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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.06.2003 16.2003.46

20 juin 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·658 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.46

Lugano 20 giugno 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 1°maggio 2003 presentato da

__________ rappr. da __________

  contro  

la sentenza 28 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 gennaio 2003 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'293.- oltre accessori, nonché il

rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di

Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 10 gennaio 2003 l'__________ ha convenuto in giudizio la __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'293.- a saldo di diverse fatture emesse per prestazioni eseguite per conto della convenuta nell'ambito della proiezione di un film all'aperto il giorno 31 luglio 2002;

                                         che la convenuta, rappresentata dai sindaci dei Comuni interessati, si è opposta all'istanza, ritenendola infondata;

                                         che con il querelato giudizio il giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo all'istante un credito di fr. 700.-;

                                         che con scritto 1° maggio 2003, completato il successivo 8 maggio, l'associazione istante insorge contro il predetto giudizio;

                                         che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 97, n. 368);

                                         che la capacità di essere parte di un processo, ossia di procedere in lite con atti propri, dipende dal presupposto dell'esercizio dei diritti civili della parte stessa (art. 38 cpv. 1 CPC);

                                         che per quanto attiene alle persone del diritto pubblico, la capacità di essere parte è regolata dalle disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale (art. 59 cpv. 1 CC) che riconoscono esplicitamente la personalità giuridica a determinate corporazioni o istituti (Staehelin/ Sutter, Zivilprozessrecht, 1992, § 9 n. 4);

                                         che alle Commissioni culturali comunali non è riconosciuta personalità giuridica, in quanto sono nominate -con funzione puramente consultiva- dal Municipio di un Comune (art. 91 LOC; Ratti, Il Comune, vol. II, pag. 995);

                                         che lo stesso -esclusa in concreto l'ipotesi di un consorziamento fra i Comuni interessati- deve valere per la __________ per la quale avrebbero semmai dovuto essere convenuti in causa tutti i Comuni di cui la convenuta è un'emanazione, ciò che evidentemente non è avvenuto nella vertenza in esame;

                                         che, stando così le cose, dev'essere accertata d’ufficio la carenza del presupposto in questione e decisa la conseguente nullità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, destinata a un’entità che difetta della capacità processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 142 CPC, m. 3 e 4);

                                          che questa conclusione rende inutile l'esame della ricevibilità formale dell'impugnazione (art. 329 CPC), questione non scontata almeno ad un primo esame;

                                          che in considerazione dell'esito menzionato, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);

                                          che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:             I.      È accertata la nullità dell'istanza 10 gennaio 2003 dell'__________, e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 28 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nell'inc. O-4/2003.

                                 II.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

                                   __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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