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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.08.2002 16.2002.26

20 août 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,784 mots·~14 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.00026

Lugano 20 agosto 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 aprile 2002 presentato da

____________________ (entrambi patr. dall'avv. __________

    Contro  

la sentenza 2 aprile 2002 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–nord nella causa di accertamento promossa con istanza 4 dicembre 2001 nei confronti di

__________ (patr. dall'avv. __________

con la quale gli istanti hanno chiesto che venisse accertata l'inesistenza di un credito di fr. 200.– vantato dal convenuto nei loro confronti, domanda che il primo giudice ha dichiarato irricevibile in quanto proposta dall'istante __________ e che ha comunque respinto nel merito;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Nel 1989 le parti __________ ed __________ hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento sito in uno stabile di proprietà di __________ a __________Nel 2001 tra le parti è sorto un contenzioso concernente il deposito da parte del locatore della garanzia prestata dai conduttori ai sensi dell'art. 257e CO, così che quest'ultimi si sono rivolti al competente Ufficio di conciliazione, chiedendo che l'importo corrispondente venisse depositato a loro nome presso una banca e che il locatore rifondesse loro fr. 512.25, pari alla somma degli interessi maturati sulla garanzia fino al momento del deposito bancario (cfr. inc. 674/01 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio). Nell'ambito di questa vertenza, i conduttori hanno perfezionato un accordo con l'avv. ___________per conto del locatore, in virtù del quale quest'ultimo si impegnava ad effettuare il richiesto deposito della cauzione (ciò che è effettivamente avvenuto), mentre i conduttori riducevano la loro pretesa a fr. 200.– con l'accordo di poterla dedurre dalla pigione del mese di agosto 2001 (cfr. scritto 11 luglio 2001 dell'avv. __________: doc. D nell'inc. dell'Ufficio di conciliazione). Nonostante il menzionato accordo, in data 20 agosto 2001, __________ faceva notificare a __________ il PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio per l'incasso dell'importo di fr. 200.–, adducendo come motivo del credito: Unbegründeter Mietzinsabzug (zuwenig Miete bezahlt)" (cfr. doc. L nell'inc. dell'Ufficio di conciliazione).

                                2.      Con istanza 6 novembre 2001 __________ ed __________ hanno nuovamente adito l'Ufficio di conciliazione, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 200.–. Fallita la conciliazione a dipendenza dell'assenza del convenuto, essi hanno inoltrato il 4 dicembre 2001 analoga procedura dinanzi al pretore con la quale, oltre all’accertamento menzionato, hanno postulato l'annullamento della procedura esecutiva promossa da __________ nei confronti di __________. Scopo dell'azione, oltre a quello di ottenere la cancellazione del PE notificato a __________, era anche quello di impedire al convenuto di disdire la locazione a seguito di mora dei conduttori (ciò che peraltro è avvenuto il successivo 17 gennaio 2002 per la scadenza del 28 febbraio: doc. C e D).

                                          Il convenuto si è opposto alla domanda avversaria contestandone la ricevibilità, ovvero non avendo gli istanti provato i presupposti dell'azione di accertamento, in particolare l'esistenza di un interesse giuridico e immediato al momento dell'inoltro dell'istanza. Nel merito ha invece contestato di essere vincolato all'accordo concluso dai conduttori con l'avv. __________, al quale non aveva mai conferito incarico in tal senso.

                                3.      Con il querelato giudizio il pretore ha dichiarato l'istanza presentata da __________ irricevibile. A dipendenza del carattere sussidiario dell’azione di accertamento, il primo giudice ha ritenuto che la conduttrice avrebbe potuto contestare l’esistenza del credito del locatore, nell’ambito della contestazione della disdetta del contratto di locazione. Per quanto riguarda __________, il primo giudice ha invece riconosciuto un interesse concreto e immediato all'accertamento dell'inesistenza del debito a dipendenza del precetto esecutivo emesso nei suoi confronti, atto a pregiudicarne la solvibilità e l'affidabilità nei confronti dei terzi (egli è contitolare di una società in nome collettivo). Tuttavia ha respinto l'azione nel merito, affermando in particolare che l'accordo sottoscritto dall’istante con l'avv. __________in virtù del quale egli sarebbe stato autorizzato a dedurre dalla pigione del mese di agosto 2001 l'importo posto in esecuzione, non è opponibile al convenuto in assenza di autorizzazione del legale a rappresentarlo.

                                4.      Con il presente tempestivo ricorso –al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 aprile 2002– gli istanti insorgono contro il giudizio pretorile, postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitrariamente valutato le prove, in particolare: per aver dichiarato irricevibile l'azione dell'istante __________, applicando in modo manifestamente errato l'art. 71 CPC, e per aver respinto l’azione di accertamento, nonostante ne fossero dati i presupposti: e ciò sulla base di una carente motivazione che, di per sé, conduce alla nullità della sentenza (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC). Evidenziano inoltre un’errata applicazione delle norme sulla rappresentanza, in merito alla conclusione del controverso accordo transattivo dove sostengono la validità dell'impegno sottoscritto dall'avv. __________ per conto del locatore.

                                5.      Prima dell'esame delle censure nell'ambito dell'art. 327 CPC, dev'essere precisato che l'obbligo di motivazione, effettivamente previsto dalla norma processuale invocata dai ricorrenti, non concerne i dettagli di una sentenza: la motivazione può essere infatti anche sommaria, purché chiarisca perché il giudice si è determinato in un certo modo, accogliendo o respingendo le domande di causa (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 285, m. 2 e 4). Caratteristica che sicuramente connota la sentenza in esame, ancorché i ricorrenti ritengano di censurare determinate omissioni del primo giudice in relazione –com'è il caso in concreto– alla valutazione delle prove. D'altra parte, proprio l'eventuale valutazione manifestamente errata delle risultanze istruttorie è comunque oggetto del ricorso.

                                6.      I ricorrenti rimproverano al primo giudice di avere sì sentito come teste l'avv. __________, ma di aver poi del tutto ignorata quella deposizione, ciò che equivarrebbe a un arbitrario rifiuto di un mezzo di prova, tale da configurare motivo di cassazione ai sensi dell'art. 327 lett. e CPC. Sennonché, dalla decisione impugnata risulta che la testimonianza è stata considerata (pag. 5, cons. 5; pag. 6, cons. 6, sub a e c), ma che il pretore l'ha valutata diversamente da come la intendono i ricorrenti. Non si tratta pertanto di un atteggiamento del primo giudice lesivo del diritto delle parti di essere sentite in giudizio, ma semmai di una questione (anch'essa) attinente alla valutazione della prova e come tale da considerare nell'ambito dell'art. 327 lett. g CPC.

                                7.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                8.      Secondo l'art. 71 CPC chiunque ha un interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto (rispettivamente di un obbligo), l'autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, può proporre azione di accertamento. L'azione di accertamento, ammessa dal diritto federale, ha come premessa l'esistenza di un interesse giuridico concreto e attuale della parte istante a un sollecito accertamento del rapporto giuridico controverso (DTF 120 II 20 consid. 3a; Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 71 CPC, m. 1 e 3). Tale interesse, che non deve necessariamente essere giuridico ma comunque degno di protezione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, N. 236), sussiste quando dal comportamento della controparte risulti una situazione di insicurezza relativamente al rapporto di diritto, quando tale incertezza costituisca per l'istante una minaccia suscettibile di pregiudizio attuale e concreto se non viene eliminata (DTF 120 II 20 consid. 3a), e ancora quando l'azione d'accertamento appaia il mezzo appropriato per rimediarvi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 1). Essa presuppone inoltre l’impossibilità di proporre sullo stesso oggetto un’azione di condanna (natura sussidiaria dell'azione di accertamento) (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 6; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, ed. 6., pag. 197, N. 28 e segg.).

                                9.      La conclusione negativa del primo giudice relativamente alla proponibilità dell'azione d'accertamento negativa da parte di __________ non è arbitraria. Anche in questa sede essa, adduce come proprio interesse all'accertamento l'atteggiamento del locatore assunto nei confronti del signor __________, ossia il timore della disdetta (poi intimatale) per mora nel pagamento della pigione. Anzitutto, ciò che afferma al proposito il primo giudice è corretto, ossia che –nell'ambito della contestazione della disdetta– la conduttrice avrà la possibilità di opporre eccezione di compensazione al credito di controparte (SVIT– Kommentar, ed. 2., art. 257d CO, N. 17; Higi in Comm. di Zurigo, 1994, art. 257d CO, N. 58): in concreto potrà affermare il proprio credito di fr. 200.– sulla base della transazione relativa agli interessi sulla garanzia. Inoltre, a questa situazione non può essere contrapposta un'esigenza della ricorrente di accertare giudizialmente a titolo preventivo l'inesistenza del credito del locatore, dal momento che –nella valutazione dei contrapposti interessi delle parti che la giurisprudenza indica riguardo all'ammissibilità di un'azione d'accertamento negativa (DTF 110 II 355; 120 II 22 – 23)– il giudice deve godere di un certo potere d'apprezzamento. Ciò che nelle circostanze concrete esclude un giudizio manifestamente errato sui presupposti d'ammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC.

                              10.      E non è arbitrario nemmeno il giudizio pretorile contrario, riguardante la proponibilità dell'azione da parte di __________, nuovamente contestata da controparte nelle osservazioni al ricorso laddove sostiene l'insufficienza dell'esecuzione in atto nei confronti del conduttore come interesse giuridico immediato ai sensi dell'art. 71 CPC. Orbene, al di là del principio incontestato del diritto esecutivo svizzero di permettere l'avvio di un'esecuzione senza dover dimostrare l'esistenza di un credito valido (DTF 125 III 150), il debitore ha la possibilità –a condizione che il diritto cantonale lo permetta (ciò che in concreto è fuori di discussione)– di chiedere nelle vie ordinarie, ossia prescindendo dalle analoghe possibilità offerte dal diritto esecutivo, l'accertamento dell'inesistenza del debito (Graham/Bernheim, Die bundesrechtliche Rechtsprechung zur negativen Feststellungsklage gemäss Art. 85a SchKG – eine kritische Würdingung, in SJZ 2000, 180). Ciò presuppone la legittimità dell'interesse dell'escusso a un giudizio su quella che ritiene una situazione d'incertezza: in concreto, escluso un interesse preponderante del creditore all'esecuzione come tale (che questi non ha mai sostenuto), ci si potrebbe chiedere se l'esiguità della somma basti effettivamente a sostenere la tesi dell'istante sul suo interesse all'accertamento richiesto (cfr. DTF 120 II 22 – 25): ma –oltre quanto già considerato al paragrafo precedente in merito alle facoltà d'apprezzamento del giudice– anche questa questione non è stata esplicitamente menzionata nell'allegato in esame, né era stata rilevata in particolare davanti al Pretore.

                              11.      In merito alla pretesa rappresentanza dell'avv. __________ in favore del convenuto, il primo giudice ha escluso la presenza dei presupposti d'applicazione dell'art. 32 cpv. 1 CO: in particolare sia la dimostrazione che il preteso rappresentante fosse stato autorizzato ad agire per suo conto dall'arch. __________ (sentenza, ad 6 lett. a), sia che –in qualche modo– il rappresentato (o qualcuno per lui) abbia comunicato o lasciato intendere ai conduttori che l'avv. __________ rappresentasse l'arch. __________ (ad 6, lett. c). Sennonché, concludendo in tal modo, il Pretore ha applicato in modo manifestamente errato la norma in questione ed ha contestualmente disatteso determinanti risultanze istruttorie.

                                          Anzitutto, sull'esistenza di un rapporto di procura, il Pretore ha omesso di considerare il completamento del verbale testimoniale dell'avv. __________effettuato dallo stesso teste con lettera 6 febbraio 2002 al giudice, ovvero dando seguito a specifico invito di questi. Al proposito ci si potrebbe invero chiedere se tale modo di procedere sia corretto, in particolare se le affermazioni del teste, contenute in quel complemento, godano della stessa forza probante di ciò che è stato verbalizzato in sede di audizione. Il quesito tuttavia dev'essere risolto positivamente nella circostanza concreta: infatti, non solo il testo della mancata verbalizzazione è stato intimato alle parti e quindi ha potuto essere controllato dalle stesse, ma –citate correttamente a un secondo dibattimento finale– esse (e in particolare il convenuto) vi hanno rinunciato senza riserve, avallando in tal modo l'assunzione della prova nella sua integrità. Non si capisce pertanto perché il primo giudice non abbia tenuto conto delle affermazioni del teste avv. __________ laddove dice (con riferimento al doc. 6) che l'arch. __________ ha conferito in data 17 febbraio 2001 al sig. __________ un ampio e generale potere di rappresentanza, con facoltà di subdelega, per le udienze presso l'Ufficio di conciliazione e la Pretura di Mendrisio, rispettivamente di aver ricevuto disposizioni da parte di __________ di liquidare la pendenza __________– __________ di fronte all'Ufficio di conciliazione, allo scopo di evitare contenzioso sproporzionato, ecc.; riferendo altresì di aver avuto contatti diretti con l'arch. __________, ricevendo l'invito di liquidare i problemi pendenti direttamente con il sig. __________ (scritto 6 febbraio 2002). Affermazioni che, salvo esplicita motivazione in senso contrario, il primo giudice non avrebbe potuto dimenticare e che non gli avrebbero permesso, salvo incorrere nell'arbitrio, di affermare la mancata prova dell'autorizzazione a rappresentare.

                                          Il secondo presupposto dell'art. 32 cpv. 1 CO è configurato dall'agire del rappresentante in nome del rappresentato. Ciò significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico di cui trattasi. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (Zäch, in Comm. di Berna, art. 32 CO, N. 45; Guhl, Schweizerisches Obligationenrecht, ed. 8, pag. 152; von Tuhr/ Peter, Allg. Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, ed. 3, pag. 386 e segg.). Indicazioni dalle quali si desume, da un lato, come non sia corretto –nell'ambito specifico di verifica del presupposto in questione– di procedere sulla base dell'art. 33 cpv. 3 CO e, d'altra parte, come in concreto emerga chiaramente dagli atti che l'avv. __________ ha agito in nome del convenuto: così in particolare nello scambio di corrispondenza –precedente e in vista della contestata transazione– tenuta con la patrocinatrice dei conduttori la quale, da parte sua, non sembra aver avuto dubbi sulla facoltà di rappresentanza dell'avv. __________ (doc. C, D, ed E nell'inc. dell'Ufficio di conciliazione).

                              12.      Ne discende che il ricorso dev'essere parzialmente ammesso con il conseguente accoglimento dell’azione in quanto proposta da __________ in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC.

                                          La domanda di conseguente annullamento dell'esecuzione promossa dal convenuto nei confronti dell'istante può essere accolta in applicazione analogica dell'art. 85a cpv. 3 LEF, ossia in base all'accertata inesistenza del debito oggetto di esecuzione.

                                          Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza, che per entrambe le sedi può essere suddivisa in ragione di un terzo a carico degli istanti e due terzi a carico del convenuto (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 11 aprile 2002 __________ e __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 2 aprile 2002 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio–Nord, limitatamente ai dispositivi n. 2 e 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                               2.    L’istanza 4 dicembre 2001 __________ è accolta

                                                      Di conseguenza:

                                                      2.1.  è accertata l’inesistenza del credito di fr. 200.– vantato da ____________________

                                                      2.2.  è annullata la procedura esecutiva / PE n. __________dell’UEF di Mendrisio.

                                               3.    La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 80.–, sono poste a carico degli istanti per 1/3 mentre la rimanenza è posta a carico del convenuto; questi rifonderà alla controparte la somma di fr. 100.– a titolo di ripetibili.

                                 II.      Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia      fr.     80.–

                                          b) spese                         fr.     20.–

                                                                                 fr.  100.–

                                          già anticipati dai ricorrenti, restano a loro carico per un terzo e per la rimanenza a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte l'importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili parziali di questa sede.

                                III.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio–Nord.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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