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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.05.2003 16.2003.49

20 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·398 mots·~2 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.49

Lugano 20 maggio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 aprile 2003 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  Contro  

la decisione 15 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 marzo 2003 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 5 marzo 2003 __________ basandosi sui contratti di locazione sottoscritti con __________ in relazione a un appartamento e a un posteggio situati in __________, ha chiesto il rigetto in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 1'007.-,  dell'opposizione interposta da quest'ultima al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso delle pigioni per i mesi di marzo e aprile 1998;

                                         che con ordinanza 15 aprile 2003 il giudice di pace, sentite le contestazioni sollevate dalla convenuta in sede di contraddittorio,  ha trasmesso l'intero incarto al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona;

                                         che con atto ricorsuale 25 aprile 2003 __________ è insorta contro la predetta decisione con la quale il giudice di pace si è in sostanza dichiarato incompetente a decidere la domanda di rigetto dell'opposizione, dichiarazione di incompetenza dalla stessa contestata;

                                         che con successivo scritto 14 maggio 2003 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di voler ritirare il proprio ricorso, avendo le parti raggiunto un accordo dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione;

                                         che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 cpv. 1 CPC);

                                         che in considerazione della particolarità del caso si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio;

                                          che alla controparte non vengono assegnate ripetibili non essendole stato intimato il ricorso per eventuali osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 25 aprile 2003 di __________ è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                             La segretaria

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