Incarto n. 16.2002.00081
Lugano 9 ottobre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 3 settembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 27 giugno 2002 da
__________ rappr. dall'__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'020.75 oltre interessi a titolo di
pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 giugno 2002 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'020.75 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;
che con il querelato giudizio 3 settembre 2002 (intimato lo stesso giorno) il segretario assessore, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda, avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato alla discussione;
che con atto ricorsuale datato 23 settembre 2002 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando la violazione del suo diritto di essere sentita;
che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;
che nel caso di specie, al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 28 settembre 2002), il termine ricorsuale di 10 giorni, pur considerando l'eventuale termine di giacenza postale di 7 giorni, era scaduto, donde la tardività del presente il ricorso;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 23 settembre 2002 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Il presente giudizio è esente da tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria