Incarto n. 16.2003.27
Lugano 25 marzo 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
visto il ricorso per cassazione 20 marzo 2003 presentato da
__________ (rappr. dall'avv. __________
Contro
la decisione 21 gennaio 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura promossa con istanza 20 novembre 2002 da
__________
Preso atto della domanda proposta dal ricorrente ed intesa ad accordare al suo ricorso l’effetto sospensivo.
Richiamato l’art. 330 CPC
decreta 1. Al ricorso per cassazione 20 marzo 2003 di cui sopra, è accordato effetto sospensivo.
2. Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Il presidente
dott. Spartaco Chiesa