Incarto n. 16.2002.00082
Lugano 9 ottobre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 ottobre 2002 presentato da
__________ patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 12 agosto 2002 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 28 maggio 2002 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
ricorrente la convenuta la quale, con atto ricorsuale 2 ottobre 2002, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;
considerato che il ricorso per cassazione è dato contro le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 CPC), ovvero per le cause il cui valore non supera l'importo di fr. 8'000.- (art. 13 LOG);
che questo limite vale anche nell'ambito delle procedure di rigetto dell'opposizione (art. 22 e 25 LALEF);
che quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza (art. 15 CPC);
che nel caso di specie, poiché la domanda di rigetto dell'opposizione -rimasta immutata fino alla sentenza- concerne un importo di complessivi fr. 358'800.-, l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Segretario assessore è l'appello, indipendentemente dal fatto che l'istanza sia stata accolta limitatamente a fr. 4'680.-;
che un'impugnazione presentata nella forma del ricorso per cassazione non è nulla, ma può essere esaminata come appello se questo è il rimedio corretto e ammissibile, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22);
che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla Camera di esecuzione e fallimenti per sua competenza (art. 126 CPC; art. 22 lett. c LOG).
Motivi per i quali,
decreta: 1. Il ricorso per cassazione 2 ottobre 2002 di __________ è trasmesso per competenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello.
2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla ricorrente, resta a suo carico.
3. – __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud e alla Camera di esecuzione e fallimenti con la trasmissione dell’intero incarto.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria