Incarto n. 16.2002.00040
Lugano 2 ottobre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 maggio 2002 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 8 maggio 2002 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 aprile 2002 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE
n____________________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 aprile 2002 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 622.60 oltre accessori corrispondenti al valore di una partita di carne fornita al __________, gestito da quest'ultima;
che a valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto il bollettino di consegna 7 giugno 2001 (doc. 3);
che al contraddittorio l'escussa, rappresentata dall'amministra-tore unico __________ si è opposta all'istanza contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti, non potendo a tal fine valere il bollettino di consegna di cui non riconosce la firma appostavi;
che con il querelato giudizio il giudice di pace supplente ha accolto l'istanza, rigettando l'opposizione in via definitiva;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto consultare la documentazione prodotta dall'istante prima di allestire l'allegato ricorsuale; nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, riconoscendo nella documentazione prodotta un valido titolo esecutivo;
con osservazioni 21 giugno 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che secondo l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);
che simile verifica s'impone anche nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 74);
che l'istante __________ essendo una persona giuridica, essa può agire solo per mezzo dei suoi organi, così come iscritti a Registro di commercio (art. 55 CC; Stücheli, op. cit., pag. 78);
che nella fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio del __________ emerge che la persona che ha sottoscritto l’istanza di rigetto (____________________Leiter Finanzen), non è iscritto e non gode di nessun diritto di firma: in altre parole, non è legittimato a vincolare né individualmente, né collettivamente la società __________;
che perciò non è nemmeno valida la procura rilasciata __________ per rappresentare l'istante all'udienza davanti al Giudice di pace, sottoscritta dallo stesso __________ e da __________, Leiterin Buchhaltung, anch'essa senza diritto di firma per la medesima società;
che sebbene il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 142, m. 4);
che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità dell’istanza 12 aprile 2002 siccome sottoscritta da persona priva di legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC), nonché di ogni atto successivo, in particolare della sentenza;
che a prescindere da questa carenza, la sentenza dedotta in cassazione sarebbe in ogni caso nulla anche perché priva di qualsiasi motivazione: infatti, mentre l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC indica che la sentenza deve contenere, pena la nullità, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, nel giudizio impugnato il giudice di pace si è limitato a esporre le argomentazioni delle parti senza indicare un solo motivo per il quale ha deciso di concedere il rigetto definitivo dell'opposizione;
che già per questi motivi non si giustifica di dare risposta alle altre censure presentate dalla ricorrente;
che alla ricorrente viene riconosciuta un'indennità ridotta per questa sede, ritenuto che l'esito del gravame è indipendente dai motivi proposti;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 21 maggio 2002 __________ è evaso nel senso che è accertata la nullità dell'istanza 12 aprile 2002 __________ e, con essa, di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 8 maggio 2002 del Giudice di pace supplente del Circolo della Magliasina.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria