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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.07.2002 16.2002.63

10 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·588 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.00063

Lugano 10 luglio 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 luglio 2002 presentato da

__________ (rappr. __________)

  Contro  

la sentenza 18 giugno 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 febbraio 2002 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'417.65 oltre accessori, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      che il 16 febbraio 2001 __________ ha acquistato dalla società __________ un veicolo d'occasione per il quale la venditrice aveva concesso una garanzia di 90 giorni o 3000 km su determinati pezzi;

                                         che avendo dovuto sostituire due catalizzatori nel termine di garanzia, con istanza 20 febbraio 2002 __________ ha convenuto in giudizio la ditta venditrice al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'417.65 corrispondenti al costo dei due pezzi sostituiti;

                                         che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l'estensione della garanzia ai catalizzatori, rispettivamente il diritto dell'istante di reclamare il pagamento di due nuovi pezzi avendo la stessa manifestato il proprio accordo circa la fornitura di due catalizzatori d'occasione oppure la sua partecipazione al pagamento dei pezzi nuovi nella misura del 50%;

                                         che con il querelato giudizio il segretario assessore, facendo propria la tesi di parte istante secondo la quale i due catalizzatori sostituiti rientravano tra i pezzi coperti da garanzia, ha accolto l'istanza senza deduzione di franchigia poiché l'operazione si è resa necessaria a causa dell'inadempienza della convenuta che non ha proceduto alla loro riparazione;

                                          che con scritto 28 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 giugno 2002 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                         che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente ripropone la propria versione dei fatti, in particolare in merito alla circostanza secondo la quale i catalizzatori non erano compresi nella garanzia pattuita contrattualmente;

                                          che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:                     1.  Il ricorso 28 giugno 2002 di __________ è nullo.

2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della ricorrente.

                                          3.  Intimazione a:

                                               __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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