del lavoratore, ben potendosi pretendere dalla datrice di lavoro la continuazione del contratto sino alla sua imminente scadenza, mentre non vi è riscontro di altre pretese manchevolezze del dipendente. Egli ha quindi riconosciuto all'istante il diritto al salario per il periodo ordinario di disdetta, ossia sino al 31 agosto 2002, per un totale di fr. 2'961.90 netti, di cui fr. 2'503.55 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2002 sono stati riconosciuti alla Cassa disoccupazione __________, creditrice dei medesimi sulla base dell'art. 29 LADI, con un saldo a favore dell'istante di fr. 458.35 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2002. Per quanto attiene alla pretesa relativa al pagamento delle vacanze non godute, il pretore ha respinto quella relativa alle vacanze maturate durante il mese di agosto 2002 (3,5 giorni), le stesse essendo state godute in natura dal lavoratore,  esonerato dall'obbligo di prestare servizio per tutto il mese; mentre per il periodo precedente (maggio/luglio), ha respinto la pretesa sulla base del doc. 4 da questi sottoscritto e dal quale si evince che egli ha usufruito di tutte le vacanze e i giorni di libero di sua spettanza. Il pretore ha pure respinto la richiesta di pagamento di un'indennità per licenziamento ingiustificato ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO, a dipendenza della breve durata del rapporto di lavoro e della colpa concomitante del lavoratore il quale, rifiutandosi di dar seguito alle richieste della datrice di lavoro, ha violato un suo preciso dovere, ponendo quest'ultima in serie difficoltà a dipendenza delle contingenze del momento, ciò che permette di non considerare censurabile la reazione della convenuta, ovvero la decisione di porre fine con effetto immediato al contratto.

                                5.      Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 416 cpv. 1 e 400 per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale negandogli il diritto a un'indennità per licenziamento ingiustificato, e quello al pagamento delle vacanze non godute.

                                         Con osservazioni 14 febbraio 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   6.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                7.      L’art. 337c cpv. 3 CO, che il ricorrente pretende essere stato disatteso dal primo giudice, prevede che in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave, il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità al lavoratore. Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina ne nega il carattere facoltativo, nel senso che il riconoscimento dell'indennità -alla quale è attribuito carattere penale e riparatore, intesa a far sì che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio, in casi veramente eccezionali (JAR 1991 276)- è la regola mentre l'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale, in cui -nonostante il licenziamento in tronco ingiustificatovi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c, 120 II 243 consid. 3c, 116 II 300 consid. 5a; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 3.1 ad art. 337c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 8 ad art. 337c CO; Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 8 ad art. 337c CO), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 27 maggio 1999 in re C./T.SA). Nel caso di specie nessuna di queste ipotesi si è verificata.

                                          Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la convenuta non può essere considerata esente da colpe, avendo notificato un licenziamento in tronco in assenza di un reale motivo grave (la questione è pacifica in questa sede) che lo giustificasse, ben potendo attendere l'imminente scadenza del rapporto contrattuale. Per quanto ne è della colpa dell'istante, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, la stessa non è sufficiente a determinare l'esenzione della datrice di lavoro dall'obbligo al pagamento dell'indennità, la stessa non potendo essere considerata grave, anche perché al lavoratore non era stata preavvisata la continuazione dell'attività oltre l'orario stabilito, non potendosi quindi escludere che egli fosse effettivamente impossibilitato a rimanere sul posto di lavoro per impegni precedentemente assunti, anche perché questi aveva comunque assicurato la sistemazione della cucina alla ripresa del lavoro quella sera stessa. Alla luce di quanto sopra esposto, il fatto per il pretore di aver negato all'istante il diritto all'indennità per licenziamento ingiustificato, dev'essere considerato errata applicazione dell'art. 337c cpv. 3 CO come correttamente rilevato dal ricorrente, il cui gravame, su questo punto, deve essere accolto.                      

                                   8.   Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. Secondo l'art. 337c cpv. 3 CO spetta al giudice, secondo il suo libero apprezzamento, quantificare l'indennità di spettanza del lavoratore al quale è stato notificato un licenziamento ingiustificato. Nella determinazione di quest'indennità, che non può superare l’equivalente di sei salari mensili, il giudice gode di un ampio potere d'apprezzamento, dovendo tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare della gravità della lesione della personalità del lavoratore, della gravità dell'illecito licenziamento, della situazione privata del lavoratore, della durata del rapporto di lavoro, delle condizioni di fatto in cui è stata data la disdetta, della situazione finanziaria delle parti e dell'eventuale concolpa del lavoratore (Rehbinder, op. cit., n. 9 ad art. 337c CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 337c CO). Se, come detto, l'indennità in questione deve avere anche carattere punitivo nei confronti della datrice di lavoro, la breve durata del rapporto di lavoro non deve avere quale effetto quello di neutralizzare l'atteggiamento della convenuta. Nel caso di specie, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della breve durata del rapporto di lavoro (tre mesi) nonché della pur presente concolpa dell'istante (che si è comunque rifiutato di dar seguito alle richieste della datrice di lavoro), questa Camera ritiene adeguato accordare a quest'ultimo un'indennità di complessivi fr. 1'000.- per l’ingiustificato licenziamento (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 3.7 ad art. 337c CO). Come si evince dal tenore dell’art. 337c cpv. 3 CO, la sentenza giudiziale è costitutiva del credito dell’istante. Dato che la norma di legge non prevede l’automatica attribuzione di interessi sull’importo assegnato, e che nemmeno la convenuta può essere ritenuta in mora nel pagamento, sull’importo di fr. 1’000.- non vengono accordati interessi di sorta (II CCA  18 luglio 1995 in re R./ACB).

                                   9.   Per quanto attiene alla contestazione del ricorrente riferita al

                                         mancato accoglimento della sua pretesa relativa al pagamento delle vacanze non godute durante il periodo lavorativo, secondo l'art. 17 cpv. 1 CCNL 98, al quale è assoggettato il contratto di lavoro concluso tra le parti (doc. E), questi ha diritto a 2,92 giorni di vacanza al mese (art. 17 cpv. 1 CCNL 98), oltre a 0,5 giorni a titolo di festivi (art. 18 CCNL).

                                         Dal conteggio delle ore di lavoro, delle vacanze e dei festivi di spettanza del lavoratore per il periodo dal 22 maggio al 31 luglio 2002 e di cui al doc. 4 sottoscritto dall'istante, si evince che egli ha prestato 60 ore lavorative in meno rispetto a quanto pattuito contrattualmente (318 ore prestate anziché 378). Poiché queste ore gli sono state regolarmente pagate (cfr. doc. B dal quale si evince che l'istante ha percepito il salario per le ore dovute e non per quelle effettivamente prestate), le stesse, come correttamente ritenuto dal pretore che in tal senso ha fatto propria la tesi di parte convenuta, devono essere compensate con i giorni di vacanza e festivi di sua spettanza sino al 31 luglio 2002. Per il che, sulla base del conteggio di cui si è detto e che il ricorrente non ha contestato, questi non può rivendicare nulla a titolo di vacanze e festivi residui per il periodo dal 22 maggio al 31 luglio 2002, gli stessi dovendo essere compensati con le ore mancanti e regolarmente pagate dalla datrice di lavoro.

                                10.   Diversa è la questione per le vacanze e i festivi maturati nel mese di agosto 2002 (3,5 giorni), ovvero dopo la notifica del licenziamento in tronco. Secondo l’art. 337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto. A seguito della rottura del contratto, i diritti del lavoratore si tramutano in una pretesa pecuniaria di risarcimento danni (Rehbinder, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 337c CO). Se al momento del licenziamento in tronco il lavoratore rivendica una pretesa a titolo di vacanze, come è il caso in concreto, egli non è necessariamente tenuto a fruire delle ferie residue nel periodo di disdetta. In questo senso il Tribunale federale ha infatti modificato la sua precedente giurisprudenza precisando, nella DTF 117 II 270 richiamata dal ricorrente, che il diritto al pagamento delle vacanze deve di principio essere riconosciuto quando il contratto avrebbe normalmente potuto concludersi nel termine di due o tre mesi, mentre nel caso in cui il lavoratore percepisca l’indennizzo dello stipendio per un periodo superiore, non si ritiene giustificato attribuirgli cumulativamente anche il pagamento delle ferie, ammettendosi in tal caso che l’indennizzo del salario comprenda anche quello delle ferie non godute. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non si tratta però di un principio assoluto e unanimemente riconosciuto (DTF 128 III 283). Secondo alcuni autori, il pagamento o meno delle vacanze residue dipende infatti dalle circostanze del caso concreto, in particolare dal fatto di sapere se il lavoratore, al quale vengono imputate in natura le vacanze residue, dispone comunque del tempo necessario per la ricerca di un nuovo impiego (Rehbinder, op. cit., n. 3 ad art 337c CO), rispettivamente se il datore di lavoro, nel caso in cui il rapporto di lavoro si fosse concluso normalmente, poteva pretendere l'esecuzione delle vacanze nel periodo di disdetta (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 18 ad art. 337c CO). In quest'ottica, non può essere considerato arbitrario il fatto per il pretore di non aver riconosciuto all’istante il pagamento delle vacanze maturate nel mese di agosto 2002, trattandosi di soli 3,5 giorni che egli poteva godere in natura, essendo stato esonerato dall’obbligo di prestare la propria attività durante tutto il mese di agosto, mese durante il quale egli avrebbe comunque dovuto usufruire di queste vacanze qualora non gli fosse stato notificato il licenziamento in tronco, trattandosi dell'ultimo mese di lavoro pattuito.

                                11.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato l’errata applicazione del diritto sostanziale unicamente con riferimento all'art. 337c cpv. 3 CO, deve essere parzialmente accolto, con il conseguente riconoscimento all'istante dell'importo di fr. 2'961.90 netti a titolo di salario per il mese di agosto 2002, di cui fr. 2'503.55 dovuti alla Cassa disoccupazione del __________, oltre a fr. 1'000.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato. Il grado di soccombenza di entrambe le parti, giustifica di prescindere dall'assegnazione di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio, le stesse essendo compensate.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:                    

                                    I.   Il ricorso 31 gennaio 2003 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 29 gennaio 2003 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato;

                                         1.       In parziale accoglimento dell'istanza la convenuta __________ è condannata al pagamento di:

                                                   a) fr. 2'503.55 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2002 alla Cassa di disoccupazione del __________;

                                                   b) fr. 1'458.35 oltre interessi del 5 % dal 1° agosto 2002 su fr. 458.35 all'istante __________.

                                         2.       Non si prelevano né tasse, né spese giudiziarie, compensate le ripetibili.

                                   II.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese, compensate le ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:

                                         __________

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente:                                                           La segretaria

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