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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.12.2002 16.2002.96

12 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·619 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.96

Lugano 12 dicembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 2002 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 19 settembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 marzo 2002 da

__________ Rappr. dall’__________  

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                          che con istanza 28 marzo 2002 lo __________ per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 80.–, corrispondenti a una multa (comprensiva di tassa e di spese), inflitta a quest'ultimo con risoluzione 30 marzo 2001 dell'Ufficio giuridico della circolazione di Camorino, passata in giudicato;

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza non avendo il convenuto sostanziato la propria allegazione secondo la quale la decisione di multa sarebbe stata annullata;

                                          che con scritto 19 ottobre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

                                          che a prescindere dalla tempestività del ricorso, che il ricorrente sostiene aver inoltrato nel termine di 10 giorni da quando la sentenza gli è stata consegnata brevi manu, l’invio per raccomandata non essendo stato dallo stesso ritirato e quindi ritornato al mittente, lo stesso si rileva manifestamente infondato;                              

                                          che infatti, trattandosi di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, a fronte di un valido titolo esecutivo -qual'è pacificamente la risoluzione di multa prodotta dall’istante (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF e 28 LALEF)- l’escusso può opporre, unicamente le eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, ovvero che dopo la sentenza il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il credito è prescritto, eccezioni neppure prospettate in concreto;

                                          che per contro le contestazioni in relazione all’infrazione come tale, con particolare riferimento alla richiesta di produzione della documentazione fotografica attestante l’avvenuta commissione della medesima (a prescindere dalla loro proponibilità in questa sede non essendo dato di sapere se il convenuto le abbia sollevate anche dinanzi al primo giudice), dovevano se del caso essere proposte dall’escusso dinanzi all'autorità amministrativa indicata nel decreto di contravvenzione, trattandosi di eccezioni di merito che esulano dalla presente procedura sommaria;

                                          che pertanto il ricorso, che non evidenza nessun motivo di cassazione, deve essere respinto;

                                         che a titolo abbondanziale va ricordato al giudice di pace l'obbligo di allestire un verbale d'udienza (art. 298 CPC) dal quale risultino, ancorché in modo succinto, le allegazioni e le contestazioni delle parti;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso 19 ottobre 2002 di __________ è respinto.

                                2.      Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                3.      Intimazione a:               

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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