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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.03.2003 16.2003.17

11 mars 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·320 mots·~2 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.17

Lugano 11 marzo 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 febbraio 2003 presentato da

__________ rappr.da __________  

  contro  

la sentenza 13 febbraio 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 novembre  2002 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro la sentenza 13 febbraio 2003 con la quale il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto la sua istanza 22 novembre 2002 intesa  ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'400.- corrispondenti al deposito di garanzia pattuito nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 24 agosto 2001;

                                          che con scritto 26 febbraio 2003 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo il convenuto provveduto al versamento del deposito di garanzia;

                                          che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 351 cpv. 1 CPC);

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 17 febbraio 2003 di __________ è stralciato dai ruoli.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

                                3.      Intimazione a:               

                                          __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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