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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.02.2002 16.2002.5

5 février 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·693 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.00005

Lugano 5 febbraio 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 gennaio 2002 presentato da

__________

    contro  

la sentenza 20 ottobre 2001 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 settembre 2000 da

__________

con la quale l’istante ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr. 1'405.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni da queste interposte ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano emessi a convalida di sequestro, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 22 settembre 2000 (azione di convalida di sequestro) __________, proprietario della particella n. __________ RFD di __________, ha convenuto in giudizio __________ e __________, comproprietarie della confinante particella n. __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'405.- corrispondenti alle spese sostenute per la potatura della siepe delle convenute che oltre a superare l'altezza massima consentita entrava sulla sua proprietà, intervento che le convenute non hanno eseguito nonostante una regolare diffida in tal senso;

                                          che le convenute si sono opposte alla pretesa avversaria rimproverando all'istante di aver loro concesso un lasso di tempo insufficiente (30 giorni) per provvedere alla sistemazione della loro siepe;

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la sua competenza territoriale ed estromesso dagli atti lo scritto 14 novembre 2000 delle convenute in quanto pervenuto alla Giudicatura di pace a istruttoria terminata, ha accolto l'istanza non avendo le convenute contestato la turbativa creata al vicino dalla loro siepe (art. 140 LAC);

                                          che la sola contestazione proposta all'udienza, ovvero quella della concessione di un lasso di tempo troppo breve per l'esecuzione dei lavori di potatura, è stata respinta dal giudice poiché dal momento in cui l'istante ha  assegnato il termine di 30 giorni (26 maggio 1999) a quello dell'esecuzione effettiva dei lavori (12 e 17 luglio 1999), sono trascorsi oltre 2 mesi senza che le convenute abbiano intrapreso nulla;

                                          che con scritto 10 gennaio 2002 __________ e __________ sono insorte contro il predetto giudizio;

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 10 gennaio 2002 delle ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all’applicazione di norme di diritto, le ricorrenti si limitano a censurare l'intervento dell'istante e a manifestare il loro malcontento circa l'esito della procedura da questi promossa;

                                          che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

                                          che il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;                       

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:              1.    Il ricorso 10 gennaio 2002 di __________ e __________ è nullo.

                                   2.    Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico delle ricorrenti in solido.

                                   3.    Intimazione a:

                                          –    __________           

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Carona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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