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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.12.2002 16.2002.99

11 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·558 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.99

Lugano 11 dicembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 novembre 2002 presentato da

__________ rappr. __________

  Contro  

la sentenza 19 novembre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 16 ottobre 2002 da

__________ rappr. dal __________  

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'000.- lordi oltre al pagamento delle vacanze e dei festivi non goduti, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 16 ottobre 2002 __________ ha convenuto in giudizio la società a garanzia limitata __________, per la quale ha lavorato in qualità di cameriera dall’8 marzo al 5 agosto 2002, al fine di ottenere il pagamento del salario relativo al mese di luglio 2002 (fr. 3'000.- lordi), oltre al pagamento delle vacanze e dei giorni festivi non goduti;

                                          che con il querelato giudizio il segretario assessore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante, rimasto incontestato dalla convenuta l'ha ammesso per un totale di fr. 3'513.20 netti;

                                          che con scritto 28 novembre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

                                         che innanzi tutto la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto vietando l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

                                          che inoltre giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                          che in concreto il contenuto dello scritto 28 novembre 2002 in esame non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione poiché, invece di esporre eventuali critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, con lo stesso la ricorrente si limita a contestare la pretesa salariale dell’istante relativa al pagamento delle vacanze, rimproverando a quest’ultima di aver fornito al giudice indicazioni inveritiere;

                                          che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

                                          che comunque le argomentazioni sul merito della vertenza (ovvero la verifica del benfondato della pretesa dell’istante relativa al pagamento delle vacanze) non potrebbero essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente in virtù del menzionato art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso 28 novembre 2002 di __________ è nullo.

2.Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

                                3.      Intimazione a:

–        __________;

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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