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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.12.2002 16.2002.57

23 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,430 mots·~7 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.00057

Lugano 23 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 giugno 2002 presentato da

__________ rappr. dal __________  

  contro  

la sentenza 28 maggio 2002 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 19 febbraio 2002 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 857.50 oltre accessori a titolo di

pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ ha lavorato alle dipendenze dell'Impresa di pittura __________ di ____________________ fino al 31 marzo 1997, data per la quale egli ha notificato regolare disdetta del rapporto di lavoro. Con istanza 19 febbraio 2002 il lavoratore ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 857.70, corrispondente a quanto trattenuto dalla società convenuta alla fine del rapporto di lavoro e riferito a 40 ore lavorative che l'istante non avrebbe prestato nei primi tre mesi del 1997; trattenuta che quest'ultimo ha tuttavia contestato, ritenendo proprio la datrice di lavoro responsabile delle sue mancate prestazioni. A mente dell'istante, la chiusura della ditta per ferie nel periodo 21 dicembre 1996 - 19 gennaio 1997 gli ha impedito di lavorare durante una settimana, le altre due settimane dovendo invece essere considerate vacanze. Infatti, negli anni passati, egli recuperava con lavoro straordinario una settimana di vacanze, ciò che non gli è stato possibile fare nel 1997. L'importo rivendicato corrisponde quindi al salario di spettanza del lavoratore se la ditta gli avesse permesso di prestare tutte le ore dovute nel periodo da gennaio a marzo 1997 (449.50 ore, pari a fr. 13'778.10), dedotto quanto da lui effettivamente percepito (fr. 12'920.60). La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, in sostanza contestando di dover remunerare il dipendente per lavoro non prestato.

2.Con il querelato giudizio il Giudice di pace ha respinto l'istanza ritenendo ingiustificata la pretesa del lavoratore che non può pretendere il pagamento di ore di lavoro che non ha prestato per cause indipendenti dalla volontà della datrice di lavoro, poiché la chiusura della ditta per ferie era stata resa nota tempestivamente all'istante il quale, avendo notificato egli stesso la disdetta del contratto, era pure a conoscenza del fatto che non avrebbe più potuto recuperare la settimana supplementare di vacanze che ha così goduto in natura.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC.

                                         Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver applicato il diritto in modo manifestamente errato, in specie l'art. 324 CO, non riconoscendo nella fattispecie un caso di mora dalla datrice di lavoro la quale, fissando unilateralmente le vacanze nel periodo 21 dicembre 1996 - 19 gennaio 1997, gli ha impedito di effettuare integralmente la propria prestazione lavorativa.

                                         Con osservazioni 3 luglio 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                   5.   In merito alla chiusura della ditta per ferie va anzitutto rilevato che mentre l'istante ha prodotto una circolare 30 novembre 1996 della ditta con la quale era stata preannunciata la fissazione di "vacanze collettive" da sabato 21 dicembre 1996 a domenica 19 gennaio 1997 (doc. D), la datrice di lavoro ha dal canto suo prodotto una circolare identica e di ugual data che prevedeva invece la chiusura della ditta per la stessa causa da sabato 21 dicembre 1996 a domenica 12 gennaio 1997 (doc. 3). Sennonché la convenuta -per quanto risulta dal verbale del contraddittorio- non ha esposto il motivo dell'esistenza di queste due diverse circolari e tantomeno ha contestato di aver consegnato al lavoratore la circolare da questi prodotta; ne consegue la necessità processuale (art. 170 cpv. 2  CPC) di ritenere acquisita la chiusura della ditta non per sole tre -come afferma la convenuta solo in questa sede e quindi tardivamente (art. 321 CPC)- ma per quattro settimane.

                                   6.   La principale censura ricorsuale concerne l'errata applicazione dell'art. 324 cpv. 1 CO, secondo cui se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell’accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro. La norma presuppone da un lato che il lavoratore abbia chiaramente offerto la propria prestazione, ossia in conformità con i termini contrattuali, dall'altro che la mancata accettazione da parte del datore di lavoro sia ingiustificata (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 324 CO, N. 3 e N. 1). In altre parole, non esiste la possibilità che sia data mora del datore di lavoro senza debita offerta di lavoro da parte del lavoratore (Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 3), laddove questa potrebbe, al limite, non essere espressa (né in forma scritta, né orale), ma solo se il datore di lavoro in modo molto chiaro l'ha respinta a priori (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, ed. 5, art. 324 CO, N. 9).

                                         In concreto, il ricorrente ritiene responsabile il datore di lavoro della propria impossibilità di lavorare, considerando ingiustificata la fissazione unilaterale delle ferie stagionali invernali. Sennonché la descritta situazione è estranea alla fattispecie contemplata dall'art. 324 CO, già perché non può essere considerata ingiustificata la decisione riguardante la durata delle ferie invernali, né il ricorrente ne spiega il motivo. Inoltre anche perché, decidendo di chiudere temporaneamente l'azienda prima e dopo le festività di Natale e Capodanno, verosimilmente durante un periodo (in parte almeno) corrispondente alle usuali ferie del settore, la convenuta non ha suscitato nessuna reazione da parte del ricorrente che pretende (almeno implicitamente) di non condividere quella decisione: né subito dopo aver ricevuto la circolare 30 novembre 1996, né dopo la ripresa del lavoro e nemmeno quando, in data 29 gennaio 1997, ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 marzo 1997. Ma soprattutto perché non risulta che egli volesse essere occupato durante una delle settimane di chiusura della ditta: elemento determinante questo, dal momento il ricorrente individua nelle ferie un ingiustificato impedimento al lavoro, tanto da invocare l'art. 324 CO. Comunque, né la dottrina, né la giurisprudenza indicano le ferie aziendali come impedimento a una prestazione lavorativa dovuta (Comm. cit., ad art. 324 CO, nonché Rehbinder, in Comm. di Berna, 1985, art. 324 CO, N. 15), anche perché durante le stesse il datore di lavoro non potrebbe esigere la prestazione del lavoratore.

                                   7.   Poiché il motivo di cassazione invocato non sussiste, il ricorso dev'essere respinto, prescindendo dall'esame di ogni altra eventuale censura, peraltro di natura più che altro appellatoria, che comunque -vista la scarsa motivazione delle allegazioni di prima sede- si riferisce a elementi di fatto inammissibilmente indicati per la prima volta in questa sede (art. 321 CPC).

                                   8.   Senza specifico riferimento all'esito del ricorso, a titolo quindi abbondanziale, va ripetuto al giudice di pace che ha l'obbligo di allestire un verbale d'udienza (art. 298 CPC) dal quale risultino, in modo chiaro ancorché succinto, le allegazioni e le contestazioni delle parti.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 4 giugno 2002 __________ è respinto.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tassa e spese. Il ricorrente verserà a ____________________ a fr. 60.- a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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