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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.11.2002 16.2002.53

18 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·925 mots·~5 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.00053

Lugano 18 novembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 giugno 2002 presentato da

__________ rappr. da____________________ __________  

  contro  

la sentenza 31 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro

promossa con istanza 8 agosto 2001 nei confronti di

__________ patr. dall'avv. __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'855.75 netti oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 8 agosto 2001 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ presso la quale ha lavorato in qualità di cameriera dal 15 settembre 1999 al 31 marzo 2001 per un salario lordo mensile di fr. 3'500.-, per ottenere il pagamento di fr. 3'855.75 netti rivendicati a titolo di vacanze non godute e di giorni festivi non usufruiti durante il rapporto lavorativo, nonché quale tredicesima pro rata temporis per il 2001;

                                         che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria, sostenendo che la lavoratrice avrebbe già goduto in natura di tutte le vacanze alle quali aveva diritto, avendo peraltro effettuato meno ore di lavoro di quelle concordate, mentre non ha contestato in modo esplicito la posta del credito riguardante la tredicesima;

                                         che con il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che la lavoratrice ha diritto alla remunerazione di 22 giorni di vacanze non godute, ha riconosciuto a quest'ultima l'importo di fr. 2'566.65 lordi per le vacanze, oltre a fr. 175.per festivi non goduti (giorni 1,5) e fr. 49.25 quale parte di tredicesima mensilità pro rata temporis, ossia per i primi tre mesi del 2001;

                                         che, relativamente a quest'ultima posta, il primo giudice, riconoscendo all'istante il diritto a computare tale parte del salario in base alla percentuale del 25%, è tuttavia giunto a un credito ben inferiore a quello corrispondente, pari a fr. 218.75;

                                         che con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: essa contesta unicamente il calcolo della tredicesima di sua spettanza, ritenendo - con riferimento al __________ di categoria - di aver diritto non al 25%, come indicato dal primo giudice, ma al 50% del salario lordo mensile, percentuale peraltro riconosciuta dalla convenuta;

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                         che, al di là dell'accennato errore di calcolo, il Segretario assessore ha applicato in modo manifestamente errato l'art. 12 CCNL 98 dell'industria alberghiera e della ristorazione: infatti, per tale norma il collaboratore ha diritto a una tredicesima mensilità calcolata nel 50% del salario mensile lordo, già a partire dal secondo anno di lavoro, ossia compiuto il primo anno d'attività (cfr. Comm. del CCNL 92, art. 34);

                                         che, in concreto, tale presupposto è senz'altro dato dal momento che il contratto di lavoro è stato sciolto dopo un anno e mezzo, ossia proprio durante il secondo anno d'attività;

                                         che comunque sia la percentuale di calcolo rivendicata dall'istante, sia l'importo corrispondente pari a fr. 437.50 sono sempre stati ammessi dalla datrice di lavoro, come appare inequivocabilmente dai documenti dell'incarto (doc. 1, 2 e D);

                                         che, per questo unico punto, la sentenza dev'essere annullata, avendo il primo giudice non solo applicato in modo manifestamente errato il diritto sostanziale, ma avendo valutato erroneamente gli atti della causa (art. 327 lett. g CPC), tenuto conto del fatto che -non fosse dato il diritto ad applicare la percentuale del 50%- prevarrebbe comunque la volontà delle parti, tornando applicabile l'art. 357 cpv. 2 (seconda frase) CO in base al quale valgono deroghe a un contratto collettivo di lavoro purché avvengano a favore dei lavoratori;

                                        che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti dell'art. 332 cpv. 2 CPC, dev'essere riconosciuto all'istante un credito di fr. 437.50 (lordi) a titolo di tredicesima e non solo di fr. 49.35, di modo che l'istanza dev'essere accolta per l'importo al lordo di fr. 3'179.15 (fr. 2'566.65 a titolo di vacanze non godute, fr. 175.- per 1,5 giorni festivi e fr. 437.50 quale tredicesima pro rata temporis per il 2001), mentre il giudizio sulle ripetibili segue la soccombenza.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

                                    I.    Il ricorso per cassazione 12 giugno 2002 __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 31 maggio 2002 del Segretario  assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, limitatamente al dispositivo n. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                          1. L'istanza è parzialmente accolta.

                                           Di conseguenza __________ è condannata a versare a 

                                           __________ l'importo di fr. 3'179.15 lordi (da

                                           dedursi, gli usuali oneri di legge), oltre interessi del 5% dal 1°

                                           aprile 2001.

                                   II.    Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. __________ verserà alla ricorrente l'importo di fr. 90.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                  III.    Intimazione a:

                                          - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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