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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.07.2003 16.2002.98

22 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,996 mots·~10 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.98

Lugano 22 luglio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 novembre 2002 presentato da

__________ patr. dallo studio legale __________  

  Contro  

la sentenza 19 novembre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 21 agosto 2002 da

__________ patr. dallo studio legale __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'800.- a titolo di pretese salariali,

domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ è stato alle dipendenze della società di vigilanza __________ in qualità di agente ausiliario dal 1° febbraio 2001 al 25 luglio 2002, quando la datrice di lavoro ha disdetto il contratto, imputando al lavoratore l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro durante il servizio esterno del giorno precedente presso un cantiere di __________. Quel giorno, a seguito di un richiamo verbale espresso da un ispettore nei confronti di __________ per l’uso di un copricapo non conforme, questi ha reagito con veemenza, ritenendo in particolare ingiustificato il biasimo ricevuto sia per la necessità (date le condizioni climatiche) di lavorare con copricapo, quello d'ordinanza non gli era stato fornito, sia per le difficili condizioni di lavoro (forte traffico e turni prolungati). Immediatamente dopo la discussione, egli dapprima telefonicamente e in seguito di persona negli uffici di __________, ha espresso la sua volontà di non più continuare a lavorare. Con scritto 25 luglio 2002, la datrice di lavoro -preso atto dell'atteggiamento e della volontà espressa dal lavoratore- ha disdetto il contratto.

                                   2.   Con istanza 21 agosto 2002 __________, ritenendo ingiustificata la disdetta del contratto di lavoro che considera data con effetto immediato, ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 2'800.-  corrispondenti al salario per il periodo contrattuale di disdetta, ovvero per i mesi di agosto e settembre 2002. La convenuta si è opposta alla pretesa, attribuendo all'istante la decisione di sciogliere il contratto con effetto immediato, mentre lo scritto 25 luglio 2002 costituirebbe semplicemente la conferma di tale situazione. Essa ha rilevato inoltre che anche quand’anche si volesse ritenere valida la disdetta per il termine ordinario di fine settembre 2002, come preteso dall'istante, nulla gli sarebbe dovuto non avendo il lavoratore offerto le proprie prestazioni dopo il 24 luglio 2002. Ha chiesto in ogni caso che si tenesse conto di quanto risparmiato dall’istante durante il periodo di inattività lavorativa, rispettivamente di quanto avrebbe potuto e dovuto guadagnare con un altro lavoro.

3.Con il querelato giudizio il segretario assessore, respinta la tesi della disdetta data dal lavoratore, ha ritenuto che il rapporto contrattuale è stato rescisso il 25 luglio 2002 dalla convenuta e che si è trattato di una disdetta ordinaria per il termine contrattuale del 30 settembre 2002. Egli ha pertanto accolto l'istanza, tenendo in considerazione la particolarità del contratto (su chiamata) ed effettuando una valutazione teorica del salario dovuto.

4.Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver considerato la circostanza chiara della disdetta con effetto immediato, ripetutamente significata dal lavoratore alla ricorrente e per non aver ritenuto il proprio scritto 25 luglio 2002 come una semplice (in sé inutile) conferma di tale stato di cose. Essa contesta inoltre il fatto che il primo giudice non abbia considerato quanto risparmiato dal dipendente nei due mesi in cui non ha lavorato, rispettivamente quanto avrebbe potuto e dovuto guadagnare. Da ultimo censura il riconoscimento alla controparte di un'indennità a titolo di ripetibili, come pure il suo ammontare.

Con osservazioni 11 dicembre 2002 l'istante postula la reiezione del ricorso.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).

                                   6.   Secondo l'art. 337 CO tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore possono decidere di disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. La volontà di rescindere con effetto immediato il rapporto di lavoro deve essere espressa in modo chiaro e univoco, ritenuto che in caso di dubbio la stessa deve essere interpretata contro il suo autore, ovvero alla stregua di una disdetta ordinaria (Favre/ Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.41 ad art. 337 CO; Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 18 ad art. 337 CO).

                                         In concreto, la conclusione del primo giudice secondo la quale nell’agire dell'istante non è individuabile l'espressione di una volontà chiara ed esplicita di interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro, non è arbitraria. Infatti, se è vero che l'istante si è effettivamente allontanato dal posto di lavoro il pomeriggio del 24 luglio 2002 per non farvi più ritorno, restituendo altresì la radio trasmittente, è altrettanto vero che questa sua reazione è da inserire in un contesto ben preciso, ovvero in relazione alla discussione che egli ha avuto con l'ispettore __________. Questi anziché dar seguito alle richieste del lavoratore che si trovava in difficoltà nella gestione del traffico, si è limitato a richiamarlo sul suo abbigliamento. È pertanto sostenibile (ciò che può essere determinante per un giudizio di cassazione) che il lavoratore, reagendo alla situazione, si sia espresso nel senso che, con riferimento a quelle condizioni, non avrebbe più lavorato per __________: in altre parole, può esservi ragionevole dubbio (peraltro confermato dalle affermazioni del teste __________) che l'istante volesse veramente lasciare con effetto immediato e definitivamente il posto di lavoro. La fattispecie considerata dal primo giudice è poi ulteriormente confortata dagli scritti della stessa ricorrente. Intanto con la comunicazione 25 luglio 2002 - contrariamente a quanto sostiene - essa non ha preso atto della disdetta da parte del lavoratore, ma, dopo aver elencato tutti i rimproveri relativi al giorno precedente, ha indicato che ci vediamo costretti a disdire il nostro rapporto di lavoro (doc. A). Questa espressione di volontà non può certo essere interpretata come uno scritto di conferma di una decisione altrui. Inoltre, il 31 luglio 2002, la stessa datrice di lavoro ha inviato una seconda raccomandata all'istante in cui, dopo avere indicato di aver ulteriormente chiarito i fatti e dato atto al lavoratore di non avergli consegnato il copricapo d'ordinanza, ha precisato di aver inteso la sua volontà come intenzione di non più lavorare per la nostra azienda a certe condizioni, comunicandogli tuttavia l'impossibilità di soddisfare le sue richieste. Ripetendo il rimprovero di aver abbandonato il posto di lavoro, essa ha concluso: Viene di conseguenza confermato il suo licenziamento (doc. B). Tali affermazioni rendono più che sostenibile la versione dei fatti accertata dal primo giudice, avendo la datrice di lavoro, esplicitamente ammesso di essere autorizzata dal comportamento del lavoratore a disdire, lei stessa, il rapporto di lavoro. Dal profilo processuale la convenuta non è dunque stata in grado di dimostrare l'eccezione sollevata nei confronti dell'istante, ossia la decadenza dei diritti pecuniari vantati dal lavoratore a dipendenza della sua rinuncia immediata al rapporto di lavoro.

                                   7.   Non potendo attribuire all’istante la decisione di porre fine con effetto immediato al contratto, occorre basarsi sul tenore della disdetta notificata dalla convenuta il 25 luglio 2002. E siccome questa non rende esplicita la volontà di rescindere il contratto con effetto immediato, né richiama le norme di legge relative, essa potrebbe essere considerata tale solo a dipendenza dell'obbligo fatto al lavoratore di consegnare il materiale di lavoro in suo possesso già entro il 5 agosto successivo. Ma tant'è, poiché la conclusione del primo giudice di considerare la decisione della datrice di lavoro come disdetta ordinaria non è oggetto di censura, nemmeno a titolo subordinato, la questione non merita ulteriore disamina.

                                         In questa sede non è più in discussione l'accertamento del primo giudice secondo cui l'istante non era tenuto ad offrire le proprie prestazioni durante il periodo di disdetta, sia perché il contratto di lavoro poneva a carico della convenuta la chiamata in servizio del dipendente a seconda delle sue esigenze (doc. E), sia perché questi non aveva ancora ricevuto nessun piano di lavoro per il giorno successivo al 24 luglio (cfr. teste __________). La ricorrente contesta la mancata applicazione dell'art. 337c cpv. 2 CO, secondo il quale il lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare. Orbene, se è vero che questa norma è applicabile per analogia al lavoratore liberato dall'obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta ordinario (DTF 118 II 139), è anche vero che dottrina e giurisprudenza pongono a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il lavoratore ha volutamente rinunciato a trovare una nuova occupazione (Favre/ Munoz/ Tobler, op. cit., n. 2.6 ad art. 337c CO; Streiff/ von Kaenel, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO). Nella fattispecie la convenuta, non solo non ha fornito nessuna indicazione su quanto il lavoratore avrebbe eventualmente risparmiato nei mesi di agosto e settembre 2002, ma neppure ha provato che questi avrebbe volutamente rinunciato a un’altra attività nello stesso periodo durante il quale egli non ha peraltro percepito nessuna indennità di disoccupazione (cfr. lettera 14 ottobre 2002 Cassa disoccupazione del __________). Ne discende che anche su questo punto il ricorso non evidenzia nessuna errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice.

                                   8.   La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver riconosciuto all'istante un'indennità a titolo di ripetibili nonostante questi non fosse patrocinato da un legale. A questo proposito va rilevato che anche la parte non patrocinata ha diritto al pagamento di un’indennità volta a compensare il dispendio di tempo causatole dalla procedura giudiziaria (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 150, m. 10; Rep 1990 pag. 213). Per quanto attiene all'ammontare, l'importo di fr. 360.- riconosciuto all'istante, risulta inferiore al minimo del 15% sul valore di causa, secondo la TOA, ossia per il patrocinio di un legale (art. 9) e comunque l'istante, oltre all'allestimento dell'allegato introduttivo, ha dovuto partecipare a quattro udienze per ottenere il riconoscimento di quanto rivendicato in causa. Ne consegue che, in considerazione dell’ampio margine di apprezzamento che compete al giudice in questa materia (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 150, m. 19 e 22), non si può ritenere arbitraria nemmeno la decisione sull'indennità processuale riconosciuta all’istante.

                                   9.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto, con il carico di ripetibili alla ricorrente.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso per cassazione 29 novembre 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. __________ verserà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria