Incarto n. 16.2002.00079
Lugano 27 settembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 settembre 2002 presentato da
__________
contro
la sentenza 12 settembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 8 luglio 2002 da
__________ rappr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 luglio 2002 lo __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 2'046.- corrispondenti all'imposta di navigazione 2001 e relativa tassa di richiamo;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna eccezione, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio: si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendogli pervenuta la relativa citazione, né per lettera semplice, né per invio raccomandato, né per il tramite di un invito postale al ritiro della raccomandata;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che tutela la garanzia di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella concreta fattispecie con ordinanza 10 luglio 2002, spedita mediante invio raccomandato n. __________il pretore ha sì citato le parti all’udienza del 12 settembre 2002, ma la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 6);
che quindi, in virtù dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata dev'essere cassata e l’incarto ritornato alla pretura affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.);
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 settembre 2002 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 settembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria