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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.07.2002 16.2002.55

5 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·552 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.00055

Lugano 5 luglio 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 giugno 2002 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 7 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 marzo 2002 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al

PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda sulla quale il primo giudice non si è

pronunciato avendo accertato la nullità dell'istanza

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 6 marzo 2002 __________ ha chiesto il

                                          rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE

                                          sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 2'059.40 oltre accessori, sulla base del riconoscimento di debito sottoscritto dall'escussa il 4 maggio 2001;

                                          che con sentenza 7 maggio 2002 (intimata quel giorno medesimo) il segretario assessore, preso atto che l'istanza è stata sottoscritta da una sola persona, mentre le risultanze del Registro di commercio attestano che gli organi della società istante hanno tutti diritto di firma collettiva a due, ha concluso alla nullità dell'istanza siccome sottoscritta da persona priva della necessaria legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC);

                                          che con scritto 17 giugno 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio sostenendo la validità dell'istanza in quanto sottoscritta da due persone legittimate a rappresentare la società sulla base della procura allegata all'istanza e producendo fotocopia di un esemplare dell'istanza 6 marzo 2002;

                                          che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

                                          che nel caso concreto è fuori di dubbio che al momento dell'inoltro del ricorso (19 giugno 2002 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni, pur tenendo conto dell'eventuale decorrenza del termine di giacenza (7 giorni), era ampiamente scaduto, donde la tardività del gravame;

                                          che comunque, quanto alla nullità dell'istanza, può essere abbondanzialmente osservato che effettivamente l'originale della stessa inviato alla Pretura e assunto all'incarto reca una sola firma, ciò che ha correttamente indotto il primo giudice a concludere nel senso indicato; né può essere determinante che un altro esemplare dell'istanza (ritornato per intimazione all'istante) sembri recare due firme, almeno per quanto è in grado di rivelare la sola fotocopia allegata al ricorso;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che tasse e spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso 17 giugno 2002 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

                                2.      Tasse e spese, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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