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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.10.2002 16.2002.32

2 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,171 mots·~6 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.00032

Lugano 2 ottobre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 aprile 2002 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 4 aprile 2002 del Giudice di pace del circolo di __________ nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 febbraio 2002 nei confronti del

__________ rappr. da__________ __________

con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.

1'981.55 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo

giudice,

esaminati gli atti

considerato 

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ e __________ sono comproprietari della particella. n. __________RFD di __________ sulla quale è edificata una casa d'abitazione. A nord della proprietà e a confine con le particelle n. __________e __________costitute di due strade (una comunale e una privata), si trova una siepe di recinzione che a dire dei proprietari non superava l’altezza di 1,5 metri. Con scritto 20 giugno 2000 il __________ intimava ai coniugi __________ di tagliare la siepe a un'altezza di 1,25 m. (doc. B), così come previsto dalle norme di attuazione del PR in vigore nel __________, adducendo problemi di visibilità per il passaggio veicolare (doc. D). A questa richiesta, i proprietari si sono però opposti, evidenziando una disparità di trattamento con i vicini le cui siepi di cinta avrebbero di gran lunga superato l’altezza consentita (doc. C-G). Lo scambio di corrispondenza tra le parti non ha permesso di giungere a una soluzione, così che il 5 marzo 2001 il __________ ha incaricato un terzo di effettuare per suo conto il taglio della siepe non avendovi proceduto i proprietari (doc. H).

                                   2.   Il 4 febbraio 2002, dopo aver esperito la procedura preliminare prevista dalla Legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici (doc. O e 1-3), __________ e __________ hanno convenuto in giudizio il __________ postulandone la condanna al pagamento di fr. 1'918.55 oltre accessori a titolo di risarcimento danni. Importo corrispondente, sulla base di un'offerta della ditta __________, alla spesa necessaria per ripristinare una siepe all'altezza originaria di 150/160 cm. (doc. N). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver agito correttamente, ovvero nell'ambito delle sue competenze che in concreto gli permettevano di esigere il taglio della siepe a un'altezza di 1,25 m.

                                   3.   Con il querelato giudizio il giudice di pace, accertato l'agire illecito dell'ente pubblico siccome sprovvisto di una decisione formale contro la quale gli istanti avrebbero se del caso potuto insorgere, ha nondimeno respinto l'istanza non avendo gli istanti comprovato di aver subito un danno a dipendenza del taglio della siepe. Simile intervento ha infatti creato unicamente un inconveniente di natura estetica destinato a scomparire entro breve tempo con la normale ricrescita delle piante.

                                   4.   Con il presente tempestivo gravame i coniugi __________ insorgono contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto, non ritenendo provato il danno, nonostante la mancata contestazione da parte del convenuto.

                                         Con scritto 4 giugno 2002 il __________ postula la reiezione del ricorso.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                   6.   La responsabilità dell'ente pubblico, regolamentata dalla normativa menzionata in precedenza (consid. 2), è data sulla base degli stessi presupposti sostanziali dell’art. 41 CO. L’onere della prova riguardo ai medesimi è a carico della parte danneggiata (Schnyder, in Comm. di Basilea, 1996, n. 3 e 15 ad art. 41 CO).

                                         Nel caso di specie, pacifica la questione dell'illecito, è vero che, come sostengono i ricorrenti, il convenuto -in sede di contraddittorio- non ha contestato il danno, inteso come somma di denaro così come richiesta dagli istanti; ciò nonostante, la conclusione del giudice di pace non è arbitraria, ritenuto che l'arbitrio deve sussistere nel risultato della decisione e non solo nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a).

                                         Infatti, la parte lesa deve provare, oltre ai presupposti dell'illiceità e del danno, anche l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra l'atto imputato all'agente pubblico e il pregiudizio lamentato (Brehm, in Comm. di Berna, art. 41 CO, N. 103), laddove il nesso di causalità adeguata è dato quando il comportamento del danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, è di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 119 Ib 345, 116 II 524, 112 II 442). D'altra parte, trattandosi dell'applicazione di diritto federale, il giudice deve esaminare la presenza anche di questo presupposto, ancorché sia rimasto formalmente estraneo alla controversia (DTF 112 II 442, 101 II 73). Nella sostanza tuttavia, accertando l'assenza di qualsiasi correlazione tra il taglio della siepe all'altezza di 125 cm. e le spese di risanamento, il giudice di pace ha proprio negato la presenza di un nesso causale adeguato, in particolare escludendo correttamente che per riparare il danno si dovesse procedere ad estirpare la siepe vecchia per piantarne una nuova dell'altezza di 150/160 cm. (doc. N); né all'incarto vi sono indicazioni in tal senso, né vi sono analogie fra il caso concreto e la fattispecie evocata dai ricorrenti nella quale si trattava dell'abbattimento di un albero (DTF 127 III 73).

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'errata applicazione del diritto o dell’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

                                         Tasse, spese e ripetibili del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 25 aprile 2002 __________ è respinto.

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.- già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico. Essi verseranno inoltre al __________ la somma di fr. 50.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di __________.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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