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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.05.2003 16.2003.45

15 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·702 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.45

Lugano 15 maggio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 aprile 2003 presentato da

__________ patr. Dall'avv. __________  

  Contro  

la sentenza 27 marzo 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 novembre 2002 da

__________ patr. Dall'avv. __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'207.65 oltre accessori, nonché il

rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 4 novembre 2002 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'207.65 a saldo di tre fatture relative all'acquisto di prodotti cosmetici;

                                          che all'udienza di discussione, fissata per l'11 marzo 2003, è comparsa unicamente la parte istante che ha confermato il suo credito;

                                          che con scritto 24 marzo 2003 la convenuta, ricevuta copia del verbale d'udienza, ne chiedeva l'annullamento con la conseguente riconvocazione delle parti per la discussione dell'istanza, non essendole stato possibile parteciparvi, non avendo ricevuto la relativa citazione;

                                          che con il querelato giudizio il segretario assessore, respinta tale richiesta, ossia considerata valida la notifica contestata, avvenuta per invio raccomandato, ha accolto l'istanza in base alla documentazione prodotta dall'istante;

                                          che con il presente tempestivo gravame la convenuta insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente si duole in particolare della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare alla discussione;

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che nella fattispecie con ordinanza 22 gennaio 2003, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il primo giudice ha citato le parti all’udienza dell'11 marzo 2003 per la discussione;

                                          che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

                                          che la ricorrente sostiene tuttavia, almeno in questa sede, di non aver ricevuto né la citazione allegata all'istanza, né l’invito di ritiro dell'ufficio postale;

                                          che, pacifica la regolarità dell'invio da parte della Pretura, quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata contesta di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 124, m. 6);

                                          che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;

                                          che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;

                                          che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 313bis CPC, m. 1), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);

                                          che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili alla ricorrente.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 30 aprile 2003 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 27 marzo 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                3.      Intimazione a:               

                                          __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                               La segretaria

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