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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.02.2004 16.2003.44

2 février 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·882 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.44

Lugano 2 febbraio 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 maggio 2003 presentato da

RI0  

contro  

la sentenza 22 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo del Ticino, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 26/2003) promossa con istanza 21 marzo 2003 nei confronti di

CO0  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­______ dell'UEF di Bellinzona, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 21 marzo 2003 RI0, ditta specializzata nel commercio di carne e salumi all'ingrosso, ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da CO0 al PE n. __________ dell'UEF di __________ notificatole per l'incasso di fr. 434.65 oltre accessori, rivendicati a saldo della fattura emessa il 31 maggio 2002 per la fornitura di prodotti alimentari;

                                         che come riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il bollettino di consegna n. 222619 sottoscritto il 24 aprile 2002;

                                         che all'udienza del 14 aprile 2003 la convenuta ha contestato la presenza di un valido riconoscimento di debito nel bollettino di consegna prodotto dall'istante, poiché la firma in calce al medesimo non apparterebbe a un suo dipendente o famigliare;

                                         che con sentenza 22 aprile 2003 il giudice di pace ha respinto l'istanza, non potendosi attribuire al bollettino di consegna prodotto dall'istante la qualifica di valido riconoscimento di debito, viste le contestazioni sollevate dalla convenuta in merito alla sua estraneità alla sottoscrizione del medesimo;

                                         che con il presente tempestivo gravame RI0 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, non riconoscendo nella documentazione agli atti la presenza di un valido riconoscimento di debito, nonostante la convenuta non abbia reso verosimile la sua contestazione sulla mancata sottoscrizione del bollettino di consegna n. 22619;

                                          che al ricorso la convenuta non ha formulato osservazioni;

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che secondo l’art. 82 LEF il creditore può ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dove per riconoscimento di debito si intende la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del convenuto di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo rivendicato (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6, n. 2);

                                         che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta adempie a questi requisiti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20; Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84);

                                         che nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, dalla documentazione dalla stessa prodotta non risulta un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;

                                         che simile riconoscimento non può in particolare essere dedotto dal bollettino di consegna 24 aprile 2002 n. 22619, non potendosi attribuire la firma in calce al medesimo alla convenuta, ovvero a un suo organo o rappresentante, ipotesi quest'ultima che avrebbe in ogni caso reso necessaria la prova mediante documenti dell'esistenza del rapporto di rappresentanza (Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82; Panchaud/Caprez, op. cit., § 5; DTF 112 III 88), del quale non si ha in concreto nessun riscontro;

                                         che poiché la firma del riconoscimento di debito è elemento  essenziale per la qualifica del medesimo (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 167), contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la verifica di questo requisito compete innanzi tutto al giudice del rigetto (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84) e non invece alla convenuta, alla quale bastava eccepire la sua estraneità alla sottoscrizione del bollettino di consegna senza che le incombesse nessuna prova in tal senso, anche perché, come si evince dall'estratto del Registro di commercio, l'unico che poteva vincolare a titolo individuale la società era il presidente __________, il cui nominativo non può certo essere attribuito alla firma in calce al bollettino di consegna 24 aprile 2002, peraltro illeggibile;

                                          che alla luce di queste considerazioni il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del giudice di pace, deve essere respinto;

                                          che le spese seguono la soccombenza della ricorrente, mentre alla controparte non viene assegnata nessuna indennità per questa sede, non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 2 maggio 2003 di RI0 è respinto.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

                                3.      Intimazione a:

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                              La segretaria

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