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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2003.15

9 mars 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·725 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2003.15

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 febbraio 2003 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 24 gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 9 maggio 1997 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 200.- a titolo di risarcimento danni,

domanda respinta dal giudice di pace,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza 9 maggio 1997 __________ convenuto in giudizio la madre __________ postulandone la condanna al pagamento di fr. 200.- rivendicati a titolo di risarcimento danni.

                                         L'istante sostiene di aver concluso con la convenuta un contratto di subaffitto avente per oggetto un locale sito al pianterreno dello stabile in via ____________________. In data 11 maggio 1996 quest'ultima ha trasferito tutto il contenuto del locale in altro luogo tranne due mobili, uno dei quali è stato dalla stessa riposto tra gli oggetti ingombranti, andando quindi distrutto. Con l'odierna azione chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 200.per i due mobili, rispettivamente, se uno solo fosse stato eliminato, il pagamento di fr. 100.- e la restituzione del mobile ancora in possesso della convenuta.

                                         La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando le legittimità della pretesa dell'istante

                                   2.   Con il querelato giudizio il Giudice di pace del Circolo di Lugano 

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Contestate dal ricorrente sono innanzi tutto le modalità di notifica della sentenza dedotta in cassazione. Nel merito rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale

                                         Con osservazioni 27 marzo 2003, dalle quali deve essere estromessa la documentazione allegata per la prima volta in questa sede (e non davanti al giudice di pace), l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, postula la reiezione del ricorso.

                                   4.   Per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente aofe del ridod edle essre snseti del riuroe a didope delle modalità di notit della asneze quezsn, avveent ecocme

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                   7.   Innanzi tutto deve essere rilevato il modo irrituale con il quale è stata condotta l'istruttoria nella presente causa. Il giudice di pace, anziché attenersi alle norme di procedura di cui agli art. 291 segg. CPC, ha infatti permesso alle parti uno scambio di scritti inusuale. Dovendo questa Camera decidere il ricorso per cassazione sulla base delle sole operazioni avvenute conformemente alla procedura, sia con riferimento allo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti e e 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione di __________

                                   2.   Le spese del presente giudizio, comprendenti:

                                         a) tassa di giustizia

                                         b) spese

                                         già anticipate dal ricorrente,

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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